TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al
n°1295/2023 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in
Lamezia Terme alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. pagina 1 di 3 *******
ESPOSIZIONE SINTETICA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
20.10.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°841/2022 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza e persistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 1, assegno ordinario di invalidità (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della CP_2 pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie, che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, del resto documentate da certificazioni nuove documentate in atti.
Veniva disposta nuova CTU.
Il nuovo CTU esaminati gli atti di causa e il ricorrente, confermava le conclusioni del Ctu della fase di ATP e della NE , affermando: CP_2
“… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del provvedimento di rigetto comunicato dalla Direzione Provinciale dell' di Lamezia Terme (CZ) in data 3/6/21, che il Sig. CP_2 Parte_1
non presenta una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo in
[...] occupazioni confacenti alle proprie attitudini (art. 1 L. 222/84). …”.
Il CTU, quindi, confermava le conclusioni alle quali era pervenuta già in fase di
ATP, e che, quindi, detta certificazione, in realtà, non faceva emergere che le pagina 2 di 3 patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84; né le note richieste e concesse alle parti ha portato a concludere diversamente, poiché esaminata la ctu della fase di ATP, emergeva che gran parte dei rilievi a base del ricorso di merito, erano stati già esaminati anche in modo esaustivo da parte del CTU, per il resto le sue conclusioni, il tutto sulla base della documentazione in atti che dimostrano in modo inequivocabile che la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini non era presente in capo al ricorrente, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite sia nell'elaborato peritale che nei chiarimenti siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente è infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att.
Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att.
C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. CP_2 liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Lamezia Terme il 10/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/01/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al
n°1295/2023 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in
Lamezia Terme alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. pagina 1 di 3 *******
ESPOSIZIONE SINTETICA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
20.10.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°841/2022 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza e persistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 1, assegno ordinario di invalidità (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della CP_2 pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie, che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, del resto documentate da certificazioni nuove documentate in atti.
Veniva disposta nuova CTU.
Il nuovo CTU esaminati gli atti di causa e il ricorrente, confermava le conclusioni del Ctu della fase di ATP e della NE , affermando: CP_2
“… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del provvedimento di rigetto comunicato dalla Direzione Provinciale dell' di Lamezia Terme (CZ) in data 3/6/21, che il Sig. CP_2 Parte_1
non presenta una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo in
[...] occupazioni confacenti alle proprie attitudini (art. 1 L. 222/84). …”.
Il CTU, quindi, confermava le conclusioni alle quali era pervenuta già in fase di
ATP, e che, quindi, detta certificazione, in realtà, non faceva emergere che le pagina 2 di 3 patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84; né le note richieste e concesse alle parti ha portato a concludere diversamente, poiché esaminata la ctu della fase di ATP, emergeva che gran parte dei rilievi a base del ricorso di merito, erano stati già esaminati anche in modo esaustivo da parte del CTU, per il resto le sue conclusioni, il tutto sulla base della documentazione in atti che dimostrano in modo inequivocabile che la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini non era presente in capo al ricorrente, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite sia nell'elaborato peritale che nei chiarimenti siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente è infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att.
Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att.
C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. CP_2 liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Lamezia Terme il 10/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 3 di 3