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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3235/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4180/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F02864 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1779/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe chiedendone il parziale annullamento, si costiuiva l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
Esaurita la fase cautelare la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio mediante deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
L'avviso di accertamento impugnato scaturisce da una ricostruzione sintetica del reddito del ricorrente per l'anno 2018 partendo dall'esame analiticvo delle voci di spesa . Il reddito così accertato ammonta ad euro 75.073,00 . il contribuente,contesta tale conclusione alla stregua delle risultanza dell'estratto del conto corrente bancario acceso presso la Banca del Sud. La differenza tra tra il saldo iniziale del conto di euro 43.959,73 e quello finale al 31.12.2018 di euro 2.301,58 con un decremento per uscite pari ad euro
41.658,15 giustificherebbe parzialmente le spese dsostenute . Il contribuente ritiene che l'accertamento, così come formulato dall'Agenzia delle Entrate, trova giustificazione in soli euro
33.415, dati dalla differenza tra la parte documentata (riduzione del saldo del c/c bancario = 41.658) e quella totale accertata (75.073).
Tale prospettazione in punto di fatto è smentita dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente . La cifra di euro 43.959,75 non costituisce il saldo al 31.12.2017 ma il saldo al 31.3.2018 . Il contribuente quindi non ha dato la prova che una parte delle spese sostenute provenisse dal disinvestimento di disponibilità finanziarie detenute antecedentemente al 2018 non ha quindi fornito una prova adeguata a smentire le risultanze dell'Ufficio .
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dellla attività effettivamente svolta e ridotte atteso che la difesa dell'Ufficio è stata effettuata a mezzo di funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 2381,00 omnicomprensive
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4180/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F02864 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1779/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe chiedendone il parziale annullamento, si costiuiva l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
Esaurita la fase cautelare la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio mediante deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
L'avviso di accertamento impugnato scaturisce da una ricostruzione sintetica del reddito del ricorrente per l'anno 2018 partendo dall'esame analiticvo delle voci di spesa . Il reddito così accertato ammonta ad euro 75.073,00 . il contribuente,contesta tale conclusione alla stregua delle risultanza dell'estratto del conto corrente bancario acceso presso la Banca del Sud. La differenza tra tra il saldo iniziale del conto di euro 43.959,73 e quello finale al 31.12.2018 di euro 2.301,58 con un decremento per uscite pari ad euro
41.658,15 giustificherebbe parzialmente le spese dsostenute . Il contribuente ritiene che l'accertamento, così come formulato dall'Agenzia delle Entrate, trova giustificazione in soli euro
33.415, dati dalla differenza tra la parte documentata (riduzione del saldo del c/c bancario = 41.658) e quella totale accertata (75.073).
Tale prospettazione in punto di fatto è smentita dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente . La cifra di euro 43.959,75 non costituisce il saldo al 31.12.2017 ma il saldo al 31.3.2018 . Il contribuente quindi non ha dato la prova che una parte delle spese sostenute provenisse dal disinvestimento di disponibilità finanziarie detenute antecedentemente al 2018 non ha quindi fornito una prova adeguata a smentire le risultanze dell'Ufficio .
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dellla attività effettivamente svolta e ridotte atteso che la difesa dell'Ufficio è stata effettuata a mezzo di funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 2381,00 omnicomprensive