Sentenza 2 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2026, proposto dai sig.ri GA SI De RI, IC D'NI e RI RI UL, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Coscia, Vito De Vito, con domicilio eletto presso lo studio Simone Coscia in Termoli, c.so Nazionale Nr. 75;
contro
il Comune di ER di Bisaccia, il Ministero dell'Interno - Ufficio Centrale Elettorale, non costituiti in giudizio;
Prefettura di Campobasso, la NE Elettorale Circondariale di Termoli, il Ministero DEl’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
OR DE LL e MO UC, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo e AN Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IC AV, AN IN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della NE elettorale circondariale di Termoli n. 64 del 25/4/2026, notificato in data 27/4/2026, col quale è stata disposta la ricusazione della candidatura del Sig. GA SI De RI alla carica di SI del Comune di ER di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno “ cerchio con bordo nero. Nella parte superiore ci sono fasce orizzontali colorate (fucsia, azzurro, verde, giallo, arancione, rosso). Al centro di queste fasce c’è la silhouette nera di un borgo con un campanile rappresentante lo skyline di ER di Bisaccia. A destra, tre stelle bianche. Sotto la silhouette, in grande, c’è scritto “ER dignitosa” di colore rosso, in font maiuscolo. Nella parte inferiore, c’è una fascia rossa con scritto in bianco “GA De RI” e sotto “sindaco”, per le elezioni amministrative del predetto Comune di ER di Bisaccia fissate per il 24 e 25 maggio 2026;
- Di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e delle controinteressate OR DE LL e MO UC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 2 maggio 2026 il dott. IO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. GA de RI, in qualità di candidato alla carica di SI del Comune di ER di Bisaccia per la consultazione elettorale fissata nei giorni 24 e 25 maggio 2026, IC D’NI, in qualità di presentatore della lista “ GA De RI SI ” e RI RI UL, in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale per la medesima lista, hanno impugnato il verbale della NE elettorale circondariale di Termoli n. 64 del 25.4.2026, notificato in data 27.4.2026, con il quale è stata disposta la ricusazione della candidatura del De RI alla carica di SI del Comune di ER di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, per la tardività della sua presentazione, avvenuta oltre i termini di legge.
2. I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: “ Violazione di legge: art. 28, co. 10, D.P.R. n. 570/1960; Circolare Min. Interno n. 38 del 8/4/2026, lett. A; art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria e sviamento ”.
3. In resistenza al ricorso si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Commissione Elettorale Circondariale di Termoli, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Campobasso, deducendo l’infondatezza del gravame.
4. Si sono altresì costituite in giudizio le controinteressate UC MO e DE LO OR, che hanno del pari dedotto l’infondatezza del ricorso.
5. All’udienza del 2 maggio 2026, la difesa resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla NE elettorale. All’esito della discussione tra le parti, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato sul rilievo della mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso la sede fisica della Commissione Centrale Elettorale, essendo stato il ricorso ritualmente notificato, nei confronti del predetto organo, all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e contestualmente agli indirizzi PEC sia del Comune di ER di Bisaccia che a quello del Ministero dell’Interno e della Prefettura.
L’art. 129, comma 3, cod. proc.amm., dispone che “ Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione ”.
Nel caso di specie la condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta.
Infatti il ricorso è stato notificato all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, all’indirizzo PEC del Comune di ER di Bisaccia e alla Prefettura.
Va subito rilevato che la giurisprudenza citata dalla difesa erariale a sostegno della sua conclusione risulta inconferente, essendosi questa occupata del diverso caso in cui nel corso del giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato aveva eccepito, in senso contrario, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso presso la sede della difesa erariale stessa: è pronunciando su una simile eccezione, e soprattutto per affermarne l’ammissibilità, che il giudice amministrativo ha rilevato come nel rito elettorale non trovi applicazione la normativa in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.
A giudizio del Collegio, al contrario, lo stesso principio non può trovare applicazione nel caso di specie, dove il ricorso è stato notificato alla difesa erariale, preposta alla difesa giudiziale dell’Amministrazione stessa.
Come ha fatto rilevare la difesa di parte ricorrente in udienza, la difesa erariale è stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa della NE, articolando una memoria che ha sviluppato ampiamente contenuti di natura difensiva dell’operato della NE stessa: il che lascia emergere che l’omessa notifica lamentata non abbia in concreto prodotto effetti sui diritti di difesa della NE (regolarmente raggiunta dalla notifica all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che -anche secondo la giurisprudenza citata dalla stessa difesa erariale- avrebbe dovuto difenderla).
DE resto, ad analoga conclusione conduce l’ulteriore rilievo: la NE è un organo temporaneo destinato ad operare per il solo periodo elettorale, pacificamente in sostituzione di funzioni proprie del Comune, al quale comunque l’attività può essere riferita, nell’esercizio di poteri propri dell’Ufficio di Governo del Territorio che i Comuni esercitano in questo ambito.
Ora, sia che si guardi alla NE come organo comunale, sia che si guardi alla titolarità statale dei poteri esercitati, l’eccezione sollevata dalla difesa erariale nel caso di specie risulterebbe comunque superata e assorbita dal fatto che il ricorso è stato comunque notificato tanto alla sede fisica del Comune di ER di Bisaccia che al Ministero dell’Interno e alla Prefettura: sicché, in presenza di tutte queste circostanze, non si può dire che non sia stata evocata l’Amministrazione che ha adottato l’atto per il sol fatto che la NE non sia stata raggiunta direttamente dalla notifica del ricorso.
Onde il ricorso si presenta, sotto questo profilo, ammissibile.
7. Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
8. Il Collegio deve, introduttivamente, ricordare che in ordine al termine previsto ex art. 32 comma 9 DPR n. 570/1960 per la presentazione delle liste elettorali, la giurisprudenza amministrativa ha affermato i seguenti principi (quanto segue è tratto dalla decisione della Sezione 5 dicembre 2019 n. 8336, richiamante le precedenti sentenze 7 maggio 2019, n. 2942 e 9 maggio 2019, n. 3032):
“- “ il termine (ore 12.00) stabilito dall'art. 32, comma 9, D.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale;
- nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia "lieve"; 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati;
- di recente la Sezione ha precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari;
- in quest'ultimo caso, la presenza dei presentatori della Lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00, consente di valorizzare il principio del favor partecipationis, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto ”.
8.1. Tanto premesso, non è revocabile in dubbio che il giorno 25 aprile 2026 i presentatori della predetta lista fossero già all’interno dei locali del Comune di ER di Bisaccia alle ore 12.00, ovvero entro il termine normativamente previsto per la presentazione delle liste elettorali ai sensi della disciplina sopra richiamata.
Sul punto, gli interessati hanno infatti riferito che l’ingresso nella Casa Comunale era stato chiuso alle ore 12.00 del 25.4.2026, sicché nessuno avrebbe potuto accedervi oltre quell’orario: la detta circostanza, oltre a non esser stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione e delle controinteressate, trova riscontro: a) nella relazione del Segretario Comunale dott. Giuliano Russo trasmessa alla NE Elettorale Circondariale in data 28.4.2026, avente ad oggetto “ Ricorso/Reclamo avverso il provvedimento di ricusazione della lista elettorale “ER UR” – CHIARIMENTI ”, nella quale, sul punto, il predetto rappresenta quanto segue “ Alle ore 11.55 circa, constatata l’assenza di qualsivoglia candidato alla porta, mi recavo nuovamente al piano terra, invitando le forze dell’ordine presenti, alla scadenza delle ore 12.00, alla chiusura del portone di ingresso…. ”; b) nelle dichiarazioni dei dipendenti comunali BO PA e ES LU ( cfr. allegato 3 alla memoria di parte ricorrente depositata in data 1.5.2026), i quali hanno confermato “ la presenza di rappresentanti di entrambe le liste escluse e che l’ingresso comunale veniva chiuso alle ore 12:00 ”.
8.2. Sotto altro profilo, il verbale redatto dal Segretario Comunale, che attesta la ricezione dei presentatori della lista “ ER IG ” e della documentazione a ciò necessaria alle ore 12.12, non reca alcuna osservazione in ordine alla regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata: deve, pertanto, ritenersi che i presentatori della lista, oltre ad essere già presenti all’interno dei locali del Comune entro i termini ex lege previsti per la presentazione delle liste fossero altresì nella disponibilità di tutta la documentazione all’uopo necessaria. E lo stesso provvedimento di ricusazione impugnato, d’altronde, non è fondato su alcun profilo di rilevata incompletezza della documentazione presentata.
8.3. Infine, dalla già citata relazione del Segretario Comunale del 28.4.2026, emerge: a) che in seguito al deposito della documentazione della lista “ ER coraggiosa MO UC SI ” alle ore 11.30, vi era ancora, presso gli uffici comunali, la concomitante presenza dei presentatori delle altre due liste (ovvero la lista “ ER IG ” riconducibile ai ricorrenti, e “ ER UR ”) che avrebbero dovuto perfezionare, entro le ore 12.00, le operazioni di presentazione e deposito della documentazione, tant’è che nella medesima relazione il Segretario Comunale ha riferito che dopo essersi recato al piano terra dell’edificio comunale alle successive ore 11.55 aveva rilevato “ la presenza di alcune persone presso gli uffici anagrafe che interloquivano con i funzionari in servizio, e rientravo tempestivamente nella mia stanza ”; b) che già alle precedenti ore 11.25 circa il Segretario Comunale, “ verificata l’assenza di qualsivoglia soggetto in attesa di essere ricevuto ”, si era recato al piano terra della casa comunale, e in tale frangente, notando “ l’effettiva presenza di soggetti che procedevano al disbrigo e richieste di certificati anagrafici ”, ribadiva, “ in un’ottica di leale collaborazione, il termine ultimo per la consegna documentale, fissato in via perentoria alle ore 12.00 ”: sul punto il medesimo Segretario ha altresì confermato di aver proferito la seguente espressione, riportata nel ricorso/reclamo presentato dall’altra lista (“ ER UR ”), parimenti esclusa in ragione del superamento dei termini di presentazione della lista: “ in particolare, già intorno alle ore 11:30, il Segretario Comunale, rivolgendosi al funzionario PA BO, dichiarava testualmente, o comunque in termini equivalenti, che “a mezzogiorno chiudete le porte, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, e chi esce non può rientrare”, precisando che chi era già all’interno degli uffici avrebbe potuto continuare nella procedura di deposito della lista ”.
8.4. Tanto premesso, alla luce delle circostanze sopra esposte possono ritenersi soddisfatte, nel caso di specie, le condizioni in presenza delle quale, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, può eccezionalmente ritenersi giustificato il ritardo, rispetto al termine perentorio stabilito ex lege , nella presentazione delle liste e delle candidature, atteso che:
a) i presentatori della lista “ ER IG ” erano già presenti all’interno dei locali comunali entro il termine (nel caso di specie le ore 12.00 del 25.4.2026) ex lege previsto per la presentazione delle liste;
b) la documentazione richiesta ai fini della regolare presentazione della lista risultava completa;
c) lo sforamento temporale rispetto a quello normativamente previsto è pari a soli dodici minuti e può, pertanto, ritenersi “ minimo ”.
d) la concomitanza nel medesimo, e ristretto, arco temporale - tra le 11.30 e le 12.00 - dei presentatori di due liste elettorali all’interno dei locali del Comune e le esternazioni del Segretario Comunale, il quale, nel confermare di aver detto “ a mezzogiorno chiudete le porte, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, e chi esce non può rientrare”, precisando che chi era già all’interno degli uffici avrebbe potuto continuare nella procedura di deposito della lista”, ha ragionevolmente ingenerato un affidamento da parte dei presentatori della lista “ER IG”, presenti all’interno dei locali del Comune alle ore 12.00 e muniti della documentazione richiesta per la presentazione, di poter utilmente completare le operazioni concernenti la presentazione della lista, integrano ragioni eccezionali ed imprevedibili del pur esiguo ritardo, che non possono dirsi imputabili ai soggetti interessati.
9. La fondatezza della censura vertente sull’illegittimità della gravata ricusazione per la sola tardività della presentazione della lista, deve riconoscersi peraltro - alla luce delle circostanze fattuali sopra richiamate - anche alla luce del consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ispirato alla valorizzazione del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale, secondo il quale “ per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali dall’art. 28 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora: i presentatori si trovino nella sede comunale all'orario previsto; la documentazione sia completa; lo scostamento dell’orario sia minimo; -tanto allo scopo di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine e delle formalità che governano il procedimento elettorale con l’esigenza di massima partecipazione alla competizione elettorale, corollario del principio democratico che fonda lo Stato di diritto (cfr. Cons. Stato Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8336 Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2942; Id., 9 maggio 2019 n. 3032; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 agosto 2020, n. 247; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 28 agosto 2020, n. 1438; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 28 agosto 2020, n. 3690)” (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. II, sentenza n. 5768/2021).
10. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto, con consequenziale annullamento del gravato atto di ricusazione della lista “ ER IG ”.
11. Infine, il Collegio ritiene che non possa trovare accoglimento la richiesta, formulata dalla difesa erariale, “ di valutare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c., la cancellazione del penultimo capoverso della pag. 7 del ricorso di controparte, laddove quest’ultima, senza che l’espressione ivi adoperata sia giustificata da esigenze difensive, afferma che l’operato della NE elettorale sia stato funzionale “a eliminare un concorrente dalla competizione elettorale, piuttosto che a garantire la regolarità e l’imparzialità del procedimento ” ( cfr. memoria depositata in data 30.4.2026, pagg. 10-11).
Sul punto, come condivisibilmente osservato dalla difesa ricorrente, il Collegio rileva che le espressioni di cui si invoca il carattere lesivo debbano ascriversi all’alveo della critica che fisiologicamente caratterizza il contraddittorio processuale: deve, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie il principio giurisprudenziale secondo il quale “ la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo - rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr., per tutte, Cass. n. 21031 del 2016; Cass. n. 10288 del 2009; Cass. n. 12952 del 2007; Cass. n. 25250 del 2006; Cass. n. 3525 del 2005; Cass. n. 805 del 2004; Cass. n. 2954 del 2003)” ( cfr. Cass. civ. Sez. I, ordinanza n. 8764/2023).
12. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ed ammette i ricorrenti alla competizione elettorale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio TI, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO ER, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | Orazio TI |
IL SEGRETARIO