Art. 2.
Il contributo annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente attualmente beneficia, per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543 , e' elevato a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
Il contributo annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente attualmente beneficia, per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543 , e' elevato a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.