Articolo 33 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 32Articolo 34
Versione
22 dicembre 1995
Art. 33. (Ulteriori intese) 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in confomita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995