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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 10.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2060 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...]
Gorizia n. 65;
2. in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Sestu, via Cimarosa n.
5;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, v.le delle Milizie n. 38, presso lo
Studio dell'Avv. Angiolino ALBANESE e dell'Avv. Irene MANTO, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opponenti
contro
pagina 1 3. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marina OLLA e dall'Avv. Laura FURCAS in forza di procura generale rogito Notaio el 21.07.2015; Per_1
opposto
e contro
4. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI e dall'Avv. Paolo SPIGA in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_2
05.04.2016;
opposto
e contro
1. , già Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, corrente in Roma, via G. Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Verdi n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Tiziana FRONGIA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
pagina 2 “codesto On.le Tribunale Civile di Caliari in funzione del Giudice del Lavoro,
Voglia:
In via preliminare:
• confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di
pagamento impugnata e degli avvisi di addebito e delle cartelle su di cui essa si
fonda, ai sensi dell'art.47 D.Lgs. n°546/1992 senza subordinazione della stessa
ad alcuna garanzia in quanto da tale esecuzione può derivargli un danno grave
ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati;
Nel merito:
• accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione
di pagamento opposta per i motivi di cui al presente ricorso;
• riconoscere e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza delle cartelle e degli avvisi
di addebito ad essa sottesi per vizi di notifica;
• riconoscere la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad
essa sottesi per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, perfezionatasi
prima della notifica dell'atto impugnato;
• riconoscere la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad
essa sottesi per intervenuta decadenza del termine previsto per la notifica degli
stessi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore
che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse del resistente CP_5
“il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia:
- rigettare l'istanza cautelare;
pagina 3 - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le contestazioni di CP_5
competenza dell'agente della Riscossione e dell'INAIL;
- rigettare l'opposizione;
- con vittoria delle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione per
prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale e
degli avvisi di addebito, tenere indenne l' dal pagamento delle spese di lite CP_5
nei confronti dell'opponente”.
Nell'interesse del resistente I.N.A.I.L.:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda
poiché infondata, condannando l'opponente al pagamento degli importi di cui
alle cartelle maggiorati delle sanzioni, degli interessi e delle spese ulteriori.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
Nell'interesse della resistente : CP_3
“il Giudice adito Voglia, contrariis reiectis:
- REVOCARE, QUANTOMENO IN PARTE , LA CONCESSA CAUTELA;
-dichiarare nei limiti sopra detti il difetto di legittimazione passiva dell'Ente di
Riscossione;
- rigettare, comunque, il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, sempre per
i motivi sopra detti, mandando quindi assolta la società odierna convenuta da
ogni avversa pretesa.
-Con vittoria di spese e di onorari”.
pagina 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e la Parte_1 Parte_2
hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti
[...]
dell' , Controparte_1
dell' Controparte_2
e dell'
[...] Controparte_6
al fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di addebito e
[...]
delle cartelle e I.N.A.I.L. sottesi all'intimazione di pagamento n. CP_5
02520229002475453/000.
Essi, in specie, hanno impugnato i seguenti cartelle e avvisi di addebito:
a. cartella n. 02520110013212617 501 – Ente creditore – Sede di CP_5
Cagliari, a titolo di Mod. DM10, somme agg., diritti di notifica, per euro 8.688,64
Anno 2010 (doc. 1);
b. cartella n. 02520110062618762 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, diritti di notifica, per euro 1.366,26
Anno 2010/2011 (doc. 2);
c. cartella n. 02520120055035407 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, interessi, diritti di notifica, per euro
10.303,72 Anno 2010/2011/2012 (doc. 3);
d. cartella n. 02520130032845481 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, interessi, diritti di notifica, per euro.
11.666,58 Anno 2011/2012/2013 (doc. 4);
e. cartella n. 02520150018820845 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, diritti di notifica, per euro 37,21 Anno
pagina 5 f. cartella n. 02520150032870923 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, diritti di notifica, per euro 1.133,95
Anno 2015 (doc. 6);
g. cartella n. 02520170012154125 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, diritti di notifica, per euro 1.057,77
Anno 2017 (doc. 7);
h. cartella n. 02520170025709275 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, diritti di notifica, per euro 1.010,43
Anno 2017 (doc. 8);
i. cartella n. 02520190001922467 501 – Ente creditore INAIL - Sede di
Cagliari, a titolo di Premio rate, sanzioni, diritti di notifica, per euro 974,00 Anno
2018 (doc. 9);
j. avviso di addebito n. 32520120000219776 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Mod. DM10, somme agg., diritti di notifica, per euro
13.568,94 Anno 2011;
k. avviso di addebito n. 32520120002924965 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Compensazione indebita da modello F24, Mod.
DM/10 rettificativo, somme agg., diritti di notifica, per euro 22.094,82 Anno
2010/2011 (doc. 11);
l. avviso di addebito n. 32520120003826459 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Mod. DM10, somme agg., diritti di notifica, per euro
8.648,96 Anno 2011/2012 (doc. 12);
m. avviso di addebito n. 32520130001840686 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Mod. DM10, somme agg., diritti di notifica, per euro
6.083,74 Anno 2012 (doc. 13);
pagina 6 n. avviso di addebito n. 32520130001840787 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Mod. DM10, somme agg., diritti di notifica, per euro
4.340,50 Anno 2011 (doc. 14);
o. avviso di addebito n. 32520130003425229 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, Spese di notifica, somme agg., diritti di notifica, per euro 413,35
Anno 2010 (doc. 15);
p. avviso di addebito n. 32520130003722829 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Mod. DM10/V, Spese di notifica, somme agg.,
interessi di mora, diritti di notifica, per euro 1.131,45 Anno 2010 (doc. 16);
q. avviso di addebito n. 32520130003878404 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Mod. DM10, Spese di notifica, somme agg., diritti di notifica, per euro 1.840,94 Anno 2012 (doc. 17);
r. avviso di addebito n. 32520140003920435 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Mod. DM10, Spese di notifica, somme agg., diritti di notifica, per euro 9.973,34 Anno 2013 (doc. 16);
s. avviso di addebito n. 32520150003449855 501 – Ente creditore – CP_5
Sede di Cagliari, a titolo di Contributo addizionale C.I.G., Spese di notifica,
somme agg., diritti di notifica, per euro 358,58 Anno 2012/2013 (doc. 17).
2. L'
[...]
Controparte_7
si sono costituiti in giudizio, domandando il rigetto del ricorso e
[...]
rimettendosi all' quanto alla dimostrazione dell'avvenuta interruzione CP_8
della prescrizione.
pagina 7
3. L si è costituita Controparte_6
deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. L'opposizione proposta da e la Parte_1 [...]
è fondata e deve essere accolta, Parte_2
per quanto di ragione.
Intanto, l'opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale la legittimazione passiva compete esclusivamente in capo ad Controparte_3
- è inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio
[...]
di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c., con decorrenza dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520229002475453/000, che nella specie risale al 03.06.2022.
Per il resto, osserva il Tribunale, in dettaglio, quanto segue, alla luce della documentazione versata in atti dall' CP_8
Sulla base della documentazione agli atti di causa, emerge che: la cartella n.
02520110013212617 501 risulta notificata a mani il 01.03.2011 (doc. b1, prodotto con la memoria di costituzione;
la cartella n. 02520110062618762 501 CP_8
risulta notificata a mani il 19.12.2011 (doc. b2, prodotto con la memoria di costituzione;
la cartella n. 02520120055035407 501 risulta notificata a CP_8
mani il 08.01.2013 (doc. b3, prodotto con la memoria di costituzione;
CP_8
la cartella n. 02520150018820845 501 risulta notificata a mani il 09.10.2015 (doc.
b5, prodotto con la memoria di costituzione;
la cartella n. CP_8
02520130032845481 501 risulta notificata a mezzo p.e.c. il 02.01.2014 (doc. b4,
prodotto con la memoria di costituzione;
la cartella n. CP_8
pagina 8 02520150032870923 501 risulta notificata a mezzo p.e.c. il 05.02.2016 (doc. b6,
prodotto con la memoria di costituzione;
la cartella n. CP_8
02520170012154125 501 risulta notificata a mezzo p.e.c. il 25.07.2017 (doc. b7,
prodotto con la memoria di costituzione;
la cartella n. CP_8
02520170025709275 501 risulta notificata a mezzo p.e.c. il 18.01.2018 (doc. b8,
prodotto con la memoria di costituzione;
la cartella n. CP_8
02520190001922467 501 risulta notificata a mezzo p.e.c. il 17.01.2019 (doc. b9,
prodotto con la memoria di costituzione . CP_8
Ancora, è documentalmente provato che: l'avviso di addebito n.
32520120000219776 501 è stato notificato a mani il 21.03.2012 (doc. 2 e 3,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520120002924965 501 è stato notificato a mani il 23.10.2012 (doc. 4 e 5,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520120003826459 501 è stato notificato a mani il 08.01.2013 (doc. 6 e 7,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520130001840686 501 è stato notificato a mani il 24.10.2013 (doc. 8 e 9,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520130001840787 501 è stato notificato a mani il 24.10.2013 (doc. 10 e 11,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520130003425229 501 è stato notificato a mani il 08.01.2014 (doc. 12 e 13,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520130003722829 501 è stato notificato a mani il 04.02.2014 (doc. 14 e 15,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520130003878404 501 è stato notificato a mani il 04.02.2014 (doc. 16 e 17,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
pagina 9 32520140003920435 501 è stato notificato a mani il 18.11.2014 (doc. 18 e 19,
prodotti con la memoria di costituzione;
l'avviso di addebito n. CP_5
32520150003449855 501 è stato notificato a mezzo p.e.c. il 21.01.2016 (doc. 20 e
22, prodotti con la memoria di costituzione . CP_5
L'opposizione proposta col presente giudizio attiene alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti portati negli avvisi di addebito CP_5
Tanto l' quanto l' hanno inteso provare, nella vicenda scrutinata, CP_5 CP_8
quanto di competenza.
In particolare, l' resistente ha prodotto le ricevute di ritorno degli avvisi di CP_7
addebito più sopra in dettaglio menzionati mediante raccomandata ricevuta a mani all'indirizzo indicato.
Ebbene, trattandosi di notifica eseguita direttamente dall' a mezzo del CP_5
servizio postale, il Tribunale osserva che l'art. 30, rubricato “Potenziamento dei
processi di riscossione dell , 4° comma, d.l. 31.05.2010, n. 78, conv. in l. CP_5
30.07.2010, n. 122, che consente espressamente la notificazione dell'avviso di addebito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, si CP_5
deve richiamare l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte,
congruamente motivato e da cui questo Giudice non ha ragione di discostarsi, che si è più volte pronunciata in materia di notificazione della cartella esattoriale ex
art. 26, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, orientamento che, in forza della disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14°, d.l. 31.05.2010, n. 781 (che prevede l'applicabilità, all'avviso di addebito , delle stesse disposizioni CP_5
pagina 10 vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento),
è da considerarsi applicabile anche alla notificazione dell'avviso di addebito dell' e che precisa che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la CP_5
notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1,
seconda parte, del D.P.R. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del
concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione
le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890
del 1982” (Cass. civ., Sez. V-VI, 13.06.2016, n. 12083, che, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza con cui il Giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata;
in senso conforme;
Cass. civ., Sez. V-VI, 24.07.2014, n.
16949; da ultimo anche Cass. civ., Sez. V, 04.04.2018, n. 8293).
Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento,
mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati,
in quanto le disposizioni di cui alla l. 20.11.1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto,
pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.,
superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
pagina 11 nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. civ., Sez. V, 06.06.2012, n.
9111).
Sul punto, osserva il Tribunale che le notifiche a mani degli avvisi di addebito da parte dell' sono avvenute, al più tardi, il 18.11.2014, con la conseguenza CP_5
che, in difetto di ulteriori atti intermedi interruttivi della prescrizione (a parte l'intimazione di pagamento a cui sono sottesi anche gli avvisi di addebito in parola, intimazione notificata il 03.06.2022), i crediti previdenziali di cui si discute, anche tenuto conto delle sospensioni speciali dei termini di prescrizione disposte nel periodo pandemico, devono ritenersi prescritti.
Invero, rispetto alla data di notifica dell'ultimo avviso di addebito da ritenersi prescritto, ossia il 18.11.2014, il quinquennio risulta decorso il 18.11.2019, che,
considerata la sospensione della prescrizione dal 08.03.2020 al 31.08.2021, pari a
541 giorni (1 anno, 5 mesi e 26 giorni), risulta differito al 14.05.2021.
Invero, deve rammentarsi che l'art. 67, d.l. 17.03.2020, n. 18 (decreto “Cura
Italia”), conv. in l. 24.04.2020, n. 27, adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione della Covid-19, ha effettuato un rinvio all'art. 12,
d.lgs. 24.09.2015, n. 159, che dispone che “
1. Le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle
stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in
materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti
pagina 12 della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Il legislatore ha, dunque, disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della
Riscossione in scadenza, nonché la sospensione dei relativi termini prescrizionali,
inizialmente, a far data dal 08.03.2020 sino al 31.08.2021.
A seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale, l'ultimo dei quali con l. 23.07.2021, n. 106 di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (d.l.
25.05.2021, n. 73), infatti, è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021.
Per altro verso, l'istanza di rateazione non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione, né tanto meno un riconoscimento di debito da parte del contribuente.
Invero, a prescindere dalla circostanza che l'opponente era risultato decaduto dalla rateizzazione fin dall'anno 2014 (data in cui era decaduto dalla stessa per mancato pagamento delle otto rate di tolleranza previste dal piano stesso, rispettato solo per la prima rata), trova applicazione l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La domanda di rateizzazione del debito contributivo
proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con
modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei
diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai
pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale
ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un
riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione
pagina 13 quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”
(Cass. civ., Sez. L., 26.04.2017, n. 10327).
Infine, quanto all'unica notifica a mezzo p.e.c. dell'avviso di addebito n. CP_5
32520150003449855 501, dell'importo di euro 358,58 (notifica del 21.01.2016,
per cui potrebbe valere l'interruzione della prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento del 03.06.2022), si osserva che la relativa produzione documentale è deficitaria, non avendo l' prodotto il messaggio CP_5
integrale di posta elettronica (doc. 22, prodotti con la memoria di costituzione
. CP_5
Un discorso analogo a quello svolto per l' deve essere fatto per la prova CP_5
documentale prodotta dall'A.D.E.R., in relazione alla cartella n.
02520110013212617 501, notificata a mani il 01.03.2011, alla cartella n.
02520110062618762 501, notificata a mani il 19.12.2011, alla cartella n.
02520120055035407 501, notificata a mani il 08.01.2013, alla cartella n.
02520130032845481 501, notificata a mezzo p.e.c. il 02.01.2014, e alla cartella n.
02520150018820845 501 risulta notificata a mani il 09.10.2015 (doc. b1-b5,
prodotti con la memoria di costituzione A.D.E.R.): come visto sopra, in difetto di ulteriori atti intermedi interruttivi della prescrizione (a parte l'intimazione di pagamento a cui sono sottesi anche gli avvisi di addebito in parola, intimazione notificata il 03.06.2022), i crediti previdenziali di cui si discute, anche tenuto conto delle sospensioni speciali dei termini di prescrizione disposte nel periodo pandemico, devono ritenersi prescritti.
Ex adverso, non risultano prescritti i crediti portati nella cartella n.
02520150032870923 501, notificata a mezzo p.e.c. il 05.02.2016, per l'importo di euro 1.133,95, nella cartella n. 02520170012154125 501, notificata a mezzo p.e.c.
pagina 14 il 25.07.2017, per l'importo di euro 1.057,77, nella cartella n.
02520170025709275 501, notificata a mezzo p.e.c. il 18.01.2018, per l'importo di euro 1.010,43, e nella cartella n. 02520190001922467 501, notificata a mezzo p.e.c. il 17.01.2019, per l'importo di euro 974,00 (doc. b6-b9, prodotti con la memoria di costituzione . CP_8
Non coglie nel segno l'argomentazione difensiva di parte opponente circa il mancato inserimento nei pubblici registri dell'indirizzo p.e.c. a mezzo del quale l'. aveva provveduto alle notifiche delle cartelle di cui si tratta. CP_8
È appena il caso di osservare che trattasi di notifica a mezzo posta elettronica certificata valida ed efficace, eseguita dall'agente della riscossione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 2°, e 26, comma 1°, D.P.R.
29.09.1973, n. 602.
L'art. 26, comma 2°, D.P.R. 602/1973, in particolare stabilisce che “La notifica
della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della
richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il comma 7° dell'art. 60, D.P.R. 600/1973, a proposito delle notifiche a mezzo p.e.c., aggiunge la seguente disciplina di dettaglio:
“In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di
notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non
pagina 15 compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o
costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti
con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con
le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata,
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la
consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo
tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a
seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la
notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il
secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso
sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza
ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di
prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il
notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica
certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione
temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il
destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta
nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del
pagina 16 destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito
internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività
dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da
quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire
nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano
richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,
all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del
coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63,
secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati
di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell . Nelle ipotesi di cui al Controparte_3
periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle
notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la
ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente
che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo
di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui
l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni
del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di
procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis
del codice di procedura civile”.
pagina 17 Dalla semplice lettura delle disposizioni appena richiamate, si evince che nessuna prescrive che l'indirizzo di posta elettronica del mittente debba essere presente in un pubblico registro, mentre speciali previsioni riguardano l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Nel caso in esame, non è in discussione che l'indirizzo di posta elettronica degli odierni opponenti, presso cui la notifica delle cartelle era stata eseguita
( , sia stato tratto da un pubblico registro. Email_1
Né coglie nel segno, per le cartelle recanti crediti non prescritti, l'eccezione di tardività della notifica della cartella, per essere stata la stessa eseguita oltre l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo, in violazione degli articoli 17 e 25, D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di eccezione infondata anche perché del tutto genericamente proposta.
In definitiva, il ricorso proposto da e dalla Parte_1 [...]
deve essere accolto per quanto di Parte_2
ragione e devono essere annullati le cartelle di pagamento n. 02520110013212617
501, notificata il 01.03.2011, n. 02520110062618762 501, notificata il
19.12.2011, n. 02520120055035407 501, notificata il 08.01.2013, n.
02520130032845481 501, notificata il 02.01.2014 e n. 02520150018820845 501,
notificata il 09.10.2015, e gli avvisi di addebito l'avviso di addebito n.
32520120000219776 501, notificato il 21.03.2012, n. 32520120002924965 501,
notificato il 23.10.2012, n. 32520120003826459 501, notificato il 08.01.2013, n.
32520130001840686 501, notificato il 24.10.2013, n. 32520130001840787 501,
notificato il 24.10.2013, n. 32520130003425229 501, notificato a mani il
08.01.2014, n. 32520130003722829 501, notificato il 04.02.2014, n.
pagina 18 501, notificato il 18.11.2014 (doc. 18 e 19, prodotti con la memoria di costituzione . CP_5
6. In forza del principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere e la Parte_1
, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio con riferimento allo scaglione relativo al valore delle cartelle impugnate, secondo i minimi tariffari, ad eccezione che per la fase introduttiva (considerato il numero delle cartelle e avvisi impugnati), tenuto conto della non particolare complessità
della materia e della contenuta attività istruttoria svolta.
Tra e la Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, da una parte, e, dall'altra,
l , in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, e l'
[...]
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, deve essere disposta, invece, la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della peculiare posizione dei predetti Istituti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da e dalla Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, per quanto di ragione e, per l'effetto
pagina 19 2. annulla le cartelle di pagamento n. 02520110013212617 501, notificata il
01.03.2011, n. 02520110062618762 501, notificata il 19.12.2011, n.
02520120055035407 501, notificata il 08.01.2013, n. 02520130032845481 501,
notificata il 02.01.2014 e n. 02520150018820845 501, notificata il 09.10.2015, e gli avvisi di addebito l'avviso di addebito n. 32520120000219776 501, notificato il 21.03.2012, n. 32520120002924965 501, notificato il 23.10.2012, n.
32520120003826459 501, notificato il 08.01.2013, n. 32520130001840686 501,
notificato il 24.10.2013, n. 32520130001840787 501, notificato il 24.10.2013, n.
32520130003425229 501, notificato a mani il 08.01.2014, n.
32520130003722829 501, notificato il 04.02.2014, n. 32520130003878404 501,
notificato il 04.02.2014, e n. 32520140003920435 501, notificato il 18.11.2014,
cartelle e avvisi tutti sottesi all'intimazione di pagamento n.
02520229002475453/000;
3. condanna l' in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere e la Parte_1
, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.036,00, di cui euro 36,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi di
Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e la Parte_1
, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, da una parte, e, dall'altra, l'
[...]
, in persona del Controparte_9
Presidente pro tempore, e l' Controparte_2
pagina 20 l'
Presidente pro tempore.
Cagliari, 14.11.2025
, in persona del Controparte_2
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 (doc. 5); 1 Così dispone letteralmente l'art. 30, comma 14°: “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si CP_ intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
32520130003878404 501, notificato il 04.02.2014, e n. 32520140003920435