CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR LB VI, Presidente
SA ET, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 474/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5273 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1825 IMU
- sull'appello n. 582/2025 depositato il 21/07/2025 proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CFDifensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1825 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 113 del 6.2.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo gradi di Genova, in composizione monocratica, accoglieva i ricorsi riuniti proposti da Resistente_1 e Resistente_2 annullando gli avvisi di accertamento n. 5273 e 1825 relativi ad IMU 2019 emessi dal Comune di Genova e riguardanti l'immobile sito in Indirizzo_1, con annessi due locali pertinenziali accatastati al Dati catastali_1.
I ricorsi erano basati sulla circostanza che i lavori di ristrutturazione affidati in appalto alla Società_1 Srl ed aventi ad oggetto l'appartamento ed i beni pertinenziali (acquistati il 31.3.2017), non erano stati ultimati e la appaltatrice aveva abbandonato il cantiere a fine del 2018.
Il tutto come risultante da A.T.P. promosso nanti il Tribunale di Genova e quindi da causa ordinaria per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Sosteneva quindi che, essendo l'immobile inagibile, difettava il presupposto dell'IMU rappresentato dal possesso dell'immobile. Trattandosi di fabbricato demolito e non ripristinato non si doveva applicare solo la riduzione ex lege del
50% ma nulla era dovuto.
Una volta completati i lavori, affidati ad una seconda impresa, l'area Dati catastali_1 era divenuto spazio per parcheggio per cui era riconducibile alla Cat. C/6, non soggetta al IMU.
Il Comune, costituendosi, aveva sostenuto che quanto esposto dai ricorrenti non era provato.
Il Giudice, richiamate le norme che disciplinano la fattispecie in esame, o situazioni simili, rilevato che risultava documentato che il Comune fosse a conoscenza della situazione dedotta dai ricorrenti, annullava gli atti per non aver riconosciuto la riduzione Imu spettante nella misura del 50% per i casi di inagibilità dell'immobile.
Escludeva le sanzioni. Le spese venivano liquidate in Euro 800,00 oltre accessori di legge a favore di parte contribuente.
Appella il Comune, aderendo al principio di diritto per cui nel caso di conoscenza della situazione da parte dell'Ente, la riduzione va applicata. Sostiene però che la prova di inagibilità non era stata prodotta prima dell'accertamento.
Elencati gli atti esaminati in giudizio da cui, secondo la sentenza, risultava la conoscenza in questione, ne esclude la rilevanza.
Così conclude: “Chiede che codesta Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria voglia annullare la sentenza impugnata in quanto erronea in punto di fatto, avendo rilevato uno stato di conoscenza da parte dell'ente impositore insussistente prima del ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
I contribuenti, costituendosi nel giudizio d'appello, eccepiscono in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ex art. 22 D.Lgs. 546/1992 per non essere stato depositato nel termine di 30 giorni presso la
Segreteria della Corte di Giustizia, decadenza rilevabile anche d'ufficio.
In subordine, sviluppano gli argomenti per confermare che il Comune fosse a conoscenza della situazione prima dell'accertamento.
Sottolineano come per il Dati catastali_1, completamente demolito e non ripristinato per tutto l'anno, difettava il presupposto stesso dell'Imu, cioè il possesso dell'immobile. All'area doveva essere attribuita la Cat. C/2, non soggetta ad Imu.
Rilevano il passaggio in giudicato della sentenza in punto annullamento delle sanzioni.
Così concludono: “Si chiede che l'On.le Corte di Giustizia di secondo grado adita voglia rigettare l'appello avversariamente proposto perché inammissibile e/o comunque infondato e voglia pertanto, disattese le difese avversarie, in accoglimento delle domante tutte già formulate in primo grado, annullare in ogni loro parte gli atti impugnati, come in epigrafe indicati, con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione, per quanto del caso accertando l'infondatezza di ogni pretesa dell'ente impositore e correlativa insussistenza di ogni obbligo e debito a carico delle parti appellate.
Vinti i compensi e spese anche del presente grado, con i relativi accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato dal Comune, la vertenza va decisa sulla circostanza rappresentata dalla conoscenza o meno dell'inagibilità prima dell'accertamento. Il Comune, in proposito, riconosce solo che la pratica edilizia 11450/2017, presentata per la sostituzione del manufatto mediante il rifacimento della copertura e l'eliminazione di due pareti, rappresentava fatto documentalmente noto ma sottolinea come la normativa IMU non preveda l'agevolazione automatica per gli interventi di ristrutturazione e che l'inagibilità si configura quanto il manufatto è pericolante.
Alcuna rilevanza riconosce all'attestazione dell'architetto incaricato dai contribuenti risalente al 27.8.2024 in quanto riguardava la richiesta di esenzione TARI il cui presupposto impositivo è diverso da quello riguardante l'IMU. Alcuna rilevanza attribuisce, infine, al sopralluogo che era stato effettuato solo per la toponomastica.
L'appello è infondato. La documentazione giudiziale (A.T.P. e vertenza nanti il Tribunale) dimostrano unicamente la sussistenza dei presupposti di inagibilità dell'immobile in questione ma certamente non costituiscono prova della conoscenza di tale situazione da parte del Comune.
Diversamente per quanto riguarda gli altri elementi offerti da parte contribuente: innanzitutto la pratica edilizia risalente al 2017, la cui conoscenza certo non può essere messa in discussione e che, infatti, è stata riconosciuta. L'oggetto degli interventi ivi descritti (rifacimento della copertura ed eliminazione di due pareti) ha avuto poi una diversa esecuzione rappresentata dalla demolizione, situazione che era stata comunicata con e-mail del maggio 2019. Già da tale anno il manufatto corrispondente al Dati catastali_1 era interamente demolito con conseguente mancanza del presupposto impositivo dell'Imu, vale a dire il possesso.
Il sopralluogo effettuato per l'attribuzione del numero civico prende necessariamente in esame la verifica dello stato dei luoghi, ed anche questo fatto è avvenuto nel 2020 e quindi precedentemente alla notifica degli accertamenti del successivo 2024.
Va pertanto confermato che il Comune era a conoscenza della situazione che comporta l'esenzione o la riduzione dell'Imu.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il Comune di Genova al pagamento delle spese del grado che liquida in
Euro 1.000,00 oltre oneri accessori.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR LB VI, Presidente
SA ET, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 474/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5273 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1825 IMU
- sull'appello n. 582/2025 depositato il 21/07/2025 proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CFDifensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1825 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 113 del 6.2.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo gradi di Genova, in composizione monocratica, accoglieva i ricorsi riuniti proposti da Resistente_1 e Resistente_2 annullando gli avvisi di accertamento n. 5273 e 1825 relativi ad IMU 2019 emessi dal Comune di Genova e riguardanti l'immobile sito in Indirizzo_1, con annessi due locali pertinenziali accatastati al Dati catastali_1.
I ricorsi erano basati sulla circostanza che i lavori di ristrutturazione affidati in appalto alla Società_1 Srl ed aventi ad oggetto l'appartamento ed i beni pertinenziali (acquistati il 31.3.2017), non erano stati ultimati e la appaltatrice aveva abbandonato il cantiere a fine del 2018.
Il tutto come risultante da A.T.P. promosso nanti il Tribunale di Genova e quindi da causa ordinaria per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Sosteneva quindi che, essendo l'immobile inagibile, difettava il presupposto dell'IMU rappresentato dal possesso dell'immobile. Trattandosi di fabbricato demolito e non ripristinato non si doveva applicare solo la riduzione ex lege del
50% ma nulla era dovuto.
Una volta completati i lavori, affidati ad una seconda impresa, l'area Dati catastali_1 era divenuto spazio per parcheggio per cui era riconducibile alla Cat. C/6, non soggetta al IMU.
Il Comune, costituendosi, aveva sostenuto che quanto esposto dai ricorrenti non era provato.
Il Giudice, richiamate le norme che disciplinano la fattispecie in esame, o situazioni simili, rilevato che risultava documentato che il Comune fosse a conoscenza della situazione dedotta dai ricorrenti, annullava gli atti per non aver riconosciuto la riduzione Imu spettante nella misura del 50% per i casi di inagibilità dell'immobile.
Escludeva le sanzioni. Le spese venivano liquidate in Euro 800,00 oltre accessori di legge a favore di parte contribuente.
Appella il Comune, aderendo al principio di diritto per cui nel caso di conoscenza della situazione da parte dell'Ente, la riduzione va applicata. Sostiene però che la prova di inagibilità non era stata prodotta prima dell'accertamento.
Elencati gli atti esaminati in giudizio da cui, secondo la sentenza, risultava la conoscenza in questione, ne esclude la rilevanza.
Così conclude: “Chiede che codesta Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria voglia annullare la sentenza impugnata in quanto erronea in punto di fatto, avendo rilevato uno stato di conoscenza da parte dell'ente impositore insussistente prima del ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
I contribuenti, costituendosi nel giudizio d'appello, eccepiscono in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ex art. 22 D.Lgs. 546/1992 per non essere stato depositato nel termine di 30 giorni presso la
Segreteria della Corte di Giustizia, decadenza rilevabile anche d'ufficio.
In subordine, sviluppano gli argomenti per confermare che il Comune fosse a conoscenza della situazione prima dell'accertamento.
Sottolineano come per il Dati catastali_1, completamente demolito e non ripristinato per tutto l'anno, difettava il presupposto stesso dell'Imu, cioè il possesso dell'immobile. All'area doveva essere attribuita la Cat. C/2, non soggetta ad Imu.
Rilevano il passaggio in giudicato della sentenza in punto annullamento delle sanzioni.
Così concludono: “Si chiede che l'On.le Corte di Giustizia di secondo grado adita voglia rigettare l'appello avversariamente proposto perché inammissibile e/o comunque infondato e voglia pertanto, disattese le difese avversarie, in accoglimento delle domante tutte già formulate in primo grado, annullare in ogni loro parte gli atti impugnati, come in epigrafe indicati, con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione, per quanto del caso accertando l'infondatezza di ogni pretesa dell'ente impositore e correlativa insussistenza di ogni obbligo e debito a carico delle parti appellate.
Vinti i compensi e spese anche del presente grado, con i relativi accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato dal Comune, la vertenza va decisa sulla circostanza rappresentata dalla conoscenza o meno dell'inagibilità prima dell'accertamento. Il Comune, in proposito, riconosce solo che la pratica edilizia 11450/2017, presentata per la sostituzione del manufatto mediante il rifacimento della copertura e l'eliminazione di due pareti, rappresentava fatto documentalmente noto ma sottolinea come la normativa IMU non preveda l'agevolazione automatica per gli interventi di ristrutturazione e che l'inagibilità si configura quanto il manufatto è pericolante.
Alcuna rilevanza riconosce all'attestazione dell'architetto incaricato dai contribuenti risalente al 27.8.2024 in quanto riguardava la richiesta di esenzione TARI il cui presupposto impositivo è diverso da quello riguardante l'IMU. Alcuna rilevanza attribuisce, infine, al sopralluogo che era stato effettuato solo per la toponomastica.
L'appello è infondato. La documentazione giudiziale (A.T.P. e vertenza nanti il Tribunale) dimostrano unicamente la sussistenza dei presupposti di inagibilità dell'immobile in questione ma certamente non costituiscono prova della conoscenza di tale situazione da parte del Comune.
Diversamente per quanto riguarda gli altri elementi offerti da parte contribuente: innanzitutto la pratica edilizia risalente al 2017, la cui conoscenza certo non può essere messa in discussione e che, infatti, è stata riconosciuta. L'oggetto degli interventi ivi descritti (rifacimento della copertura ed eliminazione di due pareti) ha avuto poi una diversa esecuzione rappresentata dalla demolizione, situazione che era stata comunicata con e-mail del maggio 2019. Già da tale anno il manufatto corrispondente al Dati catastali_1 era interamente demolito con conseguente mancanza del presupposto impositivo dell'Imu, vale a dire il possesso.
Il sopralluogo effettuato per l'attribuzione del numero civico prende necessariamente in esame la verifica dello stato dei luoghi, ed anche questo fatto è avvenuto nel 2020 e quindi precedentemente alla notifica degli accertamenti del successivo 2024.
Va pertanto confermato che il Comune era a conoscenza della situazione che comporta l'esenzione o la riduzione dell'Imu.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il Comune di Genova al pagamento delle spese del grado che liquida in
Euro 1.000,00 oltre oneri accessori.