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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 8589 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggiero Parte_1 Marzocca e Marco Marzocca, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 03.11.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2024, il ricorrente, dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza in proprio favore del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di invalidità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988). Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio, ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 51%,
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escludendo così la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare di alcuna delle prestazioni richiesti. Rispetto a tali conclusioni, l'attore ha eccepito che il Consulente non avrebbe correttamente valutato le patologie che affliggono il ricorrente. Nello specifico, ha argomentato che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato sia la frequenza e l'incidenza delle crisi epilettiche che l'epatopatia steatosica associata alla dipendenza da alcool. Sicché, secondo l'assunto del ricorrente, la percentuale di invalidità affermata dal Consulente non terrebbe adeguatamente conto delle condizioni di salute complessive dello stesso. In merito a tali osservazioni, il CTU ha così argomentato: “In queste osservazioni si dà per
“accertata” la natura epilettica delle crisi, quando nella documentazione agli atti, invece, è riferita dal paz. ma mai verificato da terzi.
2. Il Neurologo in consulenza al Pronto Soccorso il 27/10/2023, in alternativa alla natura epilettica delle crisi, “pone riserva per crisi sintomatiche acute in paz. con potus severo”.
3. Relativamente alla frequenza di accadimento, parliamo di dati “riportati” dal paz. come frequenza di crisi di “2 volte al mese”, dati mai verificati da strutture pubbliche come l'Ambulatorio per l'Epilessia, al quale il paz. avrebbe potuto e dovuto rivolgersi, se disposto a curarsi e farsi curare correttamente, come consigliato dal neurologo in consulenza al Pronto Soccorso.
4. Da notare che gli esami strumentale quali l'EEG e la RM encefalo eseguiti successivamente alla consulenza del P.S. non evidenziano elementi patologici a sostegno di crisi epilettiche focali.
5. Purtroppo, come afferma lo stesso Avvocato, “l'assunzione incostante della terapia, suggerisce un quadro di epilessia non controllata”. Tutti i processi patologici non curati sono di per sé non controllati! E' chiaro che ognuno assume la responsabilità delle proprie decisioni in ordine ai processi di cura, soprattutto se questi hanno prospettive di successo. L'assunzione costante di terapia antiepilettica assicura il pieno controllo delle crisi, quindi non possiamo parlare di epilessia “non controllata” se non per trascuratezza del paz.! Questa decisione del paz., pertanto, non può tradursi in fattore di invalidità, in quanto la valutazione viene effettuata esclusivamente su patologie stabilizzate” (cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia). Ancora, in relazione all'epatopatia steatosica, il CTU ha così puntualizzato: “L'abuso di alcol, come di qualsiasi altra sostanza voluttuaria, pur costituendo un problema sociale, non configura di per se' una minorazione prevista nelle tabelle ministeriali e quindi la sola dipendenza in quanto tale non è causa di riconoscimento di invalidità civile.
2. Vengono valutati, quadri patologici connessi con le dipendenze da sostanze, comunque documentati e certificati sia clinicamente che strumentalmente così da potersi definire la gravità, come nel caso in questione.
3. Il quadro di epatopatia steatosica e' stato riconosciuto dallo scrivente CTU sul dato ecografico e di esami ematochimici. Nelle osservazioni si afferma che “il quadro di epatopatia potrebbe essere più avanzato e meritevole di una valutazione superiore”. Chiarimento: Purtroppo, non avendo altri dati per determinare la gravità, ho assegnato la percentuale prevista dalle tabelle ministeriali” (cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia). Lo stesso ha poi aggiunto che: “Relativamente ai dati clinici: I dati agli atti relativamente alla funzionalità cardiaca, valutata in buon compenso emodinamico e i dati relativi alla funzionalità respiratoria, assolutamente mancanti agli atti, non supportano l'ipotesi avanzata b. Relativamente alle infermità plurime coesistenti. “l'interazione tra crisi epilettiche non completamente controllate, epatopatia alcolica e insufficienza respiratoria compromette in modo sostanziale l'autonomia e la capacità lavorativa del paziente. Incrementando la percentuale di invalidità”. Per le infermità plurime viene posta la distinzione fra infermità concorrenti quando agiscono sullo stesso sistema organo-funzionale e infermità coesistenti. Le infermità coesistenti, come nel caso in questione, devono essere valutate con il calcolo riduzionistico, come di fatti ho praticato per le patologie accertate e difatti non incrementano la percentuale di invalidità come sostiene il ricorrente” (cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia).
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Infine, in ordine alla compromissione della capacità lavorativa del ricorrente, ha affermato: “L' osservazione ripropone semplicemente congetture non supportate da alcun dato clinico quando afferma: “tutti gli elementi patologici ipotizzati, potrebbero limitare le capacità di sostenere sforzi prolungati e attività fisiche”. “L'evidente compromissione della capacità lavorativa residua non è stata considerata in modo adeguato, ma dovrebbe giustificare un incremento della valutazione fino ad almeno il 74%”. Non vengono indicati i dati oggettivi su cui basa detta ipotesi! Al contrario, la determinazione della capacità lavorativa residua è stata effettuata dallo scivente CTU secondo i valori delle tabelle ministeriali attribuiti ai quadri nosologici ed ai livelli di gravità della documentazione agli atti. Si aggiunge che le crisi epilettiche, nonostante i dubbi sulla natura epilettica posti dal neurologo in consulenza al PS, e nonostante la impossibilità di verifica circa la veridicità del numero delle stesse, sono state valutate “nonostante” ogni ragionevole dubbio. La valutazione effettuata si riferisce, pertanto, solo alle patologie documentate agli atti processuali e non anche ad altre eventuali menomazioni delle quali non vi è traccia nella documentazione” (cfr. chiarimenti del CTU in atti a cui si rinvia). Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti a base della presente decisione, in quanto coerenti e adeguatamente motivati. In primo luogo, il Consulente ha in questa sede concordemente ribadito le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione delle patologie né all'accertamento dell'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa del ricorrente. In secondo luogo, lo stesso ha esposto i criteri osservati nella redazione del calcolo percentuale, nonché la documentazione medica posta a base della valutazione. Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza dell'elaborato peritale. Pertanto, avendo il CTU ribadito che alla data della domanda amministrativa risultasse invalido al 51% e che tale percentuale è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere alcuna delle provvidenze richieste, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno del ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 14.11.2024 da , nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 03.11.2025.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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