Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 2
In tema di "patteggiamento", poiché l'accordo delle parti si forma in ordine alla entità e specie della pena da irrogare, la relativa sentenza è impugnabile solo nel caso in cui tale pena non risulti congrua ai sensi di legge e non anche nel caso in cui si sia verificato un mero errore di calcolo che non si sia tradotto, appunto, in una "illegalità" della pena concordata.
In tema di applicazione concordata della pena, una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo anche in ordine alle circostanze applicabili, se dette circostanze appaiono -ad una valutazione "ex ante"- correttamente ipotizzabili, non è rilevante, ai fini delle eventuali impugnazioni, il fatto che il giudice sia incorso in errore nel motivare in ordine alla correttezza della applicazione di tali circostanze ed in ordine alla loro compensazione, sempre che la pena sia quella concordata.
Commentario • 1
- 1. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/1998, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
composta dal Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 29/5/1998
Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
Dott. Franco Marrone Consigliere N. 3351
Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero Consigliere 34.939/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal
Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Firenze e dalle parti civili SI BR. n. a Firenze il 6.9.1962, e CE MA, n. a Firenze il 18.9.1964 avverso la sentenza del Pretore di Firenze del 2.12.1996, n. 3.377/96, pronunciata nei confronti di LI OL, n. a Firenze il 22.1.1947, e NG BA, n. a Firenze il 3.2.1965.
Sentita la relazione del consigliere dr. Sandro Occhionero e lette le conclusioni del p.m. per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevato che OL LI e BA NG - imputati in concorso di ingiurie nei confronti di MA CE e BR SI e il solo LI, inoltre, del delitto di lesioni lievissime in danno del CE, fatti tutti commessi in Firenze il 2.4.1995 - hanno patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
rilevato che il p.m. e le parti civili hanno impugnato per erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, nella parte in cui il pretore in violazione dell'art. 59.3 c.p. e 444 c.p.p. ha ritenuto corretta la applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n.2 c.p., pur utilizzando espressioni dalle quali appare che a suo avviso essa era concedibile anche se fosse stata solo erroneamente supposta dagli imputati;
rilevato, inoltre, che le parti civili hanno impugnato la sentenza anche per erronea applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., concordata con un metodo di calcolo sbagliato, avendo le parti prima aumentato la stessa per la continuazione e successivamente applicato le circostanze, così invertendo i criteri legali di calcolo;
osservato quanto al primo motivo che - una volta che le parti abbiano concordato le circostanze applicabili nel caso di specie ed esse appaiono ad una valutazione ex ante dei fatti contestati (che necessariamente prescinde da un compiuto accertamento di essi, precluso dalla adozione del rito) come correttamente ipotizzabili - è irrilevante che il giudice sia incorso in errori giuridici nel motivare sulla correttezza della applicazione delle circostanze e sulla loro comparazione (nel caso di specie il pretore aveva dato atto del fatto che i reati apparivano commessi nel contesto di una lite tra i soggetti coinvolti, situazione del tutto compatibile con la sussistenza oggettiva e non putativa della provocazione), ne' di questa motivazione può dolersene lo stesso organo (il p.m.) che ha concordato la pena sul presupposto della sussistenza nel caso concreto della attenuante;
osservato in ordine al secondo motivo (a prescindere dal rilievo che la parte civile estromessa dal processo penale, salve le spese, non ha interesse e motivo di dolersi circa la procedura di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p.: sez. VI n. 1.55 6 del 23.2.1993, rv. 193.77 1; sez. IV n. 241 del 20.4.1994, rv. 198.46 5) che la sentenza, emessa ex art. 444 c.p.p., è impugnabile sulla entità e specie della pena (sez. VI n. 9.78 1 del 13.10.1992, rv. 191.99 6; sez. V n. 3.90 4 del 26.4.1993, rv. 195.00 3), solo nel caso che essa non sia congrua ai sensi di legge e non per eventuali errori di calcolo, giacché l'accordo delle parti non si forma sulla pena inizialmente indicata e sulla esattezza dei criteri di calcolo o delle operazioni aritmetiche indicate, bensì sul risultato finale di esse (e nel caso di specie con un calcolo corretto la pena poteva comunque essere applicata nella misura finale indicata dalle parti);
ritenuto, pertanto che i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna in solido delle parti civili al pagamento delle spese processuali alle quali hanno dato causa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili SI e CE in solido al pagamento delle spese processuali alle quali hanno dato causa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 29 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1999