CASS
Sentenza 8 febbraio 2021
Sentenza 8 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2021, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2019 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, O. Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
parte udito il difensore, Avv. P. Celere, per la civile, che ha depositato nota spese e conclusioni scritte alle quali si è riportato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4940 Anno 2021 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 26/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, in data 8 maggio 2018, nei confronti di VA IO, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 583 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della provvisionale disposta a carico dell'imputato, in favore della parte civile. 2. Avverso la pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di legge penale, in relazione agli artt. 129, 530 comma 1 e 2 , cod. proc. pen. 582 cod. pen. Il ricorrente veniva alle mani con la parte lesa solo per difendere la figlia, mancando la prova della consapevolezza, in capo all'imputato, di agire con la volontà di arrecare danno. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis e 582 cod. pen. Si sarebbe dovuta applicare la causa di non punibilità del fatto, per essere l'offesa lieve, considerata la pena edittale massima, la non abitualità della condotta e l'esiguità del danno arrecato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia Inosservanza dell'art. 52 e 582 cod. pen. L'imputato ha agito per salvare la figlia dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Questi, infatti, sarebbe intervenuto dopo lo schiaffo subito dalla figlia, come si evince dalla videoripresa delle telecamere che erano installate nei pressi del luogo ove si sono svolti i fatti. Si evidenzia che la descritta circostanza non sarebbe stata valutata, adeguatamente, dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo risulta del tutto corrispondente ad analogo motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non 2 manifestamente illogica e congrua, rispetto ai riportati esiti probatori acquisiti, di cui danno conto le convergenti sentenze di merito. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita, come nel caso in esame, a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Corretta, logica e immune da censure di ogni tipo risulta la motivazione del giudice di appello, circa la insussistenza della causa di non punibilità invocata, fondata sull'entità del danno arrecato, in considerazione della qualità ed entità delle lesioni arrecate alla parte lesa, nonché sulla complessiva gravità dell'azione violenta posta in essere dall'imputato, dunque, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. Alcun elemento, come indicato dalle conformi sentenze di condanna, risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato per reputare che l'imputato abbia agito per salvare un terzo da un pericolo attuale di una offesa ingiusta. La diversa prospettazione del ricorrente, peraltro, implicherebbe il riesame di elementi probatori, descritti in modo alternativo rispetto al contenuto della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità. 3. Deriva, da quanto sin qui esposto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 3.1. Segue alla pronuncia la condanna alla rifusione delle spese della parte civile costituita, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della nota spese prodotta.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 26/10/2020 Il Consigliere estensore BA AL f2ZU,ce Il Presidente EL TE
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, O. Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
parte udito il difensore, Avv. P. Celere, per la civile, che ha depositato nota spese e conclusioni scritte alle quali si è riportato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4940 Anno 2021 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 26/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, in data 8 maggio 2018, nei confronti di VA IO, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 583 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della provvisionale disposta a carico dell'imputato, in favore della parte civile. 2. Avverso la pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di legge penale, in relazione agli artt. 129, 530 comma 1 e 2 , cod. proc. pen. 582 cod. pen. Il ricorrente veniva alle mani con la parte lesa solo per difendere la figlia, mancando la prova della consapevolezza, in capo all'imputato, di agire con la volontà di arrecare danno. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis e 582 cod. pen. Si sarebbe dovuta applicare la causa di non punibilità del fatto, per essere l'offesa lieve, considerata la pena edittale massima, la non abitualità della condotta e l'esiguità del danno arrecato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia Inosservanza dell'art. 52 e 582 cod. pen. L'imputato ha agito per salvare la figlia dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Questi, infatti, sarebbe intervenuto dopo lo schiaffo subito dalla figlia, come si evince dalla videoripresa delle telecamere che erano installate nei pressi del luogo ove si sono svolti i fatti. Si evidenzia che la descritta circostanza non sarebbe stata valutata, adeguatamente, dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo risulta del tutto corrispondente ad analogo motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non 2 manifestamente illogica e congrua, rispetto ai riportati esiti probatori acquisiti, di cui danno conto le convergenti sentenze di merito. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita, come nel caso in esame, a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Corretta, logica e immune da censure di ogni tipo risulta la motivazione del giudice di appello, circa la insussistenza della causa di non punibilità invocata, fondata sull'entità del danno arrecato, in considerazione della qualità ed entità delle lesioni arrecate alla parte lesa, nonché sulla complessiva gravità dell'azione violenta posta in essere dall'imputato, dunque, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. Alcun elemento, come indicato dalle conformi sentenze di condanna, risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato per reputare che l'imputato abbia agito per salvare un terzo da un pericolo attuale di una offesa ingiusta. La diversa prospettazione del ricorrente, peraltro, implicherebbe il riesame di elementi probatori, descritti in modo alternativo rispetto al contenuto della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità. 3. Deriva, da quanto sin qui esposto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 3.1. Segue alla pronuncia la condanna alla rifusione delle spese della parte civile costituita, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della nota spese prodotta.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 26/10/2020 Il Consigliere estensore BA AL f2ZU,ce Il Presidente EL TE