CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2024, n. 43684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43684 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI OL nato a [...]-CHIOVENDA il 09/07/1969 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avvocato Borio, che si è richiamato al ricorso presentato ed ha insistito per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43684 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 01/10/2024 Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal g.u.p. presso il Tribunale di Verbania, che, in sede di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di AN RO in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, commessi in veste di amministratore della NI & SBAFFO S.N.C., dichiarata fallita il 27 giugno 2016, e di amministratore di fatto della IDEALGRANITI SAGL, società di diritto svizzero. 2.Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore abilitato, che si è affidato a due motivi, qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, poiché la Corte territoriale avrebbe sposato acriticamente la sentenza di primo grado e le considerazioni del curatore fallimentare, senza rilevare che il c.d. patto di postergazione del credito intercorso tra la fallita e la IDEALGRANITI sarebbe stato documentato nella contabilità di quest'ultima, mentre le scritture contabili della fallita erano curate da uno studio di professionisti. Tale operazione sarebbe stata eseguita al fine di salvare la società italiana dal fallimento e ogni singolo passaggio contabile sarebbe stato annotato e verificato dal curatore e dalla guardia di finanza. Non sarebbe stata fornita prova della sussistenza dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e non sarebbe stata presa in considerazione l'eventuale derubricazione dell'accusa in quella di bancarotta semplice documentale. A riguardo, invece, della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente, perché non avrebbe spiegato "quale vantaggio economico od altro interesse in danno dei creditori avesse ideato il AN"; i rapporti commerciali tra le due società sarebbero reali, la merce veniva trasferita e trasportata in Svizzera a causa di un calo di commesse in Italia. Non sarebbe appagante la motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati di bancarotta documentale e patrimoniale. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato una lacuna della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, non sarebbero stati presi in considerazione gli elementi favorevoli all'imputato e, in definitiva, la Corte d'appello si sarebbe limitata a confermare il giudizio di equivalenza sulla scorta della gravità dei fatti e del danno arrecato e della non lineare condotta processuale del prevenuto. 9 Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Deve essere premesso che si versa in una ipotesi di cd. doppia conforme, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex multis, sez.2, n. 37295 del 12.06.2019, E., Rv. 277218; sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Il primo motivo di ricorso ha dedotto, nella sostanza, un travisamento delle risultanze probatorie, ma non ha considerato che nel caso di doppia pronuncia di eguale segno (come nel caso di specie), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Cass. sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777). Ciò non è avvenuto, il ricorrente non ha neppure curato di precisare quale sarebbe l'argomento travisato e quale il suo carattere "destrutturante" rispetto all'impianto delle motivazioni del doppio grado;
in definitiva, il motivo di ricorso è aspecifico, perché si è tradotto nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 2.Ebbene, la sentenza del giudice di prime cure, in toto ripresa e condivisa dalla decisione impugnata, con dovizia di particolari, con enunciati piani, logici e persuasivi, che hanno tratto origine e sviluppo da una compiuta disamina delle fonti di prova acquisite dal pubblico ministero, ha illustrato che: l'imputato era il "dominus", socio di maggioranza ed amministratore della società fallita;
era il socio di maggioranza ed il contitolare (in quanto "Managing Director and Chief Executive Officer", al pari dell'amministratrice formale, Ratti Vogini Ivana) della IDEAGRANITI S.A.G.L. con sede in Svizzera, con oggetto sociale la medesima attività svolta dalla fallita;
che sin dalla formulazione della domanda di concordato preventivo, nel 2015, il Commissario Giudiziale designato dal Tribunale civile aveva segnalato l'esistenza di importanti cointeressenze economiche tra la ricorrente "NI & SBAFFO" e l'impresa elvetica, culminati in un ingiustificato "accordo di postergazione" del debito di euro 167.330,14 che quest'ultima aveva nei confronti della società italiana;
che il curatore del fallimento aveva esaminato i bilanci di esercizio della società svizzera ed aveva riscontrato che quest'ultima, cliente della di poi fallita, aveva accumulato una significativa esposizione 3 debitoria, singolarmente non iscritto tra quelli "in scadenza a breve"; che l'amministratore della IDEAGRANITI S.A.G.L. sin dal 2013 aveva "congelato" il debito nei confronti della NI & SBAFFO per evitare l'insolvenza della società, che avrebbe condotto ad una dichiarazione di ufficio del fallimento secondo la normativa svizzera;
che attraverso la rinuncia all'esazione al credito, l'amministratore della fallita - l'imputato - aveva contribuito a salvare le sorti dell'impresa elvetica, sempre a lui riconducibile, ma aveva seriamente compromesso le condizioni finanziarie della azienda italiana parimenti rappresentata;
che, accanto all'indebita rinuncia alla riscossione del credito, la fallita aveva anche omesso di contabilizzare l'inesigibilità dell'ingente credito, conseguente alla stipulazione dell'accordo di postergazione;
che, a fronte del convergente compendio probatorio, l'imputato aveva solo genericamente contestato le accuse ed anzi, aveva formulato un'istanza di applicazione della pena. 2.1. Ebbene, come osservato in premessa, il ricorrente ha formulato rilievi critici assertivi ed indeterminati, ha confutato con proposizioni apodittiche ed autoreferenziali il tessuto espositivo delle pronunce di merito, ha nel complesso offerto una ricostruzione alternativa dei fatti (come, a titolo esemplificativo, l'estraneità dell'imputato alla compagine amministrativa della IDEAGRANITI SAGL, l'attribuibilità della gestione contabile della società ad un non meglio precisato studio di commercialisti, la trasparente esibizione del debito svizzero nelle scritture contabili) che sfugge al vaglio istituzionale del giudice di legittimità; e tanto perché, nel proporre doglianze eminentemente di fatto, essa sollecita, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); e, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.2. In linea di diritto, peraltro, mette conto ricordare che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232); e, nell'ambito della vicenda de qua, l'imputato, socio di maggioranza e coamministratore di entrambe le società, ha sottoscritto il patto di postergazione del credito commerciale della fallita (corredato da clausole capestro, cfr. pag. 3 sentenza d'appello), ad esclusivo vantaggio della società elvetica, con la 4 consapevolezza di operare a detrimento del patrimonio sociale della prima, senza alcuna necessità che sia data prova di un intento di profitto personale o della volontà di recare nocumento ai creditori (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Specularmente, 1 —azzeramento" della posta attiva, effetto dell'inesigibilità dell'intero, ragguardevole credito, non era stato correttamente annotato nell'impianto contabile della fallita, che continuava a riportare un saldo pari ad euro 135.741,93 (pag. 6 sent. primo grado) e, dunque, a rappresentare elementi attivi in realtà inesistenti, in pregiudizio dell'interesse della massa creditizia ad una corretta ed intellegibile ostensione degli accadimenti aziendali. E tanto costituisce un'ipotesi di falsità ideologica delle scritture contabili, che integra l'elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma c.d. generica, in guisa cioè da non consentire la puntuale ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari (sez.5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321; sez.5, n. 3114 del 17/12/2010, Zaccaria, Rv. 249266), la cui sussistenza non è esclusa dal superamento delle criticità, ove resa possibile dalla scrupolosa e diligente opera di rielaborazione postuma, eseguita dagli organi fallimentari (ex multis, sez. 5 n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682); ed in relazione alla quale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è sufficiente il dolo generico, inteso come coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa, anche a prescindere dalla finalità di trarne un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori (tra le tante, sez.5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv.284677). Le riflessioni declinate e le conclusioni rassegnate veicolano il motivo di ricorso in disamina, altresì, nell'alveo della censura di complessiva infondatezza. 3.11 secondo motivo di ricorso è, a sua volta, generico e manifestamente infondato, perché è costante insegnamento della Corte di legittimità che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente affrontato la doglianza di gravame ed ha richiamato le ragionate osservazioni del primo giudice a riguardo dei parametri della gravità del fatto e del danno procurato alla massa dei creditori, tali da non consentire di valicare il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta;
e del resto, le deduzioni difensive, sostanzialmente di puro stile, non indicano le ragioni concrete che avrebbero dovuto sovvertire il giudizio di comparazione tra circostanze in senso favorevole al ricorrente. 5 liere estensore Il c 4.AI rigetto del ricorso, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 01/10/2024 Pflesidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avvocato Borio, che si è richiamato al ricorso presentato ed ha insistito per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43684 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 01/10/2024 Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal g.u.p. presso il Tribunale di Verbania, che, in sede di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di AN RO in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, commessi in veste di amministratore della NI & SBAFFO S.N.C., dichiarata fallita il 27 giugno 2016, e di amministratore di fatto della IDEALGRANITI SAGL, società di diritto svizzero. 2.Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore abilitato, che si è affidato a due motivi, qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, poiché la Corte territoriale avrebbe sposato acriticamente la sentenza di primo grado e le considerazioni del curatore fallimentare, senza rilevare che il c.d. patto di postergazione del credito intercorso tra la fallita e la IDEALGRANITI sarebbe stato documentato nella contabilità di quest'ultima, mentre le scritture contabili della fallita erano curate da uno studio di professionisti. Tale operazione sarebbe stata eseguita al fine di salvare la società italiana dal fallimento e ogni singolo passaggio contabile sarebbe stato annotato e verificato dal curatore e dalla guardia di finanza. Non sarebbe stata fornita prova della sussistenza dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e non sarebbe stata presa in considerazione l'eventuale derubricazione dell'accusa in quella di bancarotta semplice documentale. A riguardo, invece, della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente, perché non avrebbe spiegato "quale vantaggio economico od altro interesse in danno dei creditori avesse ideato il AN"; i rapporti commerciali tra le due società sarebbero reali, la merce veniva trasferita e trasportata in Svizzera a causa di un calo di commesse in Italia. Non sarebbe appagante la motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati di bancarotta documentale e patrimoniale. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato una lacuna della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, non sarebbero stati presi in considerazione gli elementi favorevoli all'imputato e, in definitiva, la Corte d'appello si sarebbe limitata a confermare il giudizio di equivalenza sulla scorta della gravità dei fatti e del danno arrecato e della non lineare condotta processuale del prevenuto. 9 Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Deve essere premesso che si versa in una ipotesi di cd. doppia conforme, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex multis, sez.2, n. 37295 del 12.06.2019, E., Rv. 277218; sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Il primo motivo di ricorso ha dedotto, nella sostanza, un travisamento delle risultanze probatorie, ma non ha considerato che nel caso di doppia pronuncia di eguale segno (come nel caso di specie), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Cass. sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777). Ciò non è avvenuto, il ricorrente non ha neppure curato di precisare quale sarebbe l'argomento travisato e quale il suo carattere "destrutturante" rispetto all'impianto delle motivazioni del doppio grado;
in definitiva, il motivo di ricorso è aspecifico, perché si è tradotto nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 2.Ebbene, la sentenza del giudice di prime cure, in toto ripresa e condivisa dalla decisione impugnata, con dovizia di particolari, con enunciati piani, logici e persuasivi, che hanno tratto origine e sviluppo da una compiuta disamina delle fonti di prova acquisite dal pubblico ministero, ha illustrato che: l'imputato era il "dominus", socio di maggioranza ed amministratore della società fallita;
era il socio di maggioranza ed il contitolare (in quanto "Managing Director and Chief Executive Officer", al pari dell'amministratrice formale, Ratti Vogini Ivana) della IDEAGRANITI S.A.G.L. con sede in Svizzera, con oggetto sociale la medesima attività svolta dalla fallita;
che sin dalla formulazione della domanda di concordato preventivo, nel 2015, il Commissario Giudiziale designato dal Tribunale civile aveva segnalato l'esistenza di importanti cointeressenze economiche tra la ricorrente "NI & SBAFFO" e l'impresa elvetica, culminati in un ingiustificato "accordo di postergazione" del debito di euro 167.330,14 che quest'ultima aveva nei confronti della società italiana;
che il curatore del fallimento aveva esaminato i bilanci di esercizio della società svizzera ed aveva riscontrato che quest'ultima, cliente della di poi fallita, aveva accumulato una significativa esposizione 3 debitoria, singolarmente non iscritto tra quelli "in scadenza a breve"; che l'amministratore della IDEAGRANITI S.A.G.L. sin dal 2013 aveva "congelato" il debito nei confronti della NI & SBAFFO per evitare l'insolvenza della società, che avrebbe condotto ad una dichiarazione di ufficio del fallimento secondo la normativa svizzera;
che attraverso la rinuncia all'esazione al credito, l'amministratore della fallita - l'imputato - aveva contribuito a salvare le sorti dell'impresa elvetica, sempre a lui riconducibile, ma aveva seriamente compromesso le condizioni finanziarie della azienda italiana parimenti rappresentata;
che, accanto all'indebita rinuncia alla riscossione del credito, la fallita aveva anche omesso di contabilizzare l'inesigibilità dell'ingente credito, conseguente alla stipulazione dell'accordo di postergazione;
che, a fronte del convergente compendio probatorio, l'imputato aveva solo genericamente contestato le accuse ed anzi, aveva formulato un'istanza di applicazione della pena. 2.1. Ebbene, come osservato in premessa, il ricorrente ha formulato rilievi critici assertivi ed indeterminati, ha confutato con proposizioni apodittiche ed autoreferenziali il tessuto espositivo delle pronunce di merito, ha nel complesso offerto una ricostruzione alternativa dei fatti (come, a titolo esemplificativo, l'estraneità dell'imputato alla compagine amministrativa della IDEAGRANITI SAGL, l'attribuibilità della gestione contabile della società ad un non meglio precisato studio di commercialisti, la trasparente esibizione del debito svizzero nelle scritture contabili) che sfugge al vaglio istituzionale del giudice di legittimità; e tanto perché, nel proporre doglianze eminentemente di fatto, essa sollecita, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); e, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.2. In linea di diritto, peraltro, mette conto ricordare che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232); e, nell'ambito della vicenda de qua, l'imputato, socio di maggioranza e coamministratore di entrambe le società, ha sottoscritto il patto di postergazione del credito commerciale della fallita (corredato da clausole capestro, cfr. pag. 3 sentenza d'appello), ad esclusivo vantaggio della società elvetica, con la 4 consapevolezza di operare a detrimento del patrimonio sociale della prima, senza alcuna necessità che sia data prova di un intento di profitto personale o della volontà di recare nocumento ai creditori (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Specularmente, 1 —azzeramento" della posta attiva, effetto dell'inesigibilità dell'intero, ragguardevole credito, non era stato correttamente annotato nell'impianto contabile della fallita, che continuava a riportare un saldo pari ad euro 135.741,93 (pag. 6 sent. primo grado) e, dunque, a rappresentare elementi attivi in realtà inesistenti, in pregiudizio dell'interesse della massa creditizia ad una corretta ed intellegibile ostensione degli accadimenti aziendali. E tanto costituisce un'ipotesi di falsità ideologica delle scritture contabili, che integra l'elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma c.d. generica, in guisa cioè da non consentire la puntuale ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari (sez.5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321; sez.5, n. 3114 del 17/12/2010, Zaccaria, Rv. 249266), la cui sussistenza non è esclusa dal superamento delle criticità, ove resa possibile dalla scrupolosa e diligente opera di rielaborazione postuma, eseguita dagli organi fallimentari (ex multis, sez. 5 n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682); ed in relazione alla quale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è sufficiente il dolo generico, inteso come coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa, anche a prescindere dalla finalità di trarne un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori (tra le tante, sez.5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv.284677). Le riflessioni declinate e le conclusioni rassegnate veicolano il motivo di ricorso in disamina, altresì, nell'alveo della censura di complessiva infondatezza. 3.11 secondo motivo di ricorso è, a sua volta, generico e manifestamente infondato, perché è costante insegnamento della Corte di legittimità che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente affrontato la doglianza di gravame ed ha richiamato le ragionate osservazioni del primo giudice a riguardo dei parametri della gravità del fatto e del danno procurato alla massa dei creditori, tali da non consentire di valicare il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta;
e del resto, le deduzioni difensive, sostanzialmente di puro stile, non indicano le ragioni concrete che avrebbero dovuto sovvertire il giudizio di comparazione tra circostanze in senso favorevole al ricorrente. 5 liere estensore Il c 4.AI rigetto del ricorso, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 01/10/2024 Pflesidente