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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1155 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1155 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. GUIDI ELENA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 I DA (C.F. ZI AI (C.F. C.F._4
C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/06/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.10.2020, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 e 24.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
- dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- affidare il figlio minorenne congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con cui coabiterà in Rimini (RN) Via
Codroipo n. 10;
- disporre che la casa coniugale sita in Rimini (RN) Via Sacramora 130, di proprietà di rimanga Parte_2 al medesimo;
- disporre che il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, fino al raggiungimento della maggior età e/o comunque fino a
[...] quando non sarà economicamente autosufficiente, l'importo mensile di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN: [...]), oltre al 60% Parte_1 delle spese straordinarie da regolarsi secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale (Protocollo Giustizia Civile Bologna) e da corrispondersi alla Sig.ra previa Parte_1 esibizione di idonea pezza giustificativa (fattura e/o ricevuta fiscale) ad eccezione della spesa per la mensa scolastica che, nella fattispecie, non sarà ricompresa nell'assegno di mantenimento, ma verrà trattata come una qualsiasi altra spesa straordinaria da suddividersi al 50% tra i coniugi – e da corrispondersi a chi l'avrà anticipata, previa esibizione di idonea pezza giustificativa (fattura e/o ricevuta fiscale);
- per quanto riguarda la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_2
a) i coniugi si impegneranno comunque a mantenere una condotta collaborativa, nell'interesse esclusivo del minore, anche al fine di evitare che la loro decisione di dividersi possa influire negativamente sulla crescita psicologica e sulla serenità del bambino;
b) l'affidamento del minore sarà condiviso e paritetico, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale coabiterà nell'immobile sito in Rimini (RN) Via Codroipo n. 10; Persona_2
c) nel rispetto della bigenitorialità e nell'interesse del figlio minore i genitori dovranno condividere le principali decisioni inerenti all'assistenza, la cura e l'istruzione di Persona_2
d) ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio allorquando costui si troverà presso di lui. In caso di emergenze, ogni genitore prenderà le opportune decisioni, onde evitare che sia compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando al più presto l'altro genitore;
- disporre che e convengano che, nell'interesse esclusivo del figlio minore, Parte_1 Parte_2
l'eventuale introduzione di un nuovo partner da parte di ciascun genitore avverrà in modo graduale, prudente e rispettoso della sensibilità e dell'equilibrio emotivo del figlio.
In ogni caso, sarà consentita la frequentazione al minore, con la nuova o il nuovo compagno della madre o del padre, dopo il termine di mesi sei dalla sottoscrizione del presente atto. In ogni caso, si prende atto che potrà capitare che il minore possa incontrare il nuovo compagno della madre o la nuova compagna del padre, tuttavia fino a 6 mesi, nel rispetto della sensibilità del minore, tale incontro dovrà avvenire alla presenza di soggetti terzi.
Durante l'anno scolastico
Il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi di Persona_2 volta in volta a seconda dei turni della madre in modo tale che il minore resti con il padre principalmente allorquando la madre è impegnata al lavoro dall'uscita da Scuola fino alle ore 21,00, allorquando, dopo averlo fatto cenare, lo riaccompagnerà dalla madre.
È altresì convenuto che, per una sera infrasettimanale, sempre da concordarsi di volta in volta tra i genitori, il minore pernotti dal padre, nonché nei fine settimana, alternandosi con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori, anche in base ai reciproci impegni lavorativi ed alle esigenze del bambino.
Pertanto, il vincolo dei pernotti non è inderogabile e in futuro, sempre nel rispetto della sensibilità del minore, potranno essere ampliati.
-i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente circa i propri personali impegni lavorativi così da consentirsi l'un l'altro di potersi coadiuvare nella gestione del minore, preferendo che il minore, per quanto possibile, rimanga con uno di loro.
Durante le vacanze estive
Il padre potrà vedere e tenere con sé per quattro giorni (con tre pernotti), per il primo anno di Per_1 separazione, sette pernotti dal secondo anno di separazione, in ogni caso da concordarsi di anno in anno dai genitori, fermo restando che occorrerà valutare sempre le reazioni del bambino ad un pernottamento continuo presso il padre (lontano dalla madre) in questa prima fase.
Pertanto, nell'ipotesi in cui non riesca a pernottare presso il padre per alcuni giorni, i genitori, Per_1 nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze del bambino, s'impegneranno ad inserire gradualmente il pernottamento presso il padre, senza forzare il bambino e soprattutto collaborando nell'interesse esclusivo del medesimo. In caso di impedimento di entrambi i genitori per assenza, impegni lavorativi o altro, il bambino verrà accompagnato all'asilo/scuola, ritirato ed accudito temporaneamente dai nonni materni o dalla nonna paterna.
Per le festività di Pasqua, Natale, Capodanno e le altre ricorrenze quali ponti primaverili, compleanni etc..., i genitori potranno regolarsi come segue:
Pasqua con la madre e Lunedì di Pasquetta con il padre, ad anni alterni;
Natale con la madre e Santo
EF con il padre, ad anni alterni.
Stessa cosa per il Capodanno e per le altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base alle esigenze e volontà del piccolo . Per_1
Nell'ipotesi in cui le odierne parti processuali frequentino un nuovo partner, gli stessi avranno cura di coinvolgere il bambino nella nuova relazione sentimentale, adottando tutte le accortezze necessarie per evitare pregiudizio al minore e collaborando altresì con l'altro genitore, in modo da consentire a Per_1 di recepire serenamente la nuova figura all'interno della famiglia.
L'assegno unico familiare e qualsiasi altro beneficio fiscale per il nucleo familiare verrà riconosciuto al
100% alla madre così come attuato da sempre per pregressi e consolidati accordi intercorsi tra le parti;
Le parti si concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso per il rilascio del passaporto ed eventuali rinnovi, per sé stessi e per il figlio fermo restando che ogni viaggio all'estero con il minore Persona_2 dovrà essere preventivamente e con adeguato anticipo comunicato all'altro genitore, il quale avrà diritto di opporsi per legittimi motivi legati alla sicurezza e al benessere del figlio;
• dichiarare che l'assegno unico familiare e qualsiasi altro beneficio fiscale per il nucleo familiare venga riconosciuto per il 100% a Parte_1
• prendere atto che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso, hanno dichiarato di rinunciare, così come in effetti rinunciano, a richiedere, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, la restituzione di ogni e qualsivoglia somma versata a Istituti di Credito e/o Enti di finanziamento, a qualunque titolo, durante la vita coniugale e nelle more del presente giudizio di separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto;
• prendere atto che le parti si concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso per il rilascio del passaporto ed eventuali rinnovi, per il figlio fermo restando che ogni viaggio all'estero Persona_2 con il minore dovrà essere preventivamente e con adeguato anticipo comunicato all'altro genitore, il quale avrà diritto di opporsi per legittimi motivi legati alla sicurezza e al benessere del figlio.
• prendere atto che le parti, sottoscrivendo il ricorso introduttivo, hanno dichiarato anche di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza, confermando la volontà di procedere congiuntamente alla separazione;
con spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle condizioni Parte_1 Parte_2 di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1155 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. GUIDI ELENA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 I DA (C.F. ZI AI (C.F. C.F._4
C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/06/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.10.2020, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 e 24.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
- dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- affidare il figlio minorenne congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con cui coabiterà in Rimini (RN) Via
Codroipo n. 10;
- disporre che la casa coniugale sita in Rimini (RN) Via Sacramora 130, di proprietà di rimanga Parte_2 al medesimo;
- disporre che il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, fino al raggiungimento della maggior età e/o comunque fino a
[...] quando non sarà economicamente autosufficiente, l'importo mensile di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra (IBAN: [...]), oltre al 60% Parte_1 delle spese straordinarie da regolarsi secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale (Protocollo Giustizia Civile Bologna) e da corrispondersi alla Sig.ra previa Parte_1 esibizione di idonea pezza giustificativa (fattura e/o ricevuta fiscale) ad eccezione della spesa per la mensa scolastica che, nella fattispecie, non sarà ricompresa nell'assegno di mantenimento, ma verrà trattata come una qualsiasi altra spesa straordinaria da suddividersi al 50% tra i coniugi – e da corrispondersi a chi l'avrà anticipata, previa esibizione di idonea pezza giustificativa (fattura e/o ricevuta fiscale);
- per quanto riguarda la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_2
a) i coniugi si impegneranno comunque a mantenere una condotta collaborativa, nell'interesse esclusivo del minore, anche al fine di evitare che la loro decisione di dividersi possa influire negativamente sulla crescita psicologica e sulla serenità del bambino;
b) l'affidamento del minore sarà condiviso e paritetico, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale coabiterà nell'immobile sito in Rimini (RN) Via Codroipo n. 10; Persona_2
c) nel rispetto della bigenitorialità e nell'interesse del figlio minore i genitori dovranno condividere le principali decisioni inerenti all'assistenza, la cura e l'istruzione di Persona_2
d) ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio allorquando costui si troverà presso di lui. In caso di emergenze, ogni genitore prenderà le opportune decisioni, onde evitare che sia compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando al più presto l'altro genitore;
- disporre che e convengano che, nell'interesse esclusivo del figlio minore, Parte_1 Parte_2
l'eventuale introduzione di un nuovo partner da parte di ciascun genitore avverrà in modo graduale, prudente e rispettoso della sensibilità e dell'equilibrio emotivo del figlio.
In ogni caso, sarà consentita la frequentazione al minore, con la nuova o il nuovo compagno della madre o del padre, dopo il termine di mesi sei dalla sottoscrizione del presente atto. In ogni caso, si prende atto che potrà capitare che il minore possa incontrare il nuovo compagno della madre o la nuova compagna del padre, tuttavia fino a 6 mesi, nel rispetto della sensibilità del minore, tale incontro dovrà avvenire alla presenza di soggetti terzi.
Durante l'anno scolastico
Il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi di Persona_2 volta in volta a seconda dei turni della madre in modo tale che il minore resti con il padre principalmente allorquando la madre è impegnata al lavoro dall'uscita da Scuola fino alle ore 21,00, allorquando, dopo averlo fatto cenare, lo riaccompagnerà dalla madre.
È altresì convenuto che, per una sera infrasettimanale, sempre da concordarsi di volta in volta tra i genitori, il minore pernotti dal padre, nonché nei fine settimana, alternandosi con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori, anche in base ai reciproci impegni lavorativi ed alle esigenze del bambino.
Pertanto, il vincolo dei pernotti non è inderogabile e in futuro, sempre nel rispetto della sensibilità del minore, potranno essere ampliati.
-i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente circa i propri personali impegni lavorativi così da consentirsi l'un l'altro di potersi coadiuvare nella gestione del minore, preferendo che il minore, per quanto possibile, rimanga con uno di loro.
Durante le vacanze estive
Il padre potrà vedere e tenere con sé per quattro giorni (con tre pernotti), per il primo anno di Per_1 separazione, sette pernotti dal secondo anno di separazione, in ogni caso da concordarsi di anno in anno dai genitori, fermo restando che occorrerà valutare sempre le reazioni del bambino ad un pernottamento continuo presso il padre (lontano dalla madre) in questa prima fase.
Pertanto, nell'ipotesi in cui non riesca a pernottare presso il padre per alcuni giorni, i genitori, Per_1 nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze del bambino, s'impegneranno ad inserire gradualmente il pernottamento presso il padre, senza forzare il bambino e soprattutto collaborando nell'interesse esclusivo del medesimo. In caso di impedimento di entrambi i genitori per assenza, impegni lavorativi o altro, il bambino verrà accompagnato all'asilo/scuola, ritirato ed accudito temporaneamente dai nonni materni o dalla nonna paterna.
Per le festività di Pasqua, Natale, Capodanno e le altre ricorrenze quali ponti primaverili, compleanni etc..., i genitori potranno regolarsi come segue:
Pasqua con la madre e Lunedì di Pasquetta con il padre, ad anni alterni;
Natale con la madre e Santo
EF con il padre, ad anni alterni.
Stessa cosa per il Capodanno e per le altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in base alle esigenze e volontà del piccolo . Per_1
Nell'ipotesi in cui le odierne parti processuali frequentino un nuovo partner, gli stessi avranno cura di coinvolgere il bambino nella nuova relazione sentimentale, adottando tutte le accortezze necessarie per evitare pregiudizio al minore e collaborando altresì con l'altro genitore, in modo da consentire a Per_1 di recepire serenamente la nuova figura all'interno della famiglia.
L'assegno unico familiare e qualsiasi altro beneficio fiscale per il nucleo familiare verrà riconosciuto al
100% alla madre così come attuato da sempre per pregressi e consolidati accordi intercorsi tra le parti;
Le parti si concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso per il rilascio del passaporto ed eventuali rinnovi, per sé stessi e per il figlio fermo restando che ogni viaggio all'estero con il minore Persona_2 dovrà essere preventivamente e con adeguato anticipo comunicato all'altro genitore, il quale avrà diritto di opporsi per legittimi motivi legati alla sicurezza e al benessere del figlio;
• dichiarare che l'assegno unico familiare e qualsiasi altro beneficio fiscale per il nucleo familiare venga riconosciuto per il 100% a Parte_1
• prendere atto che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso, hanno dichiarato di rinunciare, così come in effetti rinunciano, a richiedere, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, la restituzione di ogni e qualsivoglia somma versata a Istituti di Credito e/o Enti di finanziamento, a qualunque titolo, durante la vita coniugale e nelle more del presente giudizio di separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto;
• prendere atto che le parti si concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso per il rilascio del passaporto ed eventuali rinnovi, per il figlio fermo restando che ogni viaggio all'estero Persona_2 con il minore dovrà essere preventivamente e con adeguato anticipo comunicato all'altro genitore, il quale avrà diritto di opporsi per legittimi motivi legati alla sicurezza e al benessere del figlio.
• prendere atto che le parti, sottoscrivendo il ricorso introduttivo, hanno dichiarato anche di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza, confermando la volontà di procedere congiuntamente alla separazione;
con spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle condizioni Parte_1 Parte_2 di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi