Art. 2.
E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 34 miliardi in ragione d'anno, per il biennio di cui al primo comma del precedente articolo 1.
Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta previsto dal comma precedente deve essere versato in un fondo speciale gestito dall'Ente stesso ed iscritto in bilancio con una denominazione sua propria sia nel comparto attivo delle entrate extra contributive sia nel comparto passivo delle spese istituzionali, per la quota rispettivamente acquisita ed erogata nell'anno a cui si riferisce il bilancio stesso.
Alla corresponsione delle integrazioni e contributi di cui al precedente articolo 1 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168 , e con il contributo dello Stato di cui al precedente comma.
E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 34 miliardi in ragione d'anno, per il biennio di cui al primo comma del precedente articolo 1.
Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta previsto dal comma precedente deve essere versato in un fondo speciale gestito dall'Ente stesso ed iscritto in bilancio con una denominazione sua propria sia nel comparto attivo delle entrate extra contributive sia nel comparto passivo delle spese istituzionali, per la quota rispettivamente acquisita ed erogata nell'anno a cui si riferisce il bilancio stesso.
Alla corresponsione delle integrazioni e contributi di cui al precedente articolo 1 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168 , e con il contributo dello Stato di cui al precedente comma.