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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 01/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 86/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 86/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FABBRO PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con l'avv. FABBRO PIERLUIGI Parte_2 C.F._2
opponenti, contro
c.f. ), con l'avv. GRASSI STEFANO Controparte_1 C.F._3
opposto,
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori-opponenti:
“Tutto ciò premesso, gli attori-opponenti, come sopra rappresentati e difesi, ferme le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.650 c.p.c. dd. 26.01.2024, così ulteriormente concludono:
- In via pregiudiziale:
6) accertata la tardiva costituzione ai sensi dell'art. 166 c.p.c., dichiarare il convenuto-opposto decaduto dal diritto di proporre tutte le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.,
7) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.238/23 R.Ing. dd. 10.08.2023 del
Tribunale di Gorizia, dott. Stefano Bergonzi, Fasc.n.652/23 R.G., nonché del pedissequo atto di precetto dd. 05.10.2023, asseritamente notificati per compiuta giacenza in data 01.12.2023, in Monfalcone, via Ceresina n.15, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rimettere in termini per l'opposizione gli attori-opponenti;
pagina 1 di 6 - Invia principale:
8) respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dal convenuto-opposto in quanto infondate in fatto e in diritto.”
In via istruttoria come da seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Conclusioni del convenuto-opposto:
“-IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. al D.I. 238/2023
d.d. 10.08.2023 del Tribunale di Gorizia R.G. 652/2023 -1, per i motivi di cui in narrativa, confermando il citato D.I. e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- IN VIA PRINCIPALE: accertata l'infondatezza dell'opposizione per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi l'opposizione medesima e confermarsi il citato D.I. e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- IN VIA SUBORDINATA: condannarsi gli odierni opponenti sig.ra e Parte_1
tra loro in solido, a pagare al sig. la somma di € 3.300,00 per Parte_2 Controparte_1
canoni e oneri condominiali scaduti e non pagati sino al mese di giugno 2023, oltre a tutti i canoni e gli oneri condominiali a scadere mensilmente sino alla data fissata per il rilascio (e comunque sino all'affettiva liberazione dell'immobile), oltre agli interessi al tasso legale delle singole scadenze al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento di ingiunzione liquidate, di cui
€ 132,33 per spese ed € 1.000,00 per competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre a rimborso forfettario al 15%, più oneri di legge, oltre alle spese successive e occorrende.
In tutti i casi, condannare gli opponenti al pagamento a tutte le spese del presente procedimento, ivi incluse quelle di mediazione, nel caso di mancato accordo.”
In via istruttoria come da seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2023 d.d. 10.08.2023 del
Tribunale di Gorizia R.G. 652/2023 -1 contestando la regolarità della notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, del decreto ingiuntivo e del precetto nonché, nel merito, la debenza stessa di quanto ingiunto.
Si è costituito il creditore opposto eccependo in via preliminare la tardività Controparte_1
dell'opposizione e la regolarità delle notifiche afferenti al procedimento di sfratto per morosità e il conseguente decreto ingiuntivo nonché ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria.
pagina 2 di 6 Rinviata l'udienza per permettere alle parti di valutare una soluzione conciliativa, la causa veniva infine trattenuta in decisione a seguito del rigetto delle istanze istruttorie.
Questione pregiudiziale è quella di vagliare l'ammissibilità o meno dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: solo in caso di ammissibilità dell'opposizione possono essere affrontate e valutate tutte le altre contestazioni.
Come noto, la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è ammissibile nel caso in cui il debitore provi di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in tempo utile a proporre l'ordinaria opposizione ex art. 645 c.p.c. per l'irregolarità della notifica o altra ragione di caso fortuito o forza maggiore.
L'opponente tardivo deve quindi provare sia l'irregolarità della notifica sia che a causa dell'irregolarità della notifica non è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12577 del 2023).
Gli opponenti hanno contestato al creditore l'inesistenza o nullità della notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto in quanto eseguita all'indirizzo di Ronchi dei Legionari, via Mascagni n. 8/B e non all'indirizzo della nuova residenza di Monfalcone, via Cesarina n. 15.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente provato che la notifica del decreto ingiuntivo, unitamente al precetto, è invece avvenuta regolarmente proprio presso l'indirizzo di residenza dei debitori
(Monfalcone (GO), Via Ceresina n. 15) e si è perfezionata ex art. 140 c.p.c./art. 8 l. n. 890/1982 per temporanea assenza del destinatario.
Le contestazioni (art. 2719 c.c.) in merito alla genuinità della copia della documentazione inerente alla notifica sono palesemente infondate, in quanto generiche e inconferenti e finanche non veritiere: certamente non può essere motivo di sospetto di non conformità della copia all'originale un'asserita difformità rispetto ai tempi “ordinari” di spedizione per posta, trattandosi di circostanza evidentemente aleatoria e indefinita. Ugualmente non c'è nessuna “vistosa” cancellatura nel nome del destinatario nel
CAD (semmai sono presenti le prime lettere del cognome di uno dei debitori nel modello 23L, evidentemente per un mero errore materiale dell'addetto alla consegna che aveva iniziato a compilare la prima colonna relativa all'avvenuta consegna, che invece non c'è stata) né nel numero di spedizione del
CAD, entrambi dati perfettamente leggibili. In conclusione, non c'è alcun elemento, in questa documentazione, che possa instillare il dubbio che la copia non sia conforme all'originale e pertanto,
pagina 3 di 6 accertata la conformità all'originale a fronte dell'inconsistenza dei rilievi proposti dagli opponenti, il giudice può utilizzare la documentazione in copia ai fini della decisione (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26200 del
07/10/2024).
Come risulta dalle “veline”, il plico è stato portato alla notifica dal difensore del creditore in data 5.10.2023.
In data 20.10.2023 il plico è stato depositato presso l'ufficio di a disposizione per il Controparte_2
ritiro.
È stata quindi inviata la comunicazione di avvenuto deposito, come emerge dalle CAD depositate in atti.
Alla data dell'1.12.2023 nessuno dei debitori ingiunti aveva provveduto a ritirate il plico.
È in effetti vero che non è presente la data di invio della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito: sia la cartolina di ricevimento sia la CAD non presentano questo dato. Tuttavia, tale irregolarità si dimostra, nel caso di specie, ininfluente ai fini della certezza del completamento del corretto iter di notificazione.
Infatti, si è a conoscenza del fatto che il deposito presso l'ufficio postale è avvenuto in data 20.10.2023 e che alla data dell'1.12.2023 il plico non era stato ritirato. Ai sensi dell'art. 8 co. 6 l. n. 890/1982 “[t]rascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione.”.
Come noto, “è stato affermato in sede di legittimità (Cass. n. 22058/2019) che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 24099 del 2024).
pagina 4 di 6 Traslando il ragionamento al caso di specie, si deve affermare che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'addetto postale relativo alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto fa fede fino a querela di falso, dal momento che l'attività di notificazione è stata eseguita in proprio dall'avvocato, utilizzando a tal fine il servizio postale, e che l'art. 6 della l. n. 53/1994 attribuisce all'avvocato la qualifica di pubblico ufficiale quando svolge l'attività notificatoria in proprio (“L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.”).
Pertanto, la circostanza che in data 1.12.2023 il plico non fosse ancora ritirato è vera fino a querela di falso
(che non è stata proposta). Tenuto conto della regola prevista dall'art. 8 co. 6 l. n. 890/1982, si può dedurre che la raccomandata di avvenuto deposito fosse stata spedita almeno 10 giorni prima e quindi che la notifica si sia perfezionata, al più tardi, proprio in data 1.12.2023 (ossia decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso di avvenuto deposito – art. 8 commi 4 e 5 l. n. 890/1982).
La notifica risulta pertanto avvenuta presso la residenza anagrafica dei debitori (Monfalcone, via Cesarina
n. 15 – doc. n. 5 fascicolo parte opposta) e si è perfezionata, al più tardi, in data 1.12.2023, in conformità alle disposizioni dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato al creditore in data 26.1.2024, pertanto oltre il termine di 40 giorni previsto ex artt. 645 e 647 c.p.c..
La tardività dell'opposizione, tuttavia, non è conseguenza della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo dovuta a irregolarità della notifica perché, come visto, il procedimento di notificazione è stato regolarmente espletato.
Peraltro, oltre alla lamentata (ma insussistente) irregolarità della notifica, gli opponenti avrebbero altresì dovuto allegare e provare che non sono potuti comunque venire a conoscenza tempestivamente del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12577 del 2023). Sul punto, tuttavia, gli opponenti non hanno dedotto alcunché, circoscrivendo la contestazione alla mera irregolarità del procedimento notificatorio senza nulla dire circa le eventuali conseguenze dell'irregolarità della notifica che avrebbe impedito di venire tempestivamente a conoscenza del decreto ingiuntivo e della sua notifica.
In conclusione, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è inammissibile.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, ai valori medi dello scaglione di riferimento, applicati i valori minimi alla fase decisionale alla luce della ridotta attività difensiva, riconosciuto il compenso anche per la fase di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 86/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto inammissibile e, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo D.I. 238/2023 d.d. 10.08.2023 del Tribunale di
Gorizia R.G. 652/2023-1 che non ne sia già munito;
- condanna altresì e a rimborsare ad Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 2.130 per compensi per Controparte_1
l'opposizione e 285 € per compensi per la mediazione, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Gorizia, 1 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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