Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10907 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLIGA1 09 07/ 01 IN NOME DEL POLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N. 15473/99 Dott. Angelo PREDEN - Rel. Consigliere Dott. Roberto Cron.23522 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI 3721 Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud.22/06/01 TALEVI Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA Fichiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 13 . sul ricorso proposto da: per dichi L. 6000 FALCHETTI UMBERTO, PISELLI BENILDE, FALCHETTI 07 AGO 2001 DONATELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G BAZZONI 1, presso 10 studio dell'avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI FONSECA con studio in 62032 CAMERINO VIA CANCELLERIA ROMA 23, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
RAS SPA, in persona del legale rappresentante pro - 001940271 tempore dr. Ermanno MARIUCCI e dr. Leonardo Tacconi, per le Vittime quale gestore del Fondo di Garanzia della strada nelle Marche, elettivamente domiciliata in.2001 ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato 1388 IO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente W nonchè
contro
AT IO, AT QU, elettivamente domiciliati in ROMA VILLA CARPEGNA 42, presso 10 studio dell'avvocato ERCOLE PETRUCCI, difesi dall'avvocato FABIO PIERDOMINICI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 388/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa 1'08/10/98 e depositata il 17/10/98 (R.G. 292/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Corrado ZUCCONI GALLI FONSECA;
udito l'Avvocato Luigi VERZOTTO (per delega Avv. G. SPADAFORA); udito l'Avvocato Fabio PIERDOMINICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo ed il rigetto del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 7.9.1992, ER HE, DE 2 PI e DO HE, rispettivamente padre, madre e sorella di LE HE, esponevano che il congiunto era deceduto a seguito di collisione, veri- ficatasi il 22.3.1991, tra la motocicletta da lui gui- data e l'autocarro condotto da IO IO ed ap- partenente a QU IO, non coperto da assicura- zione per la responsabilità civile;
convenivano davanti al Tribunale di Camerino i IO e la S.p.a. Riunio- ne Adriatica di Sicurtà, quale impresa designata per le Marche alla gestione dei sinistri in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per conseguire il risarcimento dei danni. I convenuti resistevano, contestando la responsabi- lità del conducente dell'autocarro. La S.p.a. R.A.S. svolgeva in subordine azione di regresso verso gli al- tri due convenuti. Il tribunale, con sentenza del 6.4.1995, dichiarava LE HE responsabile dell'incidente nella mi- sura del 70%, con la colpa concorrente di IO Mat- tioli nella misura del 30%; condannava tutti i convenu- ti al risarcimento del danno, che liquidava in £. 16.500.000 a favore di ciascun genitore, ed in £. 12.000.000 a favore della sorella del HE;
acco- glieva la domanda di regresso della S.p.a. R.A.S.; di- chiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva nei 3 confronti della S.p.a. R.A.S. Avverso la sentenza proponevano appello i IO. Resistevano gli attori, che proponevano appello in- cidentale sia sulla ripartizione della responsabilità, sia sulla liquidazione del danno. La S.p.a. R.A.S. condivideva le doglianze degli ap- pellanti principali;
con appello incidentale chiedeva, caso di accoglimento dell'appello dei predetti, che nel gli appellati fossero condannati alla restituzione di quanto a loro corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del17.10.1998, accoglieva l'appello principale proposto dai IO e quello incidentale proposto dalla S.p.a. R.A.S.; dichiarava esclusivo responsabile dell'incidente LE HE;
rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli attori;
condannava que- sti ultimi a restituire alla S.p.a. R.A.S. le somme da questa corrisposte;
condannava gli appellati al paga- mento delle spese del doppio grado. Avverso la sentenza ER HE, DE Pi- selli e DO HE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, la S.p.a. R.A.S. e IO e QU IO. ! 4 Tutte le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 51, n.4, c.p.c. Sostengono i ricorrenti che la sentenza della corte d'appello sarebbe nulla per effetto della mancata astensione del componente del collegio (il dott. Gau- denzio Giontella) che, in qualità di GIP, aveva dispo- sto l'archiviazione del procedimento penale
contro
IO IO.
1.1. Il motivo è infondato. Gli attuali ricorrenti ammettono di non aver pro- posto istanza di ricusazione del suindicato componente del collegio della corte d'appello nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. Ora, per costante giurisprudenza, in mancanza di ricusazione, la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi nell'ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. (per avere egli conosciuto della causa in altro grado del processo) non comporta nullità della sentenza e non può essere dedotta in sede di impugna- zione (sent. n. 5072/99; n. 1668/98). Tale preclusione determina l'irrilevanza della que- stione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, sollevata dai ricorrenti con la memoria, in riferi- 5 mento all'art. 111, comma 2, Cost., sostenendo che la norma, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di astenersi anche quando ha conosciuto della causa come magistrato in sede penale, sarebbe lesiva del generale principio della imparzialità del giudice.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano: inammissibilità dell'appello dei IO contro gli attori per difetto di interesse;
falsa applicazione dell'art. 1965 C.C.; insufficienza e illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dagli appellati. Deducono che erroneamente il tribunale aveva con- dannato anche i IO, poiché gli attori non avevano rivolto alcuna richiesta di condanna nei loro confron- ti, ma avevano indirizzato la loro domanda di risarci- mento esclusivamente nei confronti della S.p.a. R.A.S. Sostengono, inoltre, che i IO non avevano mo- tivo di dolersi della sentenza nei confronti dei Fal- chetti, poiché questi ultimi avevano transatto la causa con la S.p.a. R.A.S.
2.1. Il motivo non è fondato. E' di tutta evidenza che i IO avevano inte- resse ad impugnare la sentenza di primo grado, in quan- to soccombenti. Il tribunale aveva infatti riconosciu- to la colpa concorrente di IO IO nella pro- 6 duzione del sinistro, ed aveva pronunciato, nei con- fronti dei IO, condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori. Né la pretesa carenza di interesse può farsi di- scendere dalla transazione che, ad avviso dei ricorren- ti, sarebbe intervenuta tra la S.p.a. R.A.S. e gli at- tori. La corte d'appello ha infatti escluso la sussisten- za della transazione con statuizione che (come si vedrà in sede di esame del quarto motivo, che ripropone la questione) resiste alle censure mosse dai ricorrenti. In ogni caso, giova osservare che si tratterebbe comunque di negozio intervenuto tra altri soggetti, non suscettivo di incidere sulla posizione dei IO, i quali avevano interesse a contestare, nei confronti de- gli attori, la concorrente responsabilità di IO IO, conducente dell'autocarro venuto a collisione con la motocicletta condotta da LE HE, poi- ché l'esito positivo del gravame li avrebbe posti al riparo dalla domanda di regresso azionata nei loro con- fronti della S.p.a. R.A.S.
3. Con il terzo motivo è dedotta l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo autonomo proposto dal- la S.p.a. R.A.S. contro gli attori appellati per otte- nere il rimborso delle somme ai predetti versate. 7 Sostengono che l'appello, in quanto non diretto contro lo stesso capo della sentenza oggetto dell'appello principale, doveva essere proposto diret- tamente e nel rispetto del termine ordinario.
3.1. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa S.C., con orientamento consolidato, afferma che l'impugnazione inciden- ormai tale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., può diri- gersi contro qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomi ed indipendenti dai capi contestati dall'impugnante principale (sent. n. 11700/99; n. 3502/99; n. 8533/90). E non rileva che l'impugnazione incidentale sia stata proposta contro soggetti diversi dall'impugnante principale, poiché ciò è consentito quando si verte in tema di litisconsorzio necessario (sent. n.1466/95; n. 1444/94; n. 9686/91). Situazione sussistente nella spe- cie, essendo stata proposta dai danneggiati azione di- retta contro l'assicuratore con conseguente necessità di chiamare nel processo il responsabile del danno (da individuarsi nel proprietario del veicolo), ai sensi 19, del combinato disposto degli artt. 23 e comma 1, lettera b), della legge n. 990 del 1969. 4. Con il quarto motivo denunciata : l'inammissibilità dell'appello incidentale della S.p.a. 8 R.A.S. contro gli attori appellati, per avere la pre- detta compagnia di assicurazione concluso con gli atto- ri una transazione con la quale era stata posta fine alla lite.
4.1. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha invero esaminato la questione (risultando questa comune alla denunciata inammissibi- lità dell'appello principale dei IO, oggetto del secondo motivo), ed ha affermato che nessuna transazio- ne era intervenuta tra la S.p.a. R.A.S. e gli attori. Ha invero ritenuto che la compagnia di assicura- zione si era limitața a liquidare in favore degli atto- ri la somma di £. 67.870.000 dando volontaria esecuzio- ne alla sentenza del tribunale (provvisoriamente esecu- tiva per disposto di legge nei confronti dell'assicuratore, come riferito dalla corte nella nar- rativa della decisione), senza effettuare alcuna tran- sazione, e cioè senza ricevere о fare concessioni di sorta. Ed il giudizio della corte d'appello, incentrato, come emerge dalla parte conclusiva della motivazione, sulla carenza di reciproche concessioni (per non averne effettuate la S.p.a. R.A.S.), costituenti elemento es- senziale per la configurazione del negozio transattivo ex art. 1965, comma 1, C.C., non è in questa sede sin- 9 dacabile. Per costante giurisprudenza di questa S.C., l'accertamento della natura transattiva di un negozio, del suo contenuto concreto e dei suoi limiti, si risol- ve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione (sent. n. 1373/99; n. 4619/87).
5. Con il quinto e sesto motivo, denunciando viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2054 C.C., illo- gicità e contraddittorietà della motivazione circa pun- ti decisivi, i ricorrenti deducono che erroneamente la corte d'appello ha addebitato l'incidente alla esclusi- va responsabilità di LE HE, conducente del- la motocicletta.
5.1. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro connessione, e vanno disattesi. La corte territoriale, all'esito dell'analitica considerazione delle risultanze istruttorie, è pervenu- ta alla conclusione che l'incidente è stato determinato esclusivamente dalla condotta di guida imprudente e colposa del motociclista (che aveva superato ad alta velocità un incrocio con segnale di stop ed aveva pro- seguito in senso vietato, immettendosi nella corsia di 10 spettanza dell'autocarro, che proveniva in senso inver- So, e non ponendo in essere nessuna manovra di emergen- za), mentre nessuna responsabilità poteva essere adde- bitata al conducente dell'autocarro (che aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno, risultando ir- rilevante la velocità di 40 Km/h dell'autocarro, pur superiore a quella massima vigente di 20 Km/h, a fronte della grande velocità della motocicletta proveniente in senso contrario sulla corsia di marcia di spettanza dell'autocarro, e della conseguente maturazione della situazione di pericolo in spazi e tempi estremamente brevi, e non incidendo sulla dinamica del sinistro nè la lieve invasione dell'opposta corsia, presumibilmente dovuta ad una manovra di emergenza di frenatura e di deviazione a sinistra, nè 1' azionamento dell'indicatore di direzione destro, poiché il motoci- clista non avrebbe dovuto comunque proseguire nel senso vietato). I ricorrenti propongono una diversa ricostruzione delle modalità del sinistro, con riferimento agli ele- menti obbiettivi considerati dalla corte d'appello, dei quali forniscono una valutazione difforme, contrappo- nendola a quella fatta propria dalla corte d'appello. Ma ciò non è consentito in sede di legittimità. Va 1 infatti ribadito che la ricostruzione delle modalità 11 del sinistro, l'accertamento del nesso di causalità tra le condotte dei soggetti coinvolti e l'evento, la valu- tazione della sussistenza della colpa costituiscono ac- certamenti di fatto riservati al giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata e corretta motivazione. Ed il collegio ritiene che adeguata e corretta sia la motivazione della corte territoriale.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato. 109T 250.000 7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 458T .60000 TOT. 310000
P.Q.M.
7400 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 8065 0 ,1 giudizio di cassazione. 4 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 1 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22.6.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Justians eli IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaय AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Depositata in Cancelleria Registrato in data 700%erie 4 al n.106533 esate €184.12 oggi, lì 5-7-860-2001- COUT ENIOITANTA RATE)/10 CA IL CANCELLIERE C1 p. It Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILTO Giovanni Glampattista Responsabile Servizio A udiziari 193 (Dr. M. RACCEN 1 3 A M O R