TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 369
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Duplicazione decurtazioni periodo 1-20 settembre 2018

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, poiché la nota dell'ASL e la relazione istruttoria chiariscono che le decurtazioni non sono riferibili a tale periodo, ma sono state ricalcolate successivamente.

  • Rigettato
    Disapplicazione della TU (regressione tariffaria unica)

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione che ha statuito l'inapplicabilità della TU per l'anno 2018 e sottolineando che non vi è un ordine di priorità nell'uso degli strumenti di spending review.

  • Rigettato
    Assenza di tempestivo monitoraggio e comunicazione del MP

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il monitoraggio non è condizione necessaria per l'applicazione delle decurtazioni e che le associazioni di categoria sono state coinvolte nel Tavolo tecnico.

  • Rigettato
    Illegittimità del parametro MP

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato, poiché il criterio del MP trova appiglio nei principi di contenimento della spesa sanitaria e nella normativa primaria (art. 8 quinquies, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 502/1992), nonché nel contratto di servizio.

  • Rigettato
    Tardività applicazione decurtazione MP

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la relazione istruttoria che illustra la peculiare tempistica procedimentale e la necessità di ricostruire i dati per l'anno 2018.

  • Rigettato
    Erroneità quantificazione decurtazione MP

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato, poiché basato su un dato superato e non più attuale rispetto ai numeri di prestazioni successivamente comunicati.

  • Rigettato
    Motivi attinenti alla delibera n. 1/2024

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso nel suo complesso, ritenendo infondate tutte le censure mosse avverso la delibera n. 1/2024, e pertanto anche le doglianze relative all'approvazione del consuntivo.

  • Rigettato
    Calcolo consuntivo e decurtazioni

    Poiché il Tribunale ha ritenuto legittime le delibere impugnate e le decurtazioni applicate, la domanda di pagamento delle somme non può essere accolta nei termini richiesti dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 369
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 369
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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