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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 776/2023, avente ad oggetto “appel- lo avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.89/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1 to in CA ON (MT) alla via Magna Grecia n. 12 c/o lo studio dall' avv. Giuseppe
Fanelli (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in at- C.F._2
ti;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ciampa Giuseppe (C.F. ) C.F._3
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in
Matera, Vico XX Settembre n. 23 c/o lo studio dell'avv. Volpe Lorena;
- APPELLATO -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 28/11/2024, la causa è stata trattata ex articolo
127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui ri- chiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del pro- cesso e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 con atto di citazione notificato il 27/4/2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n.89 resa in data 22/3/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui promossa nei confronti del Controparte_3
per danni occorsi al veicolo tg. EX959DY di sua proprietà il 17/4/2016, alle
[...]
ore 22,30, quando, percorrendo la locale via Morlino, era finito in una buca di notevoli di- mensioni.
L'appellante ha lamentato che fosse stata ritenuta non provata la responsabilità del convenuto per la mancata manutenzione della strada in custodia, in modo da interrompere il nesso causale tra condotta omissiva dell'ente e danno e da ascrivere il sinistro solo alla sua condotta di guida imprudente ed ha evidenziato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie che avrebbero dimostrato l'esistenza di un'insidia stradale. Sul punto ha dedotto di essere tenu- to a dimostrare il nesso causale tra danno e res in custodia, sicché, rimarcando l'assolvimento di siffatto onere probatorio, sia mediante produzione della ricevuta per la riparazione del mezzo sia a mezzo testi, nonché l'assenza di prova liberatoria offerta da controparte, ha chiesto dichiararsi l'ente responsabile dei danni subiti dal suo veicolo con condanna di controparte all'integrale risarcimento ed alla rifusione del pregiudizio per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la mancanza Controparte_1
di prova del nesso causale, stante la contraddittorietà delle testimonianze rese in primo grado sulla dinamica dell'evento e l'assenza di documentazione fotografica attestante la presunta buca e l'entità dei danni lamentati. Subordinatamente, nell'ipotesi in cui fosse sta- to ritenuto provato il nesso di causalità, ha sostenuto l'interruzione dello stesso e l'esclusiva addebitabilità del danno all'inavvedutezza comportamentale del , Parte_1
essendo ragionevole ritenere che una buca di dimensioni notevoli, come quella riferita dal- lo stesso danneggiato fosse agevolmente visibile ed evitabile, sicché ha concluso per il ri- getto dell'appello con il favore degli oneri legali.
L'appello è infondato.
Costituisce orientamento giurisprudenziale costante sull'interpretazione dell'art.2051 c.c. che l'attore deve dimostrare l'esistenza del fatto dannoso, il nesso di cau- salità e il danno, restando a carico del custode l'obbligo di dimostrazione del caso fortuito.
Al riguardo, tuttavia, i giudici di legittimità hanno statuito con ordinanze del 1/2/2018 nn.
2 2480-2481-2482-2483 che in tema di responsabilità civile per danni derivati da beni in cu- stodia della P.A., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteg- gia diversamente a seconda del suo grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in ap- plicazione dell'art. 1227 comma primo c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve con- siderarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia tale da escludere che lo stesso compor- tamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilisti- co di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella pro- duzione del sinistro (cfr. Cass. Civ.Sez. VI sent. 23/5/2022 n.16569).
In applicazione di tali principi si reputa che nella specie l'appellante non abbia of- ferto prova del nesso causale tra il fatto dannoso e la condotta omissiva addebitata al Co- mune di CA ON, consistita nella mancata manutenzione della sede stradale: infat- ti, l'unico elemento addotto a sostegno di tale assunto è costituito dalle deposizioni dei testi e , i quali si sono limitati a riferire, in modo non cir- Tes_1 Testimone_2
costanziato e contraddittorio, in merito alla presenza di una buca in Via Morlino, senza specificarne il punto preciso di collocazione, ovvero l'effettiva incidenza di tale anomalia sul verificarsi dell'evento e sull'inevitabilità dello stesso. Infatti, gli stessi non hanno chia- rito le dimensioni di tale buca, né che la lamentata disconnessione della sede stradale non potesse essere avvertita dal conducente dell'auto tg. EX959DY ed hanno in sostanza af- fermato che il , ove si fosse spostato nella corsia opposta (dopo aver atteso il Parte_1
deflusso dei veicoli che provenivano in senso contrario), avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.
Giova evidenziare che l'ora notturna e la riferita scarsa illuminazione della via pub- blica, nonché la presenza di ristagno di acqua avrebbe dovuto imporre al conducente dell'auto di ridurre notevolmente la velocità di marcia nel centro abitato, sicché è agevole dedurre che una guida prudente dettata dalle precarie condizioni spazio temporali avrebbe consentito di avvertire il dislivello della sede stradale e di compiere la manovra necessaria
3 ad impedire il danneggiamento del mezzo (come imposto dall'art.141 comma secondo
C.d.S.), ciò che impone di ritenere sussistente una condotta imprudente del e Parte_1 di negare l'incidenza della pretesa insidia sul verificarsi del sinistro con interruzione del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'ente nella mancata manutenzione del- la strada ed evento dannoso.
Da tanto consegue il rigetto della domanda risarcitoria con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ri- correndo motivi per disporne la compensazione, l'appellante va condannato al pagamento delle spese giudiziali che - tenuto conto del valore della causa e della relativa difficoltà del- la controversia - sono liquidate, in base ai parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, in € 1.278,00 (€ 213,00 studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 istruttoria, € 426,00 fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Stante il riget- to del gravame il va infine dichiarato tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma qua- Parte_1
ter D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 27/4/2023 al avverso la sen- Controparte_1
tenza n. 89 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 22/3/2023, così provvede nel con- traddittorio delle parti:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in favore del in € 1.278,00 per onorari, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge:
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 4/2/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 776/2023, avente ad oggetto “appel- lo avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.89/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1 to in CA ON (MT) alla via Magna Grecia n. 12 c/o lo studio dall' avv. Giuseppe
Fanelli (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in at- C.F._2
ti;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ciampa Giuseppe (C.F. ) C.F._3
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in
Matera, Vico XX Settembre n. 23 c/o lo studio dell'avv. Volpe Lorena;
- APPELLATO -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 28/11/2024, la causa è stata trattata ex articolo
127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui ri- chiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del pro- cesso e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 con atto di citazione notificato il 27/4/2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n.89 resa in data 22/3/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui promossa nei confronti del Controparte_3
per danni occorsi al veicolo tg. EX959DY di sua proprietà il 17/4/2016, alle
[...]
ore 22,30, quando, percorrendo la locale via Morlino, era finito in una buca di notevoli di- mensioni.
L'appellante ha lamentato che fosse stata ritenuta non provata la responsabilità del convenuto per la mancata manutenzione della strada in custodia, in modo da interrompere il nesso causale tra condotta omissiva dell'ente e danno e da ascrivere il sinistro solo alla sua condotta di guida imprudente ed ha evidenziato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie che avrebbero dimostrato l'esistenza di un'insidia stradale. Sul punto ha dedotto di essere tenu- to a dimostrare il nesso causale tra danno e res in custodia, sicché, rimarcando l'assolvimento di siffatto onere probatorio, sia mediante produzione della ricevuta per la riparazione del mezzo sia a mezzo testi, nonché l'assenza di prova liberatoria offerta da controparte, ha chiesto dichiararsi l'ente responsabile dei danni subiti dal suo veicolo con condanna di controparte all'integrale risarcimento ed alla rifusione del pregiudizio per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la mancanza Controparte_1
di prova del nesso causale, stante la contraddittorietà delle testimonianze rese in primo grado sulla dinamica dell'evento e l'assenza di documentazione fotografica attestante la presunta buca e l'entità dei danni lamentati. Subordinatamente, nell'ipotesi in cui fosse sta- to ritenuto provato il nesso di causalità, ha sostenuto l'interruzione dello stesso e l'esclusiva addebitabilità del danno all'inavvedutezza comportamentale del , Parte_1
essendo ragionevole ritenere che una buca di dimensioni notevoli, come quella riferita dal- lo stesso danneggiato fosse agevolmente visibile ed evitabile, sicché ha concluso per il ri- getto dell'appello con il favore degli oneri legali.
L'appello è infondato.
Costituisce orientamento giurisprudenziale costante sull'interpretazione dell'art.2051 c.c. che l'attore deve dimostrare l'esistenza del fatto dannoso, il nesso di cau- salità e il danno, restando a carico del custode l'obbligo di dimostrazione del caso fortuito.
Al riguardo, tuttavia, i giudici di legittimità hanno statuito con ordinanze del 1/2/2018 nn.
2 2480-2481-2482-2483 che in tema di responsabilità civile per danni derivati da beni in cu- stodia della P.A., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteg- gia diversamente a seconda del suo grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in ap- plicazione dell'art. 1227 comma primo c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve con- siderarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia tale da escludere che lo stesso compor- tamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilisti- co di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella pro- duzione del sinistro (cfr. Cass. Civ.Sez. VI sent. 23/5/2022 n.16569).
In applicazione di tali principi si reputa che nella specie l'appellante non abbia of- ferto prova del nesso causale tra il fatto dannoso e la condotta omissiva addebitata al Co- mune di CA ON, consistita nella mancata manutenzione della sede stradale: infat- ti, l'unico elemento addotto a sostegno di tale assunto è costituito dalle deposizioni dei testi e , i quali si sono limitati a riferire, in modo non cir- Tes_1 Testimone_2
costanziato e contraddittorio, in merito alla presenza di una buca in Via Morlino, senza specificarne il punto preciso di collocazione, ovvero l'effettiva incidenza di tale anomalia sul verificarsi dell'evento e sull'inevitabilità dello stesso. Infatti, gli stessi non hanno chia- rito le dimensioni di tale buca, né che la lamentata disconnessione della sede stradale non potesse essere avvertita dal conducente dell'auto tg. EX959DY ed hanno in sostanza af- fermato che il , ove si fosse spostato nella corsia opposta (dopo aver atteso il Parte_1
deflusso dei veicoli che provenivano in senso contrario), avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.
Giova evidenziare che l'ora notturna e la riferita scarsa illuminazione della via pub- blica, nonché la presenza di ristagno di acqua avrebbe dovuto imporre al conducente dell'auto di ridurre notevolmente la velocità di marcia nel centro abitato, sicché è agevole dedurre che una guida prudente dettata dalle precarie condizioni spazio temporali avrebbe consentito di avvertire il dislivello della sede stradale e di compiere la manovra necessaria
3 ad impedire il danneggiamento del mezzo (come imposto dall'art.141 comma secondo
C.d.S.), ciò che impone di ritenere sussistente una condotta imprudente del e Parte_1 di negare l'incidenza della pretesa insidia sul verificarsi del sinistro con interruzione del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'ente nella mancata manutenzione del- la strada ed evento dannoso.
Da tanto consegue il rigetto della domanda risarcitoria con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ri- correndo motivi per disporne la compensazione, l'appellante va condannato al pagamento delle spese giudiziali che - tenuto conto del valore della causa e della relativa difficoltà del- la controversia - sono liquidate, in base ai parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, in € 1.278,00 (€ 213,00 studio, € 213,00 fase introduttiva, € 426,00 istruttoria, € 426,00 fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Stante il riget- to del gravame il va infine dichiarato tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma qua- Parte_1
ter D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 27/4/2023 al avverso la sen- Controparte_1
tenza n. 89 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 22/3/2023, così provvede nel con- traddittorio delle parti:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in favore del in € 1.278,00 per onorari, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge:
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 4/2/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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