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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa EL TE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 696/2025 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Grazia Ventura
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. P.IVA_1
AN LE, NO DO e PI GI EL
Appellato
Controparte_2
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e sottesa cartella di pagamento.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 27 del 10 gennaio 2025 il giudice del lavoro del Tribunale di
SA rigettava l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 298 2022 9002937391000 limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 298 2010 0020654226000 relativa a contributi per gli anni 2004 e 2005, per i motivi da intendersi qui integralmente CP_1
richiamati e trascritti, e condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti opposte ( e CP_1 Controparte_2
).
[...]
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 14.10.2025.
Compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di gravame, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
2. Preliminarmente si rileva che l'appellante non ha fornito prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad Controparte_2
, avendo depositato una ricevuta di accettazione e consegna non
[...]
soltanto in formato “.pdf”, non idoneo in sé a dimostrare la regolare tempestiva consegna dell'atto (Cass. civ., sez. III, n. 16189/2023), ma per di più indirizzata a t (cfr. allegati alle note cartolari del Email_1
22.10.2025), e non al procuratore costituito in primo grado, in violazione dell'art. 170, comma 1 c.p.c., dunque inidonea ai fini della regolare notifica del gravame e suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
2 Nondimeno, sussistendo una evidente ragione di inammissibilità del gravame, il collegio ritiene di poter fare applicazione del principio della
“ragione più liquida” e di non dover, pertanto, onerare l'appellante della rinnovazione della notifica e del conseguente deposito della regolare ricevuta di consegna dell'atto di appello al procuratore costituito, nel corretto formato
“.eml” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. I, n. 18125/2025).
La prova dell'integrità del contraddittorio, infatti, sarebbe in ogni caso ininfluente sull'esito del giudizio (Cass. civ., sez. II, n. 10839/2019), a fronte della evidente inammissibilità dell'appello.
3. Il deposito del ricorso in appello, avvenuto in data 14.10.2025, risulta infatti tardivo in quanto effettuato oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., a mente del quale “l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo
395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Nel caso in esame, atteso che la sentenza gravata è stata resa in data 10 gennaio 2025, il termine per proporre l'impugnazione è scaduto il 10 luglio
2025.
4. Osserva altresì il collegio che, come osservato dalla Corte di Cassazione,
“il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover
3 considerare già "ex ante" come possibile sviluppo della lite la rilevazione
d'ufficio dell'eventuale violazione” (Cass. 32527/2022). Pertanto, la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, “senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte
Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. 7356/2022).
5. Tenuto conto del rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione (cfr. memoria di costituzione in appello), le spese processuali del grado tra le CP_1
parti costituite possono essere compensate.
Nulla sulle spese nei confronti di , non costituita. CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara l'appello inammissibile;
compensa le spese processuali del grado tra appellante e;
CP_1
nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_2
Dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL TE
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