Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
: N O I Z A 6 6 R 9 T 1 5 S / A I . 4 * G / N 6 * E - 2 R . B .R A . L .P D L B D A I REPUBBLICA ITALIANA . RG. n. 19363/1999 I Cron. 2572 R B T T 01 178 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3/06/2002 SEZIONE QUINTA CIVIL] Composta dagli Ill.mi Sigg.n Presidente Dott. Bruna Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Rel.Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente Ricorso proposto © notificato Ufficio SENTENZA periferico e sottoscritto da sul ricorso proprosto da: soggetto non abilitato patrocinio Magistrature IO DA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in Superiori. Inammissibilità.- calce al ricorso, dai Ragg. Giuseppe Grandicelli e Maria Rita Spersi elettivamente domiciliato in Roma, Via Silvestro Gherardi n.111, presso lo Studio degli stessi, سات RICORRENTE
CONTRO
I UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso INTIMATO avverso la sentenza della Commissione Inbutaria Regionale di Roma Sezione n. 32 n. 113/98 dell'11/6/1998 depositata i] 03/09/1998. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/06/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
2652 Udito il Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO US IO impugnava la cartella esattoriale con la quale il centro Servizio II.DD. di Roma iscriveva a ruolo, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73, Ilor dallo stesso dovuta per l'anno 1988 per il reddito prodotto nell'ambito di impresa familiare.- L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con decisione n. 252/29/95, accoglieva il ricorso opinando per il non assoggettamento ad ILOR del contribuente ex art.115 T.U in quanto espletante attività di agente assicurativo con prevalenza di apporto lavorativo personale rispetto al capitale impiegato.- L'ufficio interponeva appello che veniva accolto dalla Commissionc Tributaria Regionale di Roma, nella considerazione della erroneità della pronuncia di primo grado per non avere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.- Con il ricorso proposto contro il 1° Ufficio delle Imposte Dirette di Roma ed allo stesso notificato in Roma Via della Coniliazione, 5, in data 1/10/1999, il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza di appello con cinque mezzi.- L'intimato non ha svolto difese.- MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è a ritenersi inammissibile in quanto non risulta sottoscritto da procuratore abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, bensi, giusta delega in calce, dal Rag, Giuseppe Grandicelli.- Ciò in quanto risulta violato il disposto dell'art. 365 c.p.c. che prescrive, pena l'inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di avvocato iscritto nell'apposito albo.- Ulteriore profilo di inammissibilità è altresì dato cogliere in relazione al fatto che il ricorso risulta avanzato nei confronti del " I° Ufficio delle Imposte Dirette di Roma, Via della Conciliazione n. 5" ed allo stesso notificato 11/10/1999.- A tanto consegue la contestuale violazione degli artt. 366 comma 1° n. 1 c.p.c. ed i del R.D. n. 1611 del 1993, i quali prescrivono che il ricorso per Cassazione avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere sempre proposto nei confronti del Ministro delle Finanze ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Gencrale dello Stato.- In proposito, del resto, può ritenersi ormai consolidato principio quello secondo cui gli uffici Territoriali sono sprovvisti di rappresentanza esterna generale dell'amministrazione e non sono, quindi, legittimati a rappresentarla davanti alla Suprema Corte di Cassazione. (Cass. n. 1099/2002; n. 522/2002; n. 657/2000).- Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla рег lespose.- Rava 12 ging40 2002 Il Consigliere Rel. Est. Il Presidente Ch ur Dott. Antolino Di Blasi Dott. Bruno Saccucci سكس علا مست IL CANCELLIERE Ç DEPOSITATO IN CANCELLERIA Arnaldo sang Oggi.
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