Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2013, n. 35692
CASS
Sentenza 17 aprile 2013

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In tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, intanto determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente, in quanto il difensore specifichi che l'accesso è finalizzato alla presentazione di un'istanza di riesame. (Nella specie, il difensore sia in sede di richiesta delle copie dell'intercettazione, sia in sede di conferimento di incarico al c.t. per la duplicazione dei supporti non aveva indicato che la richiesta era urgente in quanto necessaria per l'udienza dinanzi al tribunale del riesame).

Commentario1

  • 1Diritto di copia dei supporti delle registrazioni: secondo la Cassazione penale vale solo per chi può permettersi la spesa
    Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 16 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2013, n. 35692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35692
Data del deposito : 17 aprile 2013

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