CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CUESTA QU WI AN nato il [...] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8480 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/01/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - Rilevato che IN UE UE QU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la decisione di primo grado che ha pronunciato nei suoi confronti affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità assoluta poiché all'udienza del 24 marzo 2025, a seguito di rinvio disposto ai fini di acquisire l'atto di querela dato il mutamento della procedibilità del delitto contestato a seguito della c.d. "Riforma Cartabia", sarebbe stata deliberata sentenza da un Collegio giudicante diversamente composto rispetto al Collegio davanti al quale le parti avevano rassegnato le conclusioni nel corso della precedente udienza del 16 dicembre 2024, senza che venisse rinnovata l'attività dibattimentale in precedenza compiuta - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dalla lettura dei quali risulta che le parti hanno nuovamente svolto la discussione dinanzi al diverso Collegio all'udienza del 24 marzo 2025, non potendosi peraltro considerare attività istruttoria l'acquisizione della querela in quanto tesa non ad arricchire la piattaforma probatoria ma a verificare la procedibilità dell'azione penale, e dovendosi dunque ritenere legittimamente emessa la sentenza in quanto rispettata la condizione che siano state compiute davanti al collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda tutte le attività proprie del dibattimento (Sez. 2, n. 16046 del 19/03/2024, D., Rv. 286377 - 01); e in ogni caso, se è vero che "l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa" (Sez. U n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754), è parimenti vero che, nel caso di specie, alcuna richiesta in tal senso concretamente formulata è stata richiamata nel ricorso per cassazione, che si rivela pertanto del tutto generico;
- Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova relativamente all'audizione dell'agente di P.G. Ilario ZI in riferimento al riconoscimento dell'imputato quale responsabile del delitto di furto aggravato, che sarebbe stato fondato dal teste su personalissime convinzioni derivanti dall'aver visionato immagini relative ad altro furto asseritannente compiuto dal ricorrente (mandato però assolto nel 2_ Così deciso il 28/1/2026. procedimento che ne è derivato, in cui è stato posto in discussione dal giudice il riconoscimento effettuato dallo ZI), e dalla conseguente supposizione che il soggetto raffigurato nelle immagini relative al corrente procedimento potesse essere il ricorrente solo in ragione delle medesime modalità di svolgimento del fatto - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha ritenuto il riconoscimento avvenuto in modo sicuro, preciso e non equivoco alla luce della corrispondenza della dinamica della condotta descritta dal teste ZI con dovizia di particolari, e con le immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza;
sicchè gli stessi si devono considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e altri, Rv. 243838); - Considerato che in data 26 gennaio 2026 la persona offesa ha rimesso la querela, accettata dal procuratore speciale dell'imputato e che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681); e che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento a norma dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8480 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/01/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - Rilevato che IN UE UE QU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la decisione di primo grado che ha pronunciato nei suoi confronti affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità assoluta poiché all'udienza del 24 marzo 2025, a seguito di rinvio disposto ai fini di acquisire l'atto di querela dato il mutamento della procedibilità del delitto contestato a seguito della c.d. "Riforma Cartabia", sarebbe stata deliberata sentenza da un Collegio giudicante diversamente composto rispetto al Collegio davanti al quale le parti avevano rassegnato le conclusioni nel corso della precedente udienza del 16 dicembre 2024, senza che venisse rinnovata l'attività dibattimentale in precedenza compiuta - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dalla lettura dei quali risulta che le parti hanno nuovamente svolto la discussione dinanzi al diverso Collegio all'udienza del 24 marzo 2025, non potendosi peraltro considerare attività istruttoria l'acquisizione della querela in quanto tesa non ad arricchire la piattaforma probatoria ma a verificare la procedibilità dell'azione penale, e dovendosi dunque ritenere legittimamente emessa la sentenza in quanto rispettata la condizione che siano state compiute davanti al collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda tutte le attività proprie del dibattimento (Sez. 2, n. 16046 del 19/03/2024, D., Rv. 286377 - 01); e in ogni caso, se è vero che "l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa" (Sez. U n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754), è parimenti vero che, nel caso di specie, alcuna richiesta in tal senso concretamente formulata è stata richiamata nel ricorso per cassazione, che si rivela pertanto del tutto generico;
- Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova relativamente all'audizione dell'agente di P.G. Ilario ZI in riferimento al riconoscimento dell'imputato quale responsabile del delitto di furto aggravato, che sarebbe stato fondato dal teste su personalissime convinzioni derivanti dall'aver visionato immagini relative ad altro furto asseritannente compiuto dal ricorrente (mandato però assolto nel 2_ Così deciso il 28/1/2026. procedimento che ne è derivato, in cui è stato posto in discussione dal giudice il riconoscimento effettuato dallo ZI), e dalla conseguente supposizione che il soggetto raffigurato nelle immagini relative al corrente procedimento potesse essere il ricorrente solo in ragione delle medesime modalità di svolgimento del fatto - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha ritenuto il riconoscimento avvenuto in modo sicuro, preciso e non equivoco alla luce della corrispondenza della dinamica della condotta descritta dal teste ZI con dovizia di particolari, e con le immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza;
sicchè gli stessi si devono considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e altri, Rv. 243838); - Considerato che in data 26 gennaio 2026 la persona offesa ha rimesso la querela, accettata dal procuratore speciale dell'imputato e che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681); e che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento a norma dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.