Articolo 8 della Legge 11 novembre 1975, n. 584
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 giugno 1976
Art. 8.
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale e' ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni, dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalita' indicate nel verbale di contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore e' ammesso al pagamento, con le modalita' di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.
Entrata in vigore il 2 giugno 1976
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