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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CA ANNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4238/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024692817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva nei termini, l'impugnazione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Campania, della cartella di pagamento n. 02820250024692817000 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019 anno 2019 auto tg. Targa_1 notificato in data 8.5.25, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Nessuna controparte si costituiva .
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la domanda è infondata e , pertanto, il ricorso va accolto .
Invero, emerge dagli atti che l'atto oggetto di gravame non risulta preceduto da alcun atto presupposto e , quindi, la nullità per vizio proprio dell'atto presupposto produce l'effetto della nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale .
Nessuna prova in senso contrario risulta prodotta da parte resistente.
L'inesistenza degli atti impugnati determina la compiuta decadenza e maturata prescrizione dei crediti oggetto di gravame .
Appare palese la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in cui il legislatore ha posto in rilievo l'esigenza di consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva per permettergli il, pieno esercizio delle sue facoltà difensive .
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato solo l'atto consequenziale notificato, chiedendone l'annullamento , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa impositiva di cui all'atto oggetto del presente gravame.
Peraltro, l'Ente creditore- Comune di Mondragone non costituitosi, non ha fornito alcuna prova contraria a quanto affermato e documentato dal ricorrente.
Ne consegue che l'assunto del ricorrente può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CA ANNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4238/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024692817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva nei termini, l'impugnazione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Campania, della cartella di pagamento n. 02820250024692817000 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019 anno 2019 auto tg. Targa_1 notificato in data 8.5.25, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Nessuna controparte si costituiva .
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la domanda è infondata e , pertanto, il ricorso va accolto .
Invero, emerge dagli atti che l'atto oggetto di gravame non risulta preceduto da alcun atto presupposto e , quindi, la nullità per vizio proprio dell'atto presupposto produce l'effetto della nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale .
Nessuna prova in senso contrario risulta prodotta da parte resistente.
L'inesistenza degli atti impugnati determina la compiuta decadenza e maturata prescrizione dei crediti oggetto di gravame .
Appare palese la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in cui il legislatore ha posto in rilievo l'esigenza di consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva per permettergli il, pieno esercizio delle sue facoltà difensive .
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato solo l'atto consequenziale notificato, chiedendone l'annullamento , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa impositiva di cui all'atto oggetto del presente gravame.
Peraltro, l'Ente creditore- Comune di Mondragone non costituitosi, non ha fornito alcuna prova contraria a quanto affermato e documentato dal ricorrente.
Ne consegue che l'assunto del ricorrente può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Compensa le spese.