Ordinanza collegiale 25 febbraio 2016
Ordinanza cautelare 21 aprile 2016
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00471/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2016, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2015, con il quale è stata comminata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la deliberazione del Consiglio -OMISSIS-del 22 ottobre 2015.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta il 25 febbraio 2026, notificata al Ministero dell’Interno e depositata in giudizio in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa AR IA ST ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2015, con il quale è stata comminata allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente resistendo al gravame e chiedendone il rigetto;
- in data 25 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato al Ministero dell’Interno, che non ha fatto opposizione ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.;
- all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
- Preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore della parte ricorrente munito dei più ampi poteri, ritualmente notificata, depositata in giudizio e non opposta da controparte;
Considerato che:
- nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, fra l’altro, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria;
- nell’impianto della norma codicistica citata, l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni: 1) della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato; 2) dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, pure dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429); 3) della mancata opposizione alla rinuncia delle altre parti che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio;
- nella fattispecie all’esame la rinuncia risulta regolarmente notificata a mezzo PEC al Ministero dell’Interno;
- la predetta parte resistente non si è opposta a detta rinuncia;
Ritenuto:
- conseguentemente di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
- di compensare eccezionalmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla risalenza della causa
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente e la fattispecie per cui è causa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AR IA ST ES, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR IA ST ES | IT IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.