Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 25 luglio 1988, n. 336
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 25 luglio 1988, n. 336
Articolo 3 della Legge 25 luglio 1988, n. 336
Versione
12 agosto 1988
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficale.
Entrata in vigore il 12 agosto 1988
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0