Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/1998, n. 3351
CASS
Sentenza 29 maggio 1998

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In tema di "patteggiamento", poiché l'accordo delle parti si forma in ordine alla entità e specie della pena da irrogare, la relativa sentenza è impugnabile solo nel caso in cui tale pena non risulti congrua ai sensi di legge e non anche nel caso in cui si sia verificato un mero errore di calcolo che non si sia tradotto, appunto, in una "illegalità" della pena concordata.

In tema di applicazione concordata della pena, una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo anche in ordine alle circostanze applicabili, se dette circostanze appaiono -ad una valutazione "ex ante"- correttamente ipotizzabili, non è rilevante, ai fini delle eventuali impugnazioni, il fatto che il giudice sia incorso in errore nel motivare in ordine alla correttezza della applicazione di tali circostanze ed in ordine alla loro compensazione, sempre che la pena sia quella concordata.

Commentario1

  • 1Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/1998, n. 3351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3351
Data del deposito : 29 maggio 1998

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