Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
della nota prot. -OMISSIS-, notificata in data 23 novembre 2023, con cui l'amministrazione resistente non ha accolto l'istanza proposta dal ricorrente e volta ad ottenere la promozione alla qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. AR LO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con il ricorso notificato il 19 gennaio 2023, ha impugnato, al fine dell’annullamento, la nota prot. -OMISSIS-, notificata in data 23 novembre 2023, con cui l’amministrazione resistente non ha accolto l’istanza da lui proposta e volta ad ottenere la promozione alla qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato.
In proposito viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 – 8 - 10 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.6 DEL D.P.R. 737/1981. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.8 DEL D.P.R. 339/1982. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI PRESUPPOSTO E CARENZA ISTRUTTORIA .
In particolare, il ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato per l’omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di avanzamento nel grado (motivo I) nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, d.p.r. 737/1981 e dell’art. 8, d.p.r. 339/1982 (motivo II), atteso che, a far data dal 31 marzo 2010, prima di essere dispensato dal servizio (con provvedimento del 29 novembre 2012 e decorrenza dal 31 dicembre 2010) avrebbe maturato il diritto all’avanzamento di grado, non potendo rappresentare un ostacolo la circostanza che il ricorrente dal 3 novembre 2009 fosse stato collocato in aspettativa dalla medesima amministrazione ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 339/1982, in quanto proprio tale ultima disposizione normativa prevede espressamente che nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza volta al transito nei ruoli civili dell’amministrazione e la definizione del procedimento, “ il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità ”. E tale circostanza avrebbe rappresentato all’amministrazione qualora gli fosse stato comunicato il c.d. “preavviso di rigetto”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, deducendo l’infondatezza del ricorso.
Alla udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso è infondato.
Viene chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la richiesta del ricorrente (-OMISSIS-) di essere promosso alla qualifica di Sovrintendente, decorso il periodo prescritto dalla legge, a decorrere dal 31.12.2007.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza, rilevando che:
1) con decreto del capo della polizia datato 21.06.2002 è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, ragion per cui, dedotto il predetto periodo di sospensione dal computo dell’anzianità, egli avrebbe maturato il diritto alla promozione alla qualifica di Sovrintendente a decorrere dal 31.03.2010 ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 737/1981;
2) l’istanza non può trovare accoglimento, atteso che in data anteriore a quella in cui avrebbe maturato il diritto alla promozione (31.03.2010), precisamente dal 3.11.2009, il dipendente era stato collocato nella speciale posizione di aspettativa prevista dall’art. 8 del d.p.r. 339/1982.
Sostiene in contrario il ricorrente che la circostanza secondo cui, alla data del 3 novembre 2009, egli fosse collocato in aspettativa speciale non poteva rappresentare un ostacolo all’avanzamento di grado, in quanto l’aspettativa speciale ex art. 8 del D.P.R. 339/1982, oltre a non far venir meno il rapporto d’impiego con l’amministrazione di appartenenza, consente al dipendente di mantenere il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità e certamente il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio.
La tesi è erronea.
Come da indirizzo consolidato in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell'art. 8 D.P.R. n. 339/1982 è un istituto sui generis regolato da normativa speciale. Si tratta, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello Stato dall'art. 68, 6° comma, T.U. n. 3/1957, il quale, nel disporre che “ Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza ”, si riferisce ad un'aspettativa a carattere temporaneo. Quindi, la disposizione di cui all'art. 8, comma 5, D.P.R. n. 339/1982, si deve interpretare nel senso che compete al dipendente il trattamento economico maturato alla data di accertamento dell'idoneità; tale disposizione legislativa è, infatti, esplicita nel “ congelare ” detto trattamento economico “ all'atto del giudizio di non idoneità ” (Cons. Stato, Sez. VI, 30/12/2005, n. 7582). Per converso, il suddetto periodo di aspettativa speciale non può essere considerato ai fini della progressione della carriera e dell’avanzamento nel grado (Cons. Stato, Sez. VI, 8/11/2005, n. 6227).
Tale indirizzo trova riscontro anche nella più recente giurisprudenza amministrativa di primo grado, essendosi in proposito affermato: “ se è vero che il periodo di aspettativa non interrompe la continuità del rapporto tra il momento precedente e quello successivo al transito ed è da considerarsi come svolto nel ruolo di provenienza, tuttavia il legislatore ha ‘sterilizzato’, nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito in altro ruolo, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento. Di conseguenza il predetto periodo non può essere equiparato all’effettivo servizio ai fini della progressione in carriera ” (T.A.R. Umbria, sentenza n. 629/2025).
Nel caso di specie, il ricorrente è stato nominato -OMISSIS-e, pertanto, decorsi 7 anni, ovvero a far data dal 31 dicembre 2007 avrebbe maturato il diritto alla promozione al grado di Sovrintendente, ove non fosse incorso negli effetti della sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre irrogatagli con provvedimento del 21 giugno 2002.
L’art.6 del D.P.R. 737/1981, prescrive infatti che: “ La sospensione dal servizio … Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione ”, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe maturato il diritto alla promozione richiesta a far data dal 31 marzo 2010, se non fosse che a quella data egli risultava in aspettativa speciale già a decorrere dal 3 novembre 2009. Circostanza, quest’ultima, la quale impedisce la maturazione del diritto preteso, dato che, come si è visto, il periodo di aspettativa speciale (i cui effetti si sono nella specie protratti dal 3 novembre 2009 fino alla dispensa dal servizio per inabilità intervenuta il 15 dicembre 2010) non è computabile ex art. 8, d.p.r. n. 339/1982 ai fini della progressione di carriera.
Quanto sin qui evidenziato dimostra che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, dato l’esito vincolato del procedimento nella situazione considerata. Ne consegue, pertanto, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, L. 241/1990, l’inidoneità viziante della omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di parte ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente
AR LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LO | NO TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.