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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. CA IT Presidente dott.ssa TI EG Giudice rel. dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 15994/2024, promosso da:
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
C.U.I. P.IVA_1 con il ell'Avv. Maria Elisabetta Vandelli del Foro di Roma,, con studio professionale in Roma, alla via F. Massimo n. 60,
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_2 ex le tura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ .. VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE... IN VIA CAUTELARE ED URGENTE: sospendere il provvedimento impugnato fino alla definizione del giudizio;
ULTERIORMENTE IN VIA CAUTELARE ED URGENTE: si chiede che sia ordinato al Questore di Bologna il rilascio della ricevuta del permesso di soggiorno per richiesta protezione speciale o il rilascio di altro titolo di soggiorno temporaneo, con indicazione di diritto al lavoro, di iscrizione anagrafica e di rilascio di codice fiscale, fino alla conclusione del presente giudizio;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
ULTERIORMENTE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordine di espulsione ex art. 13 TUI contenuta nel medesimo decreto qui impugnato, per tutti_i i motivi meglio esposti nel presente atto OLTRE CHE ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
Pagina 1 DEL RICORRENTE al rispetto della sua vita privata in Italia E, Parte_1
PER L'EFFETTO, AL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE e del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, che consenta di lavorare e di essere convertito in motivi di lavoro. Infine, condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore che si dichiara antistatario..”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 13 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 30.9.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli in data 14.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto impugnato, emesso nella seduta del 26.9.2024 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale “ la mancata produzione di elementi, stanti i 4 anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La documentazione prodotta non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU..”-. ”.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego della stessa leda il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato.
3. In data 21 novembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il
5.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha fissato l'udienza dell'11 marzo 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio . CP_2
1.5. Quindi, la causa è stat anzi al GOP a ciò delegato mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e nuova audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 26.5.25 - essendo stata disposta all'udienza dell'11.3.25 la rinnovazione delle comunicazioni a parte resistente in quanto non tempestivamente effettuate - ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sono
Pagina 2 andato in Questura a Bologna e mi hanno detto che sul mio cedolino che mi hanno ridato non possono segnare il mio codice fiscale, non mi hanno detto perché, mi hanno detto no e basta. Il codice fiscale è comunque nelle mie buste paga, nei contratti di lavoro. Non ho la tessera sanitaria, non ho un medico di famiglia, né ho la carta d'identità e, quindi, no residenza a causa del cedolino di carta e della mancanza del codice fiscale. Io sono andato al sindacato CGL di Modena a novembre del 2024 e so che lì hanno chiesto l'unificazione del mio codice fiscale per risolvere il problema che non risulto all . ADR: ho ora un nuovo lavoro da maggio 2025 e fino a dicembre 2025. CP_3
Il capo è sempre lo stesso ma lui ha aperto una nuova ditta qui a Bologna, io non ho fatto espressamente le dimissioni, ho firmato solo un nuovo contratto ma ripeto il mio capo come era socio della ditta OMNIA per la quale avevo il contratto a tempo indeterminato così è capo di questa nuova ditta BONOMNIA. Lavoro come manovale dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino e fino alle 17 del pomeriggio. Non ho ancora la busta-paga di maggio perché appunto ho iniziato questo mese a lavorare. Vengo mandato in vari cantieri qui a Bologna e anche in provincia. Con il lavoro precedente a questo ho guadagnato al mese circa 1600,00 euro. La mia denuncia al vecchio datore di lavoro è ancora aperta, ora dall'Ispettorato del Lavoro di Modena è stata mandata per competenza a quello di Mantova ma non ho ancora ricevuto aggiornamenti sul punto. ADR: vivo a Castelfranco Emilia, dal mese di maggio di quest'anno sono in una nuova casa, quella del mio capo che è tunisino come me, ma prima ho abitato con mio cugino a Modena per un anno e prima ancora quando ho presentato la domanda di protezione speciale nella casa di una donna italiana che ospitava sia me che un altro mio amico connazionale. ADR: non me lo ha chiesto il capo di andare a stare a casa sua, mio cugino è proprietario di casa, è anche diventato cittadino italiano e doveva ristrutturare la sua casa così per i prossimi 3-4 mesi starò a casa del mio capo senza pagare alcun affitto. ADR: sto bene in salute, i documenti del sangue che mi stai mostrando appartengono a mio padre che è malato, ha il diabete e si deve fare l'iniezione di insulina ogni giorno. Io aiuto la mia famiglia perché la mia famiglia non ha soldi nessuno lavora e io quando posso ho mandato e mando ancora un po' di denaro. Sabato scorso ho inviato 160,00 euro a mio padre. ADR: i miei genitori vivono a Menzel-Tamime nella provincia di Nabel, in Tunisia. Mio padre faceva il meccanico ma a causa delle sue condizioni di salute non lavora più, mia madre è casalinga;
ho due sorelle, una di loro è sposata, e un fratello piccolo che va ancora a scuola. Io sono il più grande dei figli. ADR: io sono arrivato in Italia in Sicilia a giugno del 2020, ho presentato la domanda di protezione internazionale a Firenze, non sono mai stato in un centro di accoglienza, ho lavorato per un po' in Sicilia in campagna, e poi sono andato a Firenze perché lì vivevano alcuni amici connazionali. A Firenze sono rimasto due anni nei quali ho lavorato in nero perché non avevo il permesso, io non sono andato a fare le impronte in Questura a Firenze perché nel frattempo mi ero trasferito a Modena dove nel frattempo avevo trovato lavoro sempre in nero e, poi, ad agosto del 2023 ho avuto il contratto di lavoro come muratore nella ditta di un connazionale contro il quale ho poi fatto denuncia perché non mi pagava i contributi e lo stipendio. Con il cedolino della presentazione della domanda di protezione speciale qui a Bologna dove nel frattempo mi ero
Pagina 3 trasferito ho avuto l'assunzione in regola. Di fatto, ho abbandonato la domanda di protezione internazionale. Poi, ho presentato domanda di protezione speciale qui a Bologna e con la sospensiva del rifiuto ho continuato a lavorare regolarmente, con contratto cioè. ADR: oltre mio cugino che vive da solo in provincia di Modena, non ho altri parenti qui in Italia. ADR: sono single. ADR: ho fatto un corso per guidare i carrelli elevatori e un altro di italiano. ADR: quando non lavoro vado in palestra e gioco a calcio anche con amici italiani.”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. 6.Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso. Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
*** 7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale. 8. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento CP_4
o. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della CT in atti è specificata l'applicabilità alla domanda de qua della disciplina previgente alla modifica dell'11.3.23: v. doc. 2 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto (27/3/2023), visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la
Pagina 4 disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
8.1 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
Pagina 5 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
8.3 Ebbene, il ricorrente ha evidenziato di essere in Italia sin dal 2020 e di aver lavorato in nero per i primi due anni dal suo arrivo. Dopo aver presentato domanda di protezione internazionale nel 2022, domanda abbandonata, e dopo aver formalizzato domanda di protezione speciale il 27/3/2023, il ricorrente ha iniziato a lavorare regolarmente nel settore dell'edilizia, come manovale a far data dal 25/08/2023. Dapprima presso l'impresa edile “EDIL YOUSSEF” con sede legale in provincia di Mantova e ciò fino a gennaio 2024.Avendo scoperto che il datore di lavoro non aveva versato i contributi ha presentato denuncia al sindacato (come documentato in atti) e pertanto pende procedimento di regolarizzazione della sua posizione contributiva.
In seguito, ha concluso un contratto a tempo indeterminato con l'impresa
“OMNIA SRL” con sede in Provincia di Modena, a Castelfranco Emilia, per la quale ha iniziato a lavorare a far data dal 15/02/2024 percependo retribuzioni adeguate pari a circa € 1400,00 al mese (vedi buste paghe in atti). Successivamente con la medesima impresa - che però ha cambiato denominazione ( - ha stipulato un altro contratto di lavoro a CP_5 tempo determi icacia sino al dicembre 2025) percependo retribuzioni che si aggirano intorno ad € 1200,00 al mese, come documentato dalle buste paga, allegate agli atti, relative alle mensilità da maggio ad agosto 2025.
Ha dedotto di non poter produrre l'estratto contributivo , giacché la CP_3 posizione contributiva presso l'ente previdenziale, per ess egolarmente aperta, ha bisogno dell'attribuzione al ricorrente di un regolare codice fiscale, che la Questura non ha rilasciato al momento della consegna del permesso di soggiorno provvisorio.
Lo stesso ha, infine, affermato di vivere presso cugini in Modena, come da dichiarazione di ospitalità allegata al ricorso.
Ha frequentato un corso di lingua italiana, la cui conoscenza è stata apprezzata dal Tribunale durante l'audizione, che non ha richiesto l'intervento di un interprete. Ha altresì documentato la partecipazione a corsi di formazione professionale (vedi produzioni documentali del 24/9/20925).
Pagina 6 Si deve quindi osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Come già anticipato, avendo il ricorrente manifestato la volontà di avanzare domanda di protezione speciale in data anteriore all'11.3.2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite non potendosi configurare una vera e propria soccombenza della
Pagina 7 Amministrazione resistente dal momento che all'accoglimento della domanda si è pervenuti prendendo in considerazioni fatti e circostanze verificatesi nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice est.
TI EG
Il Presidente
CA IT
Pagina 8
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. CA IT Presidente dott.ssa TI EG Giudice rel. dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 15994/2024, promosso da:
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
C.U.I. P.IVA_1 con il ell'Avv. Maria Elisabetta Vandelli del Foro di Roma,, con studio professionale in Roma, alla via F. Massimo n. 60,
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_2 ex le tura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ .. VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE... IN VIA CAUTELARE ED URGENTE: sospendere il provvedimento impugnato fino alla definizione del giudizio;
ULTERIORMENTE IN VIA CAUTELARE ED URGENTE: si chiede che sia ordinato al Questore di Bologna il rilascio della ricevuta del permesso di soggiorno per richiesta protezione speciale o il rilascio di altro titolo di soggiorno temporaneo, con indicazione di diritto al lavoro, di iscrizione anagrafica e di rilascio di codice fiscale, fino alla conclusione del presente giudizio;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
ULTERIORMENTE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordine di espulsione ex art. 13 TUI contenuta nel medesimo decreto qui impugnato, per tutti_i i motivi meglio esposti nel presente atto OLTRE CHE ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
Pagina 1 DEL RICORRENTE al rispetto della sua vita privata in Italia E, Parte_1
PER L'EFFETTO, AL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE e del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, che consenta di lavorare e di essere convertito in motivi di lavoro. Infine, condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore che si dichiara antistatario..”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 13 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 30.9.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli in data 14.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto impugnato, emesso nella seduta del 26.9.2024 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale “ la mancata produzione di elementi, stanti i 4 anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La documentazione prodotta non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU..”-. ”.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego della stessa leda il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato.
3. In data 21 novembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il
5.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha fissato l'udienza dell'11 marzo 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio . CP_2
1.5. Quindi, la causa è stat anzi al GOP a ciò delegato mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e nuova audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 26.5.25 - essendo stata disposta all'udienza dell'11.3.25 la rinnovazione delle comunicazioni a parte resistente in quanto non tempestivamente effettuate - ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sono
Pagina 2 andato in Questura a Bologna e mi hanno detto che sul mio cedolino che mi hanno ridato non possono segnare il mio codice fiscale, non mi hanno detto perché, mi hanno detto no e basta. Il codice fiscale è comunque nelle mie buste paga, nei contratti di lavoro. Non ho la tessera sanitaria, non ho un medico di famiglia, né ho la carta d'identità e, quindi, no residenza a causa del cedolino di carta e della mancanza del codice fiscale. Io sono andato al sindacato CGL di Modena a novembre del 2024 e so che lì hanno chiesto l'unificazione del mio codice fiscale per risolvere il problema che non risulto all . ADR: ho ora un nuovo lavoro da maggio 2025 e fino a dicembre 2025. CP_3
Il capo è sempre lo stesso ma lui ha aperto una nuova ditta qui a Bologna, io non ho fatto espressamente le dimissioni, ho firmato solo un nuovo contratto ma ripeto il mio capo come era socio della ditta OMNIA per la quale avevo il contratto a tempo indeterminato così è capo di questa nuova ditta BONOMNIA. Lavoro come manovale dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino e fino alle 17 del pomeriggio. Non ho ancora la busta-paga di maggio perché appunto ho iniziato questo mese a lavorare. Vengo mandato in vari cantieri qui a Bologna e anche in provincia. Con il lavoro precedente a questo ho guadagnato al mese circa 1600,00 euro. La mia denuncia al vecchio datore di lavoro è ancora aperta, ora dall'Ispettorato del Lavoro di Modena è stata mandata per competenza a quello di Mantova ma non ho ancora ricevuto aggiornamenti sul punto. ADR: vivo a Castelfranco Emilia, dal mese di maggio di quest'anno sono in una nuova casa, quella del mio capo che è tunisino come me, ma prima ho abitato con mio cugino a Modena per un anno e prima ancora quando ho presentato la domanda di protezione speciale nella casa di una donna italiana che ospitava sia me che un altro mio amico connazionale. ADR: non me lo ha chiesto il capo di andare a stare a casa sua, mio cugino è proprietario di casa, è anche diventato cittadino italiano e doveva ristrutturare la sua casa così per i prossimi 3-4 mesi starò a casa del mio capo senza pagare alcun affitto. ADR: sto bene in salute, i documenti del sangue che mi stai mostrando appartengono a mio padre che è malato, ha il diabete e si deve fare l'iniezione di insulina ogni giorno. Io aiuto la mia famiglia perché la mia famiglia non ha soldi nessuno lavora e io quando posso ho mandato e mando ancora un po' di denaro. Sabato scorso ho inviato 160,00 euro a mio padre. ADR: i miei genitori vivono a Menzel-Tamime nella provincia di Nabel, in Tunisia. Mio padre faceva il meccanico ma a causa delle sue condizioni di salute non lavora più, mia madre è casalinga;
ho due sorelle, una di loro è sposata, e un fratello piccolo che va ancora a scuola. Io sono il più grande dei figli. ADR: io sono arrivato in Italia in Sicilia a giugno del 2020, ho presentato la domanda di protezione internazionale a Firenze, non sono mai stato in un centro di accoglienza, ho lavorato per un po' in Sicilia in campagna, e poi sono andato a Firenze perché lì vivevano alcuni amici connazionali. A Firenze sono rimasto due anni nei quali ho lavorato in nero perché non avevo il permesso, io non sono andato a fare le impronte in Questura a Firenze perché nel frattempo mi ero trasferito a Modena dove nel frattempo avevo trovato lavoro sempre in nero e, poi, ad agosto del 2023 ho avuto il contratto di lavoro come muratore nella ditta di un connazionale contro il quale ho poi fatto denuncia perché non mi pagava i contributi e lo stipendio. Con il cedolino della presentazione della domanda di protezione speciale qui a Bologna dove nel frattempo mi ero
Pagina 3 trasferito ho avuto l'assunzione in regola. Di fatto, ho abbandonato la domanda di protezione internazionale. Poi, ho presentato domanda di protezione speciale qui a Bologna e con la sospensiva del rifiuto ho continuato a lavorare regolarmente, con contratto cioè. ADR: oltre mio cugino che vive da solo in provincia di Modena, non ho altri parenti qui in Italia. ADR: sono single. ADR: ho fatto un corso per guidare i carrelli elevatori e un altro di italiano. ADR: quando non lavoro vado in palestra e gioco a calcio anche con amici italiani.”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. 6.Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso. Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
*** 7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale. 8. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento CP_4
o. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della CT in atti è specificata l'applicabilità alla domanda de qua della disciplina previgente alla modifica dell'11.3.23: v. doc. 2 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto (27/3/2023), visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la
Pagina 4 disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
8.1 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
Pagina 5 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
8.3 Ebbene, il ricorrente ha evidenziato di essere in Italia sin dal 2020 e di aver lavorato in nero per i primi due anni dal suo arrivo. Dopo aver presentato domanda di protezione internazionale nel 2022, domanda abbandonata, e dopo aver formalizzato domanda di protezione speciale il 27/3/2023, il ricorrente ha iniziato a lavorare regolarmente nel settore dell'edilizia, come manovale a far data dal 25/08/2023. Dapprima presso l'impresa edile “EDIL YOUSSEF” con sede legale in provincia di Mantova e ciò fino a gennaio 2024.Avendo scoperto che il datore di lavoro non aveva versato i contributi ha presentato denuncia al sindacato (come documentato in atti) e pertanto pende procedimento di regolarizzazione della sua posizione contributiva.
In seguito, ha concluso un contratto a tempo indeterminato con l'impresa
“OMNIA SRL” con sede in Provincia di Modena, a Castelfranco Emilia, per la quale ha iniziato a lavorare a far data dal 15/02/2024 percependo retribuzioni adeguate pari a circa € 1400,00 al mese (vedi buste paghe in atti). Successivamente con la medesima impresa - che però ha cambiato denominazione ( - ha stipulato un altro contratto di lavoro a CP_5 tempo determi icacia sino al dicembre 2025) percependo retribuzioni che si aggirano intorno ad € 1200,00 al mese, come documentato dalle buste paga, allegate agli atti, relative alle mensilità da maggio ad agosto 2025.
Ha dedotto di non poter produrre l'estratto contributivo , giacché la CP_3 posizione contributiva presso l'ente previdenziale, per ess egolarmente aperta, ha bisogno dell'attribuzione al ricorrente di un regolare codice fiscale, che la Questura non ha rilasciato al momento della consegna del permesso di soggiorno provvisorio.
Lo stesso ha, infine, affermato di vivere presso cugini in Modena, come da dichiarazione di ospitalità allegata al ricorso.
Ha frequentato un corso di lingua italiana, la cui conoscenza è stata apprezzata dal Tribunale durante l'audizione, che non ha richiesto l'intervento di un interprete. Ha altresì documentato la partecipazione a corsi di formazione professionale (vedi produzioni documentali del 24/9/20925).
Pagina 6 Si deve quindi osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Come già anticipato, avendo il ricorrente manifestato la volontà di avanzare domanda di protezione speciale in data anteriore all'11.3.2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite non potendosi configurare una vera e propria soccombenza della
Pagina 7 Amministrazione resistente dal momento che all'accoglimento della domanda si è pervenuti prendendo in considerazioni fatti e circostanze verificatesi nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice est.
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Il Presidente
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