Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2023, proposto da
IDRA RE TRE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CESANO BOSCONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Alessandro Roderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Legnano, n. 16;
per l’accertamento
della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire convenzionato prot. n. 23936 del 23 settembre 2022 presentata da Idra Re Tre s.r.l. al Comune di Cesano Boscone,
e per l'effetto, condannare
l'Amministrazione comunale al rilascio del certificato di intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla predetta istanza di permesso di costruire convenzionato;
in subordine, per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 1999 del 25 gennaio 2023 emesso dal Comune di Cesano Boscone, Settore Urbanistica e Ambiente, avente ad oggetto “Richiesta di permesso di costruire convenzionato del 23.09.2022 protocollo 23936 (P.E. 301/2022). RIGETTO-DINIEGO”;
di ogni altro atto prodromico, conseguente, collegato, connesso, ivi compreso il provvedimento di preavviso di rigetto del Comune di Cesano Boscone prot. n. 31396 del 22 dicembre 2022,
nonché per la condanna
dell'Amministrazione comunale al rilascio del permesso di costruire convenzionato, se del caso, in ulteriore subordine, previa assegnazione di un termine all'Amministrazione comunale per l'indizione di una sessione di negoziazione ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990;
in ulteriore subordine, per l’accertamento
in caso di emanazione da parte del Comune di Cesano Boscone di un provvedimento di riesame ovvero di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e, dunque, di cessazione della materia del contendere, dell'illegittimità dell'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Boscone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AN ES ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in esame, è stato principalmente proposto per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire convenzionato del 23 settembre 2022 presentata da Idra Re Tre s.r.l. al Comune di Cesano Boscone, nonché per l’annullamento del provvedimento in data del 25 gennaio 2023 che ha respinto la suddetta istanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Cesano Boscone.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, le parti hanno depositato in giudizio una nota congiunta con la quale dichiarano la rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. proc. amm.
Non resta dunque che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Può essere disposta la compensazione delle spese come da congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente
AN ES ZZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ES ZZ | LE AT |
IL SEGRETARIO