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Articolo 4 della Legge 30 marzo 1956, n. 324
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Articolo 3
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Legge 30 marzo 1956, n. 324
Articolo 4 della Legge 30 marzo 1956, n. 324
Versione
8 maggio 1956
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 8 maggio 1956
Vedi fonte istituzionale
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