Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
In tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, intanto determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente, in quanto il difensore specifichi che l'accesso è finalizzato alla presentazione di un'istanza di riesame. (Nella specie, il difensore sia in sede di richiesta delle copie dell'intercettazione, sia in sede di conferimento di incarico al c.t. per la duplicazione dei supporti non aveva indicato che la richiesta era urgente in quanto necessaria per l'udienza dinanzi al tribunale del riesame).
Commentario • 1
- 1. Diritto di copia dei supporti delle registrazioni: secondo la Cassazione penale vale solo per chi può permettersi la spesaVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 16 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2013, n. 35692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35692 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 17/04/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 954
Dott. CERVADORO M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 51449/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GI N. IL 29/05/1989;
avverso l'ordinanza n. 1453/2012 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 01/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. GIULITTO Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 20.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di TE GI, indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza del 1.10.2012, confermava l'ordinanza.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per errata applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione all'art. 268 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 5 e al diritto del difensore di ottenere la trasposizione di tale attività in copia - inutilizzabilità delle intercettazioni per mancato rilascio degli atti richiesti prima dell'udienza avanti al Tribunale del Riesame;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per errata applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 267 e 268 c.p.p., inutilizzabilità delle intercettazioni video in assenza dei gravi indizi e della assoluta indispensabilità delle intercettazioni o necessità delle stesse in relazione a delitti di criminalità organizzata;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'esecuzione delle intercettazioni in impianti esterni alla Procura.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'ordinanza impugnata in relazione al rigetto dell'eccezione preliminare per il mancato rilascio di copia delle video-riprese su supporto magnetico, è infondato.
Il Tribunale ha osservato, a riguardo, che la richiesta presentata dal difensore del TE al pubblico ministero procedente aveva ad oggetto la trasposizione di tutte le riprese video effettuate nel corso delle indagini, e che tale istanza non risultava, così come formulata, espressamente finalizzata ad un'istanza di riesame;
che il pubblico ministero, con provvedimento motivato in ragione della complessità delle indagini, aveva affidato l'incarico ad un consulente tecnico concedendo allo stesso un termine di giorni dieci per la trasposizione delle immagini;
che il difensore presente in sede di conferimento dell'incarico nulla aveva rappresentato in relazione all'urgenza della richiesta ai fini del procedimento incidentale del riesame;
che pertanto "non risulta negato alla difesa il diritto di acquisizione di copia degli atti nei tempi ritenuti congrui dal PM e che il mancato rilascio delle copie, nei termini compatibili con il procedimento incidentale "de libertate", non è addebitabile ad un inadempimento colpevole da parte della pubblica accusa che, viceversa, ha assicurato alla difesa tale diritto in un tempo congruo rispetto all'attività tecnica da compiere. La difesa, viceversa, omettendo di far presente al P.M. la finalità della richiesta e l'urgenza di ottenere le copie in tempi compatibili con quelli ristretti del riesame non può ora dolersi di non essere in possesso delle copie per eccepirne l'inutilizzabilità"(v.pag.8 dell'ordinanza).
A ciò aggiungasi che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti del TE è stata eseguita in data 24.8.2012, e che la richiesta del difensore dell'indagato per l'acquisizione delle copie delle video-riprese è stata depositata in data 14.9.2012, prima della proposizione dell'istanza di riesame, ma anche molti giorni dopo l'esecuzione della disposta misura, e avente ad oggetto per di più tutte le video riprese effettuate e disposte nell'ambito del procedimento penale. A ciò aggiungasi che l'urgenza della richiesta non è stata rappresentata ne' con l'istanza, ne' in sede di conferimento dell'incarico, allorché il difensore ben a conoscenza del termine concesso dal pubblico ministero per la trasposizione delle immagini avrebbe ben potuto rappresentare le proprie esigenze difensive.
Non è pertanto in alcun modo censurabile la motivazione del Tribunale del Riesame, che - nel rigettare l'eccezione - si è attenuta ai principi enunciati in materia da questa Corte (S. U, Sent. n. 20300 del 22/04/2010 Rv. 246908), allorché ha affermato che la richiesta del difensore di volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 c.p.p., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale "de libertate", ha altresì precisato che, al fine di porre il pubblico ministero in grado di adempiere a tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali.
2. Anche gli ulteriori motivi (secondo e terzo) relativi alla inutilizzabilità delle video riprese effettuate dalla polizia, sono infondati. Nella fattispecie, le videoriprese risultano effettuate dalla polizia giudiziaria nel comprensorio abitativo di via Pertini, ove abita la maggior parte dei sodali di TE EN, e dove si trova il quartier generale dello stesso, e le immagini registrate documentano quanto accadeva sotto i portici della strada in corrispondenza del civico 105/E, e pertanto - come rilevato dal Tribunale - appare evidente che si è trattato di attività di captazione relativa ad un luogo esterno, aperto al pubblico e non già di un ambiente privato;
tale non possono infatti ritenersi i portici della strada in corrispondenza del civico 105/E, ove trovasi l'abitazione dell'imputato.
Ne consegue che in ordine a tale genere di attività neppure era necessaria una specifica autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, essendo le riprese in questione sono un mezzo atipico di ricerca della prova, non equiparate dal punto di vista normativo alle intercettazioni telefoniche o a quelle ambientali (v. Sez. U, Sent. n. 26795/2006 Rv. 234267). Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2013