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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SS, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4341/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se' SO - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4282/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 RECUPERO TICKET 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 RECUPERO TICKET 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7526/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI PRESENTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO, E NE
RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò, con ricorso notificato all'AD ed all'asl Napoli 3 sud, l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90259612 50, notificata a mezzo pec il 28 maggio 2024, chiedendone l'annullamento limitatamente ai seguenti ruoli:
cartella di pagamento n. 071 2022 0155187828 concernente il recupero tickets sanitari relativi agli anni 2011
e 2012 per l'importo di € 415,14;
cartella di pagamento n. 071 2023 0061666203 concernente Irpef anno 2019 per l'importo di € 922,23,
eccependo:
in relazione alla cartella n. 071 2022 0155187828:
- la mancata notifica della cartella e del preavviso bonario, la sua genericità e l'errata indicazione quale giudice competente per l'impugnazione del Giudice del lavoro, anziché di quello tributario;
- l'infondatezza della pretesa, in quanto negli anni 2011 e 2012 il proprio nucleo familiare godeva dell'esenzione per limite di reddito;
- la prescrizione del diritto per decorso del termine biennale;
in relazione alla cartella n. 071 2023 0061666203:
- l'omessa notifica della cartella;
- la decadenza.
Nel giudizio intervennero:
l'AD chiedendo in via preliminare che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso, in quanto le cartelle sarebbero state notificate, e, nel merito, che fosse respinta l'eccezione di prescrizione;
l'agenzia delle entrate concludendo per il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 4282 emessa all'udienza del 6.3.2025 e depositata il 10.3.2025 respinse il ricorso condannando la ricorrente al pagamento di 150 euro a favore di ciascuna delle parti costituire per spese di giudizio.
I primi giudici ritennero provata la notifica delle cartelle, cosa che precludeva la possibilità di sollevare eccezioni sulla debenza del tributo e sulla prescrizione eventualmente maturata in epoca antecedente detta notifica.
La sentenza è stata appellata dalla Ricorrente_1 la quale ha così concluso:
accertare e dichiarare che l'intimazione di pagamento è illegittima e per l'effetto disporre l'annullamento della stessa e/o dichiararla nulla e/o quant'altro ritenuto di giustizia, sempre relativamente alle voci di natura tributaria impugnate;
in via gradata a quanto sopra, con riferimento esclusivo all'IRPEF ritenuta dovuta sui redditi 2019, si chiede di operare la compensazione con i crediti di imposta esistenti a favore della ricorrente e/o con i crediti che il sottoscritto difensore di sé medesimo vanta nei confronti dell'AD;
condannare le resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa dei quali chiede l'attribuzione.
Si sono costituiti l'AD e l'agenzia delle entrate che hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che erroneamente i primi giudici hanno ritenuto che la notifica delle due cartelle impedirebbe di sollevare l'eccezione di prescrizione maturata prima della loro notifica. A tal riguardo richiama giurisprudenza secondo la quale l'omessa impugnazione di una cartella non impedirebbe di eccepire, con la impugnazione della successiva intimazione, la prescrizione maturata prima della notifica delle cartella.
Muovendo da questa premessa in diritto, ripropone l'eccezione di prescrizione delle somme richieste per ticket sanitari e la decadenza in relazione alla richiesta di pagamento dell'Irpef.
Il collegio non ignora la recente decisione della Corte di cassazione n. 18152/2024 sulla possibilità di eccepire la prescrizione anche se non è impugnata la cartella, ma rileva che questa decisione è stata resa in un giudizio di opposizione ex art. 615 cpc.
In ogni caso il giudicante ritiene che più corretto sia l'orientamento, che può leggersi nella decisione della
Cassazione a sezioni unite 23397/2006 e ribadito dalla sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, secondo il quale l'omessa impugnazione della cartella determina il consolidamento della pretesa.
Comunque, anche se si volesse aderire alla tesi dell'appellante, per quanto riguarda i ticket sanitari la pretesa non sarebbe prescritta.
Considerata la natura di tributo del ticket sanitario, il suo termine di prescrizione è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2934 del Codice civile. Nel calcolo del termine, interrotto dalla notifica della intimazione occorre tener conto della sospensione di
542 giorni disposta dalla normativa emanata per far fronte alla emergenza sanitaria.
Le eccezioni di merito sulla non debenza del ticket perché il reddito non superava quello previsto dalla legge e l'eccezione di annullabilità della cartella per difetto di motivazione dovevano essere eccepite con l'impugnazione della cartella, in quanto si tratta di questioni che attengono l'una alla esistenza del diritto azionato, l'altra alla validità dell'atto e non possono essere rimesse in discussione con l'impugnazione della intimazione.
Anche per l'eccezione di decadenza in relazione alla pretesa oggetto della cartella 071 2023 0061666203 doveva essere sollevata con l'impugnazione della cartella.
Comunque, essendo stata emessa la cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/73, il termine entro il quale doveva essere emessa era quello previsto dall'articolo 25 c. 1 lett. A) del dpr 600/73,
31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione;
trattandosi di redditi
2019 la dichiarazione doveva essere presentata nel 2020. Il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023, mentre la cartella è stata notificata in epoca antecedente, il 21.6.2023
L'appellante ha, in via subordinata, chiesto la compensazione del debito con crediti esposti in dichiarazioni successive a quella dell'anno 2019.
La richiesta non può trovare accoglimento in quanto inammissibile, perché non formulata in primo grado, e perché l'oggetto del giudizio non può essere esteso a situazioni estranee alla vicenda sottoposta all'esame del giudice.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 200,00 a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre oneri accessori, se dovuti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI SS, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4341/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se' SO - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Azienda Sanitaria Locale Na3 Sud - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4282/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 RECUPERO TICKET 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 RECUPERO TICKET 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025961250000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7526/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI PRESENTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO, E NE
RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò, con ricorso notificato all'AD ed all'asl Napoli 3 sud, l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90259612 50, notificata a mezzo pec il 28 maggio 2024, chiedendone l'annullamento limitatamente ai seguenti ruoli:
cartella di pagamento n. 071 2022 0155187828 concernente il recupero tickets sanitari relativi agli anni 2011
e 2012 per l'importo di € 415,14;
cartella di pagamento n. 071 2023 0061666203 concernente Irpef anno 2019 per l'importo di € 922,23,
eccependo:
in relazione alla cartella n. 071 2022 0155187828:
- la mancata notifica della cartella e del preavviso bonario, la sua genericità e l'errata indicazione quale giudice competente per l'impugnazione del Giudice del lavoro, anziché di quello tributario;
- l'infondatezza della pretesa, in quanto negli anni 2011 e 2012 il proprio nucleo familiare godeva dell'esenzione per limite di reddito;
- la prescrizione del diritto per decorso del termine biennale;
in relazione alla cartella n. 071 2023 0061666203:
- l'omessa notifica della cartella;
- la decadenza.
Nel giudizio intervennero:
l'AD chiedendo in via preliminare che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso, in quanto le cartelle sarebbero state notificate, e, nel merito, che fosse respinta l'eccezione di prescrizione;
l'agenzia delle entrate concludendo per il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 4282 emessa all'udienza del 6.3.2025 e depositata il 10.3.2025 respinse il ricorso condannando la ricorrente al pagamento di 150 euro a favore di ciascuna delle parti costituire per spese di giudizio.
I primi giudici ritennero provata la notifica delle cartelle, cosa che precludeva la possibilità di sollevare eccezioni sulla debenza del tributo e sulla prescrizione eventualmente maturata in epoca antecedente detta notifica.
La sentenza è stata appellata dalla Ricorrente_1 la quale ha così concluso:
accertare e dichiarare che l'intimazione di pagamento è illegittima e per l'effetto disporre l'annullamento della stessa e/o dichiararla nulla e/o quant'altro ritenuto di giustizia, sempre relativamente alle voci di natura tributaria impugnate;
in via gradata a quanto sopra, con riferimento esclusivo all'IRPEF ritenuta dovuta sui redditi 2019, si chiede di operare la compensazione con i crediti di imposta esistenti a favore della ricorrente e/o con i crediti che il sottoscritto difensore di sé medesimo vanta nei confronti dell'AD;
condannare le resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa dei quali chiede l'attribuzione.
Si sono costituiti l'AD e l'agenzia delle entrate che hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che erroneamente i primi giudici hanno ritenuto che la notifica delle due cartelle impedirebbe di sollevare l'eccezione di prescrizione maturata prima della loro notifica. A tal riguardo richiama giurisprudenza secondo la quale l'omessa impugnazione di una cartella non impedirebbe di eccepire, con la impugnazione della successiva intimazione, la prescrizione maturata prima della notifica delle cartella.
Muovendo da questa premessa in diritto, ripropone l'eccezione di prescrizione delle somme richieste per ticket sanitari e la decadenza in relazione alla richiesta di pagamento dell'Irpef.
Il collegio non ignora la recente decisione della Corte di cassazione n. 18152/2024 sulla possibilità di eccepire la prescrizione anche se non è impugnata la cartella, ma rileva che questa decisione è stata resa in un giudizio di opposizione ex art. 615 cpc.
In ogni caso il giudicante ritiene che più corretto sia l'orientamento, che può leggersi nella decisione della
Cassazione a sezioni unite 23397/2006 e ribadito dalla sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, secondo il quale l'omessa impugnazione della cartella determina il consolidamento della pretesa.
Comunque, anche se si volesse aderire alla tesi dell'appellante, per quanto riguarda i ticket sanitari la pretesa non sarebbe prescritta.
Considerata la natura di tributo del ticket sanitario, il suo termine di prescrizione è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2934 del Codice civile. Nel calcolo del termine, interrotto dalla notifica della intimazione occorre tener conto della sospensione di
542 giorni disposta dalla normativa emanata per far fronte alla emergenza sanitaria.
Le eccezioni di merito sulla non debenza del ticket perché il reddito non superava quello previsto dalla legge e l'eccezione di annullabilità della cartella per difetto di motivazione dovevano essere eccepite con l'impugnazione della cartella, in quanto si tratta di questioni che attengono l'una alla esistenza del diritto azionato, l'altra alla validità dell'atto e non possono essere rimesse in discussione con l'impugnazione della intimazione.
Anche per l'eccezione di decadenza in relazione alla pretesa oggetto della cartella 071 2023 0061666203 doveva essere sollevata con l'impugnazione della cartella.
Comunque, essendo stata emessa la cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/73, il termine entro il quale doveva essere emessa era quello previsto dall'articolo 25 c. 1 lett. A) del dpr 600/73,
31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione;
trattandosi di redditi
2019 la dichiarazione doveva essere presentata nel 2020. Il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023, mentre la cartella è stata notificata in epoca antecedente, il 21.6.2023
L'appellante ha, in via subordinata, chiesto la compensazione del debito con crediti esposti in dichiarazioni successive a quella dell'anno 2019.
La richiesta non può trovare accoglimento in quanto inammissibile, perché non formulata in primo grado, e perché l'oggetto del giudizio non può essere esteso a situazioni estranee alla vicenda sottoposta all'esame del giudice.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 200,00 a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre oneri accessori, se dovuti