CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33849 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022 — a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza del 28 gennaio 2022 — respingeva il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Ancona, che a sua volta aveva negato il permesso premio per ON IA, detenuto in espiazione dell'ergastolo presso la casa di reclusione di Fossombrone. La Corte di cassazione aveva annullato la prima ordinanza rilevando come il Tribunale di sorveglianza di Ancona, dopo avere dato atto che il IA era stato condannato, tra gli altri, per associazione di stampo mafioso e omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, aveva posto a fondamento della decisione sfavorevole al detenuto, la sua pericolosità sociale desunta, tuttavia, o da elementi risalenti nel tempo (la particolare gravità dei reati commessi dal 1977 all'inizio della detenzione Penale Sent. Sez. 5 Num. 33849 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/05/2023 decorrente dal giorno 1 marzo 1998) o indicati genericamente (il giudizio di insufficiente riflessione critica espresso in epoca imprecisata dagli operatori penitenziari che tuttavia avevano valutato "sufficientemente partecipativa" la sua adesione al trattamento) senza soffermarsi sui rapporti del IA con la criminalità organizzata e sul pericolo attuale di riallacciarli, considerati alla stregua di mere condizioni di ammissibilità dell'istanza non influenti sul merito della decisione e, soprattutto, senza disporre le verifiche idonee a colmare le pur riconosciute mancanze istruttorie, decisive ai fini della pronunzia, in tema di osservazione della personalità ed attuale operatività della cosca di appartenenza. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ON IA avverso l'ordinanza del 26 ottobre 202 consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 30-ter I. 354/1975, in relazione agli artt. 627 e 666 cod. proc. pen. nonché art. 27, comma 3, Cost. nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe tenuto in conto i principi di diritto prefissati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, essendosi limitato alla valutazione della sola relazione dell'Area trattamentale della casa di reclusione che, per quanto cronologicamente aggiornata, risultava comunque non adeguatamente motivata, a fronte degli ulteriori traguardi del recluso, a escludere un trattamento extra murario, non avendo verificato il Tribunale ulteriormente le ragioni per cui i responsabili del trattamento non abbiano concluso per consentire all'uscita del detenuto, tanto più che non risultava allegato l'estratto della cartella personale, come prescritto dall'art. 65 del reg. ord. pen. Inoltre l'impugnato provvedimento risulterebbe illogico in quanto, dopo aver ritenuto l'inesistenza di prove quanto alla attualità di collegamenti di IA con il clan mafioso o della possibilità di ripristino degli stessi, aggiungeva che l'assenza di dissociazione e la permanenza dei familiari del detenuto nei luoghi di operatività del clan predetto non consentivano di escludere il pericolo del ripristino dei collegamenti medesimi. Diversamente il tempo trascorso dalla commissione dei reati, la lunga durata della detenzione, l'ammissione della responsabilità da parte del detenuto e l'estraneità del gruppo familiare alle dinamiche mafiose dovevano escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti. 2 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Olga GN, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che la sentenza rescindente chiedeva al Tribunale di sorveglianza di accertare la sussistenza dei tre presupposti richiesti perché fosse disposto il permesso premio previsto dall'art. 30-ter I. 354/75 (ord. pen.): la regolare condotta del detenuto;
l'assenza di pericolosità sociale dello stesso;
la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Richiamava poi la sentenza rescindente quella della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che per i detenuti in relazione ai delitti ostativi di 'prima fascia dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis ord. pen. nella parte in cui riteneva sussistente una presunzione assoluta di pericolosità, da intendersi invece quale presunzione relativa, vincibile solo qualora fossero comprovate l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata nonché il pericolo di ripristino degli stessi, non potendo ritenersi che solamente la collaborazione con la giustizia possa far ritenere comprovata la rescissione del legame con il contesto criminale organizzato di provenienza. La stessa Corte costituzionale evidenziava — la sentenza rescindente richiamava tale obbligo — la necessità di acquisire informazioni dal Procuratore nazionale antimafia e da quello distrettuale, oltre che dal Comitato dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 3. L'ordinanza ora impugnata dava atto di quanto evidenziato dalla Questura di Palermo in ordine all'attuale operatività del clan di Borgo Vecchio, facente capo al mandamento criminale di Porta Nuova, al quale era appartenuto IA, anche con recentissime vicende afferenti delitti di sangue;
non di meno non emergevano elementi per collegare l'attività del clan al IA, fermo restando che l'informativa della polizia giudiziaria rilevava come il ruolo di spessore del IA all'interno di «cosa nostra» e l'assenza di punizioni rivolte ai familiari del detenuto, che continuavano a vivere nel medesimo contesto territoriale, lasciavano intendere che IA fosse ancora inserito nel contesto mafioso di riferimento. Quanto alla moglie e ai figli, non risultavano coinvolti nelle dinamiche mafiosi, pur essendo stato un figlio del IA condannato per delitto in tema di 3 stupefacenti nel 2007, nonché un genero del condannato di recente sottoposto a misura cautelare custodiale per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. 4. Quanto alle doglianze difensive, fondata risulta la censura di illogicità: per un verso l'ordinanza ritiene che non risultino «elementi concreti e attuali che consentano di affermare l'esistenza di collegamenti del IA con il clan mafioso per cui aveva operato, o che consentano di esprimersi sulla possibilità di ripristino degli stessi». Per altro verso, il Tribunale marchigiano rileva come non sia intervenuta la dissociazione, come dimostra il permanere a Palermo dei familiari, e come gli elementi acquisiti «non offrono indicazioni forti e inequivoche nel senso di poter escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti». Si tratta di una motivazione contraddittoria, che per altro si fonda solo su due fonti di conoscenza, non anche su quelle doverose provenienti dalla Procura nazionale antimafia e da quella distrettuale di Palermo, oltre che del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che evidentemente avrebbero consentito, come la sentenza rescindente evidenziava, di adempiere agli oneri informativi prescritti dall'art. 4- bis, comma 3-bis, ord. pen. La Corte costituzionale, con la citata sentenza, richiede alla magistratura di sorveglianza di compiere le sue valutazioni «non solo sulla base delle relazioni della pertinente autorità penitenziaria ma, altresì, delle dettagliate informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente» e evidenzia anche come i permessi premio non possono essere concessi «quando il Procuratore nazionale antimafia (oggi anche antiterrorismo) o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata». In tal caso «incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno». Pertanto l'omessa richiesta delle informazioni ora indicate, necessitate anche per la sentenze rescindente, determina anche la violazione dell'art.
4-bis, comma 3- bis, ord. pen. 5. Quanto, invece, alla relazione del direttore del carcere ex art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, occorrerà che il Tribunale di sorveglianza, qualora necessario, richieda una integrazione della stessa, come sollecitato dalla memoria difensiva, in ordine alle ragioni ostative al trattamento extramurario, che non emergono dalla nota predetta e che il Tribunale di sorveglianza fa propria senza una valutazione critica. Sul punto, pertanto, deve registrarsi il vizio di motivazione. 4 6. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, dovendo il Tribunale di sorveglianza procedere a nuovo esame in attuazione dei principi di diritto fissati dalla prima e dalla presente sentenza rescindente, al fine di verificare la sussistenza o meno di collegamenti attuali del IA con la criminalità organizzata, nonché il pericolo di ripristino degli stessi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso in Roma, il 24/05/2023 Il Consigliere estensore ente
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022 — a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza del 28 gennaio 2022 — respingeva il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Ancona, che a sua volta aveva negato il permesso premio per ON IA, detenuto in espiazione dell'ergastolo presso la casa di reclusione di Fossombrone. La Corte di cassazione aveva annullato la prima ordinanza rilevando come il Tribunale di sorveglianza di Ancona, dopo avere dato atto che il IA era stato condannato, tra gli altri, per associazione di stampo mafioso e omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, aveva posto a fondamento della decisione sfavorevole al detenuto, la sua pericolosità sociale desunta, tuttavia, o da elementi risalenti nel tempo (la particolare gravità dei reati commessi dal 1977 all'inizio della detenzione Penale Sent. Sez. 5 Num. 33849 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/05/2023 decorrente dal giorno 1 marzo 1998) o indicati genericamente (il giudizio di insufficiente riflessione critica espresso in epoca imprecisata dagli operatori penitenziari che tuttavia avevano valutato "sufficientemente partecipativa" la sua adesione al trattamento) senza soffermarsi sui rapporti del IA con la criminalità organizzata e sul pericolo attuale di riallacciarli, considerati alla stregua di mere condizioni di ammissibilità dell'istanza non influenti sul merito della decisione e, soprattutto, senza disporre le verifiche idonee a colmare le pur riconosciute mancanze istruttorie, decisive ai fini della pronunzia, in tema di osservazione della personalità ed attuale operatività della cosca di appartenenza. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ON IA avverso l'ordinanza del 26 ottobre 202 consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 30-ter I. 354/1975, in relazione agli artt. 627 e 666 cod. proc. pen. nonché art. 27, comma 3, Cost. nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe tenuto in conto i principi di diritto prefissati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, essendosi limitato alla valutazione della sola relazione dell'Area trattamentale della casa di reclusione che, per quanto cronologicamente aggiornata, risultava comunque non adeguatamente motivata, a fronte degli ulteriori traguardi del recluso, a escludere un trattamento extra murario, non avendo verificato il Tribunale ulteriormente le ragioni per cui i responsabili del trattamento non abbiano concluso per consentire all'uscita del detenuto, tanto più che non risultava allegato l'estratto della cartella personale, come prescritto dall'art. 65 del reg. ord. pen. Inoltre l'impugnato provvedimento risulterebbe illogico in quanto, dopo aver ritenuto l'inesistenza di prove quanto alla attualità di collegamenti di IA con il clan mafioso o della possibilità di ripristino degli stessi, aggiungeva che l'assenza di dissociazione e la permanenza dei familiari del detenuto nei luoghi di operatività del clan predetto non consentivano di escludere il pericolo del ripristino dei collegamenti medesimi. Diversamente il tempo trascorso dalla commissione dei reati, la lunga durata della detenzione, l'ammissione della responsabilità da parte del detenuto e l'estraneità del gruppo familiare alle dinamiche mafiose dovevano escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti. 2 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Olga GN, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che la sentenza rescindente chiedeva al Tribunale di sorveglianza di accertare la sussistenza dei tre presupposti richiesti perché fosse disposto il permesso premio previsto dall'art. 30-ter I. 354/75 (ord. pen.): la regolare condotta del detenuto;
l'assenza di pericolosità sociale dello stesso;
la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Richiamava poi la sentenza rescindente quella della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che per i detenuti in relazione ai delitti ostativi di 'prima fascia dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis ord. pen. nella parte in cui riteneva sussistente una presunzione assoluta di pericolosità, da intendersi invece quale presunzione relativa, vincibile solo qualora fossero comprovate l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata nonché il pericolo di ripristino degli stessi, non potendo ritenersi che solamente la collaborazione con la giustizia possa far ritenere comprovata la rescissione del legame con il contesto criminale organizzato di provenienza. La stessa Corte costituzionale evidenziava — la sentenza rescindente richiamava tale obbligo — la necessità di acquisire informazioni dal Procuratore nazionale antimafia e da quello distrettuale, oltre che dal Comitato dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 3. L'ordinanza ora impugnata dava atto di quanto evidenziato dalla Questura di Palermo in ordine all'attuale operatività del clan di Borgo Vecchio, facente capo al mandamento criminale di Porta Nuova, al quale era appartenuto IA, anche con recentissime vicende afferenti delitti di sangue;
non di meno non emergevano elementi per collegare l'attività del clan al IA, fermo restando che l'informativa della polizia giudiziaria rilevava come il ruolo di spessore del IA all'interno di «cosa nostra» e l'assenza di punizioni rivolte ai familiari del detenuto, che continuavano a vivere nel medesimo contesto territoriale, lasciavano intendere che IA fosse ancora inserito nel contesto mafioso di riferimento. Quanto alla moglie e ai figli, non risultavano coinvolti nelle dinamiche mafiosi, pur essendo stato un figlio del IA condannato per delitto in tema di 3 stupefacenti nel 2007, nonché un genero del condannato di recente sottoposto a misura cautelare custodiale per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. 4. Quanto alle doglianze difensive, fondata risulta la censura di illogicità: per un verso l'ordinanza ritiene che non risultino «elementi concreti e attuali che consentano di affermare l'esistenza di collegamenti del IA con il clan mafioso per cui aveva operato, o che consentano di esprimersi sulla possibilità di ripristino degli stessi». Per altro verso, il Tribunale marchigiano rileva come non sia intervenuta la dissociazione, come dimostra il permanere a Palermo dei familiari, e come gli elementi acquisiti «non offrono indicazioni forti e inequivoche nel senso di poter escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti». Si tratta di una motivazione contraddittoria, che per altro si fonda solo su due fonti di conoscenza, non anche su quelle doverose provenienti dalla Procura nazionale antimafia e da quella distrettuale di Palermo, oltre che del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che evidentemente avrebbero consentito, come la sentenza rescindente evidenziava, di adempiere agli oneri informativi prescritti dall'art. 4- bis, comma 3-bis, ord. pen. La Corte costituzionale, con la citata sentenza, richiede alla magistratura di sorveglianza di compiere le sue valutazioni «non solo sulla base delle relazioni della pertinente autorità penitenziaria ma, altresì, delle dettagliate informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente» e evidenzia anche come i permessi premio non possono essere concessi «quando il Procuratore nazionale antimafia (oggi anche antiterrorismo) o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata». In tal caso «incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno». Pertanto l'omessa richiesta delle informazioni ora indicate, necessitate anche per la sentenze rescindente, determina anche la violazione dell'art.
4-bis, comma 3- bis, ord. pen. 5. Quanto, invece, alla relazione del direttore del carcere ex art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, occorrerà che il Tribunale di sorveglianza, qualora necessario, richieda una integrazione della stessa, come sollecitato dalla memoria difensiva, in ordine alle ragioni ostative al trattamento extramurario, che non emergono dalla nota predetta e che il Tribunale di sorveglianza fa propria senza una valutazione critica. Sul punto, pertanto, deve registrarsi il vizio di motivazione. 4 6. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, dovendo il Tribunale di sorveglianza procedere a nuovo esame in attuazione dei principi di diritto fissati dalla prima e dalla presente sentenza rescindente, al fine di verificare la sussistenza o meno di collegamenti attuali del IA con la criminalità organizzata, nonché il pericolo di ripristino degli stessi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso in Roma, il 24/05/2023 Il Consigliere estensore ente