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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1960/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. LB NI ha pronunciato ex artt. 281 quinquies, primo comma,
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1960/2020
promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Torrececcona Voc. Parte_1
Castello n. 7, C.F. , rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco De Ciampis e CodiceFiscale_1
IA ET ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in IA, Piazza Piccinino n.
10,
ATTORE
contro
, in persona della Presidente pro-tempore della C.F. CP_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziana Caselli (c.f. ) in forza di P.IVA_1 C.F._2
DGR n. 1052 del 11/11/2020, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima (Servizio
Avvocatura Regionale), in IA, Corso Vannucci n. 30
CONVENUTA
e contro
, in persona del Presidente pro-tempore, P. IVA , con sede Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 11 in 06121 IA Piazza Italia,11, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parigi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via XX Settembre, 6.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da rispettive comparse conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2020, conveniva in giudizio la Parte_1
e la Provincia di IA, rappresentando quanto di seguito. CP_1
In data 24 ottobre 2019 il sig. alla guida del veicolo Opel Corsa CDI, targato EM335BX Parte_1 lungo la SP382, direzione marcia Todi – Collevalenza, con passeggera la sig.ra , Parte_2 subiva un sinistro a causa dell'improvviso attraversamento di un cinghiale di grosse dimensioni, con ingenti danni al mezzo. L'evento veniva accertato dai Carabinieri della Stazione di Massa Martana che rinvenivano due cinghiali deceduti nei pressi del veicolo, e procedevano con i relativi rilievi e la documentazione fotografica.
Pur marciando a velocità moderata e adottando tutte le cautele possibili, l'impatto con l'animale risultava inevitabile. La dinamica e il nesso eziologico tra l'attraversamento dell'animale e il danno venivano comprovati dal verbale e dalla documentazione fotografica acquisita agli atti. L'attore richiedeva quindi formale risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 9.590,36, come da preventivo di riparazione, sia alla in quanto competente in materia di fauna selvatica, sia alla CP_1
di IA quale gestore della strada provinciale ove occorreva il sinistro. Entrambi gli enti CP_3 negavano il ristoro richiesto dal danneggiato.
La responsabilità della e della emerge dall'omessa adozione di CP_1 Controparte_3 adeguate misure di prevenzione e controllo. La legge n. 157/1992 attribuisce alle Regioni la competenza in materia di gestione e tutela della fauna selvatica, nonché poteri di coordinamento e vigilanza sull'attività degli enti delegati;
alle Province spettano, invece, funzioni amministrative in materia protezione della fauna e gestione faunistico-venatoria. Nel caso di specie, il tratto della SP382 risultava privo di segnaletica e barriere di contenimento idonee, circostanza che integra profili di colpa pagina 2 di 11 per omissione in capo all'ente gestore.
Su tale analisi l'attore concludeva per la condanna della , ritenuta legittimata Controparte_3 passiva per l'omessa apposizione di idonea segnaletica e per la mancata manutenzione delle barriere di protezione atte a prevenire l'attraversamento della fauna selvatica, nonché della quale CP_1 titolare della competenza normativa e amministrativa in materia di tutela e gestione del patrimonio faunistico;
chiedeva pertanto di accertare la responsabilità solidale dei due enti nella causazione del sinistro del 24 ottobre 2019 occorso al sig. e di condannarli in solido al risarcimento Parte_1 dei danni subiti.
Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto in fatto e diritto dall'attore. In CP_1 particolare, evidenziava:
• in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163-bis c.p.c., poiché notificato in data 20.10.2020 con fissazione dell'udienza al 4.1.2021, in anticipo rispetto ai novanta giorni previsti dalla norma, dovendosi considerare quale giorno della notificazione quello in cui l'atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario.
• Nel merito, l'ente deduceva la carenza di legittimazione passiva, evidenziando che la L.
157/1992 e la L.R. Umbria n. 14/1994 attribuiscono alla esclusivamente funzioni di CP_1 programmazione, indirizzo e coordinamento in materia faunistico-venatoria, mentre le funzioni amministrative di gestione e attuazione spettano alle Province.
• Precisava, inoltre, che la strada del sinistro (SP 382) è di proprietà , sicché, ai sensi CP_4 degli artt. 14 e 37 del Codice della Strada, la manutenzione e la segnaletica competono all'ente proprietario, e non alla cui non è imputabile alcuna omissione in tal senso. CP_1
In via gradata, la contestava il quantum richiesto dall'attore. CP_1
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo e per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
La , costituitasi in giudizio deduceva come segue: Controparte_3
• In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente in favore esclusivo pagina 3 di 11 della unica competente in materia di gestione e tutela della fauna selvatica. CP_1
Richiamava la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentt. nn. 7969/2020,
12113/2020, 19101/2020 e ord. n. 20997/2020), secondo cui, nelle azioni di risarcimento danni da fauna selvatica ex art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta solo alla anche in CP_1 presenza di attività delegate ad altri enti. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'infondatezza della domanda per difetto di legittimazione passiva della e la condanna dell'attore alle CP_3 spese.
• Nel merito, ribadiva la totale assenza di responsabilità della , atteso che la gestione CP_3 della fauna e l'adozione di misure di contenimento e prevenzione spettano esclusivamente alla
Contestava la dedotta omissione di cautele e segnaletica, rilevando che il sinistro è CP_1 avvenuto su un tratto della S.P. 382 prossimo al centro abitato e illuminato, dove l'attraversamento di fauna costituisce evento eccezionale e imprevedibile, non tale da imporre l'apposizione di segnaletica specifica. Rilevava, inoltre, che, secondo la stessa prospettazione attorea, il conducente procedeva con prudenza, sicché la presenza di segnaletica non avrebbe evitato l'impatto. Invocava, in ogni caso, l'esimente del caso fortuito, trattandosi di condotta animale imprevedibile e inevitabile.
• Quanto alle domande risarcitorie, ne contestava la fondatezza e la prova, in assenza di documentazione idonea a dimostrare l'entità e la riconducibilità dei danni lamentati.
Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in favore esclusivo della nel merito, per il rigetto della domanda attorea perché infondata e non CP_1 provata;
ed in via subordinata, per la liquidazione del danno nei limiti di quanto provato, tenuto conto dell'eventuale corresponsabilità della e del danneggiato, con vittoria di spese e onorari. CP_1
Valutata l'eccezione di nullità per difetto del termine minimo a comparire sollevata dalla CP_1
il Giudice la disattendeva, rilevando che entrambe le parti convenute si costituivano
[...] ritualmente in giudizio, articolando compiutamente le proprie difese anche nel merito. Veniva, invece, ritenuta ammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente nomina del dott. quale CTU. Le istanze istruttorie relative alla prova testimoniale e all'interrogatorio Persona_1 formale delle parti venivano dichiarate irrilevanti e inammissibili.
pagina 4 di 11 In data 30 settembre 2022 il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione, stimando il danno al veicolo dell'attore in complessivi € 4.231,44 oltre IVA.
L'attore, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, adeguava la domanda risarcitoria agli importi accertati dal perito nominato dal giudice.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. Nel caso di specie, si impone in via preliminare una puntuale disamina in ordine alla qualificazione giuridica della domanda attorea.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “rientra nei poteri officiosi del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile” (Cass., sez. III, 8 maggio 2015, n.
9294; Cass., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11805).
Il medesimo principio è stato di recente ribadito anche da successive pronunce (Cass., ord. n. 197 del
2025; Cass., n. 25987 del 2025), le quali, proprio con riferimento ad azioni risarcitorie per danni derivanti da fauna selvatica, hanno chiarito che il giudice può e deve procedere d'ufficio alla corretta qualificazione della domanda, senza che ciò comporti una sua modifica in senso sostanziale. La Corte ha rimarcato la distinzione tra la causa petendi in fatto, rappresentata dall'evento dannoso (nella specie, il sinistro cagionato da animale selvatico), e la causa petendi in diritto, concernente l'individuazione della norma giuridica che disciplina la fattispecie. Ne consegue che la diversa qualificazione giuridica della domanda non integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, bensì costituisce esercizio del potere-dovere del giudice di individuare la corretta disciplina giuridica applicabile al rapporto controverso, in ossequio al principio iura novit curia.
Pertanto, il giudice di merito, pur nel rispetto dei limiti segnati dal petitum e dalla causa petendi in fatto, può procedere, in via interpretativa, all'individuazione del corretto riferimento normativo, attribuendo alla domanda la qualificazione giuridica più congrua rispetto ai fatti allegati e dimostrati in giudizio.
Nel caso di specie, la formulazione delle domande risarcitorie proposte dall'attore non appare del tutto definita sotto il profilo della qualificazione giuridica del danno dedotto, risultando altresì priva di un espresso richiamo alle norme di diritto sostanziale poste a fondamento della pretesa.
pagina 5 di 11 Tuttavia, alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro, come emergente anche dal verbale di accertamento redatto dai Carabinieri della Stazione di Massa Martana, e considerato il tipo di evento dannoso, verificatosi a seguito dell'impatto con un animale selvatico, si ritiene necessario, ai fini della corretta sussunzione del fatto nella norma, prendere in esame la possibile concorrenza applicativa degli articoli 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), 2052 c.c. (danno cagionato da animale) e 2054
c.c. (responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli).
Tale valutazione si impone in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di danni provocati da fauna selvatica nell'ambito della circolazione stradale, la responsabilità può essere alternativamente o cumulativamente ricondotta sia all'art. 2052 c.c., in quanto la Pubblica
Amministrazione è tenuta alla custodia della fauna sul territorio, sia all'art. 2051 c.c., ove il sinistro risulti riconducibile ad un difetto di vigilanza o manutenzione della strada, sia infine all'art. 2054 c.c., in relazione al concorso di colpa del conducente.
2.2. Nella disamina della domanda occorre preliminarmente valutare il criterio di responsabilità applicabile nei confronti della La giurisprudenza civile, in tema di contenziosi CP_1 risarcitori per danni da fauna selvatica, aveva in passato qualificato la domanda ex art. 2043 c.c., fondandola sull'assenza di custodia, in conformità ad un orientamento che riteneva l'art. 2052 c.c. applicabile soltanto agli animali domestici. Tuttavia, con la pronuncia della Cassazione civile, Sez. III,
Ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020 è stata avviata una svolta giurisprudenziale: la Corte ha riconosciuto l'applicazione dell'art. 2052 c.c. anche agli animali selvatici, in particolare a quelli tutelati dalla Legge n. 157 del 1992, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato affidato alla tutela degli enti pubblici.
In tale prospettiva, la responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica è stata ricondotta nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., attribuendo all'ente pubblico competente l'onere di provare la causa liberatoria (il caso fortuito) per escludere la propria responsabilità.
Il Signor ha subito danni a seguito di una collisione con un animale selvatico mentre Parte_1 percorreva la strada provinciale S.P. 382. Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sin qui illustrata, la domanda risarcitoria va qualificata ai sensi dell'art. 2052 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da animali. La norma stabilisce un principio di responsabilità oggettiva, fondato sul pagina 6 di 11 presupposto che colui che ha la custodia o si serve dell'animale risponde dei danni da esso cagionati, salvo che provi il caso fortuito. Questo orientamento, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020, si applica anche agli animali selvatici, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato affidato alla tutela degli enti pubblici, superando definitivamente la precedente impostazione che richiedeva la custodia attiva per configurare tale responsabilità. Alla luce di questo principio, appare evidente che il soggetto passivo della responsabilità debba essere individuato nella
Infatti, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni funzioni di gestione, CP_1 programmazione e controllo del patrimonio faunistico, conferendo loro l'onere di curare la protezione e la regolamentazione della fauna selvatica sul territorio regionale. In questo contesto, l'ente pubblico è chiamato a svolgere una funzione di tutela collettiva, assumendo una posizione di responsabilità nei confronti di coloro che si trovino incidentalmente esposti al rischio derivante dalla presenza di animali selvatici sulle strade pubbliche. La giurisprudenza più recente, tra cui l'ordinanza n. 25987 del 24 settembre 2025 della Corte di Cassazione, ha ribadito che la legittimazione passiva spetta all'ente regionale, poiché questi è titolare della gestione del patrimonio faunistico e delle relative misure preventive;
tale responsabilità si configura in modo oggettivo e non è necessario dimostrare colpa, salvo la possibilità per l'ente di provare il caso fortuito. La funzione della dunque, non si CP_1 limita ad un ruolo formale di custodia o controllo, ma comporta l'assunzione di un obbligo concreto e operativo di prevenzione dei rischi derivanti dalla fauna selvatica. La mancanza di tali misure o l'inadeguatezza delle stesse integra il presupposto della responsabilità oggettiva, in quanto l'ente non ha adempiuto al dovere di tutela imposto dalla legge. L'ente regionale, in quanto titolare della gestione normativa e amministrativa della fauna selvatica, mantiene piena responsabilità oggettiva per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di gestione e prevenzione. In questo senso, l'ordinanza n. 25987/2025 ribadisce che la non può esimersi dal risarcimento appellando a mere deleghe CP_1 operative o responsabilità di enti minori, e che il danneggiato non è tenuto a dimostrare colpe specifiche dell'ente, ma soltanto l'evento dannoso e il nesso causale con l'animale (sempre in tal senso copiosa la giurisprudenza ex plurmis Corte di Cassazione n. 197/2025, n. 18817/2024).
Pertanto, la risulta soggetto passivo della responsabilità civile, chiamata a rispondere CP_1 in via oggettiva dei danni subiti dall'attore, salvo la prova rigorosa del caso fortuito, che nel presente giudizio non è stata fornita. L'analisi complessiva delle circostanze, la giurisprudenza consolidata e le pagina 7 di 11 norme di riferimento impongono dunque l'accoglimento della domanda risarcitoria, riconoscendo la piena responsabilità della come ente gestore e tutore del patrimonio faunistico. CP_1
2.3. Nel caso in esame assume rilievo anche la qualificazione della fattispecie nella quale inquadrare la domanda attorea verso la , quale proprietaria e gestore della strada provinciale Controparte_3 interessata. La collisione subita dall'attore è avvenuta su un tratto di strada provinciale sprovvisto di adeguate protezioni di contenimento della fauna e di idonea segnaletica di avvertimento della possibile presenza di animali selvatici sulla carreggiata.
Occorre, pertanto, richiamare l'art. 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La giurisprudenza di legittimità conferma che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva, risultando sufficiente la presenza di due presupposti: che vi sia la “cosa” in custodia, e che tale “cosa” sia causa del danno, mentre spetta al custode l'onere liberatorio del caso fortuito, (Cassazione civile, Sentenza n. 11152, 27 aprile 2023).
In materia di strade pubbliche, l'ente proprietario o gestore può essere qualificato custode della sede stradale, assumendo l'obbligo di vigilanza, manutenzione e segnalazione degli eventuali pericoli
(buche, ostacoli, segnaletica mancante) che si generino nel normale uso della strada.
Alla luce di tali coordinate, va dunque verificato se nella fattispecie siano sussistenti, in capo alla
, elementi tali da qualificare la strada provinciale come «cosa in custodia» ai sensi dell'art. CP_3
2051 c.c., e se sia stata omessa una adeguata misura di sicurezza/segnaletica/protezione della fauna selvatica, tale da configurare una responsabilità concorrente da parte dell'ente.
Dalla documentazione risultano i seguenti elementi fattuali: (i) la strada è di proprietà/gestione della
; (ii) il tratto in questione era sprovvisto di adeguate protezioni di contenimento Controparte_3 della fauna e di idonea segnaletica di avvertimento circa la possibile presenza di animali selvatici sulla carreggiata.
Per quanto riguarda la prevedibilità o meno della presenza di cinghiali in prossimità del centro abitato di Todi, luogo ove è occorso il sinistro questa può considerarsi circostanza se non nota quantomeno conoscibile, sia per i luoghi notoriamente agresti ove è avvenuto il fatto sia per la presenza ormai acclarata e più volte denunciata di cinghiali, anche nei centri abitati, dei comuni Umbri. Tanto è vero che è sufficiente una semplice ricerca telematica per avere notizia, proprio nel Comune di Todi, di pagina 8 di 11 segnalazioni circa la presenza di cinghiali con richiesta ai competenti servizi per interventi urgenti per il contenimento di tale fauna. Questa situazione di fatto, segnalata, conosciuta e prevedibile, integra un concreto livello di conoscenza del pericolo da fauna selvatici nel tratto in esame.
Nella specie, dunque, si configura che l'ente proprietario/gestore della strada abbia avuto piena disponibilità della sede stradale (potere di custodia e vigilanza) e che fosse in concreto consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della presenza frequente di cinghiali nella zona, anche in prossimità del centro abitato. In queste condizioni, la mancata installazione di protezioni efficaci e l'assenza di segnaletica specifica configurano un'omissione della diligenza richiesta nell'esercizio della custodia della strada, rendendo idonea l'applicazione dell'art. 2051 c.c..
In particolare, la giurisprudenza ha già ritenuto che in ipotesi di attraversamento da parte di fauna selvatica di carreggiata autostradale, la responsabilità dell'ente custode (società concessionaria) possa essere configurata ex art. 2051 c.c., allorché l'evento fosse prevedibile e non fosse stato adottato un sistema di protezione o segnalazione idoneo.
Nel giudizio che qui si decide, tutte le condizioni vanno ritenute sussistenti: la aveva la tutela CP_3 della sede stradale, la fauna era nota nella zona, la protezione/segnaletica mancava. Ne consegue che la domanda attorea diretta nei confronti della può essere accolta nella misura in cui si Controparte_3 dimostri il nesso causale tra la condizione della strada (assenza di protezioni e segnaletica) e il sinistro.
In tale prospettiva, anche l'ente provincia va ritenuto responsabile, in concorso, ai sensi dell'art. 2051
c.c., pur non venendo meno la rilevanza dell'art. 2052 c.c. nei confronti della CP_1
2.4. Il sinistro risulta pacificamente riconducibile all'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un esemplare di fauna selvatica (cinghiale), come attestato dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo e dalle fotografie allegate, che riproducono lo stato dei luoghi, la presenza a terra delle carcasse degli animali, e i danni materiali riportati dal veicolo.
Ai fini dell'art. 2052 c.c., tenendo a mente che la responsabilità per i danni cagionati da animali, ivi compresi quelli appartenenti alla fauna selvatica, grava sulla quale ente titolare delle funzioni CP_1 di tutela e gestione del patrimonio faunistico, ed è di natura oggettiva, richiedendo al danneggiato la sola prova del danno e del nesso eziologico con la condotta dell'animale, mentre grava sull'amministrazione la prova liberatoria del caso fortuito (Cass. civ., Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21427;
pagina 9 di 11 Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2021, n. 19877).
Parimenti, ove la responsabilità sia invocata nei confronti dell'ente proprietario o gestore della strada, trova applicazione l'art. 2051 c.c., che impone all'ente custode di rispondere dei danni derivanti dalle condizioni della cosa in custodia, e in particolare dalla mancanza di cautele, segnaletica o barriere idonee a prevenire prevedibili situazioni di pericolo (Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2017, n. 11785).
Anche in tal caso, la prova liberatoria grava sul custode, che può esimersi da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Nel caso in esame, né la né la hanno assolto l'onere probatorio CP_1 Controparte_3 loro incombente: nessuna delle due amministrazioni ha fornito elementi idonei a dimostrare che l'evento sia stato determinato da un fatto del tutto eccezionale, imprevedibile e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito.
Deve dunque ritenersi provato che il nesso causale tra l'evento dannoso e l'attraversamento dell'animale selvatico è stato integralmente dimostrato dal danneggiato mediante il verbale dei
Carabinieri e le fotografie prodotte, documentazione che non ha trovato smentita o confutazione da parte dei convenuti. Parimenti, nessuna prova è stata offerta circa una condotta imprudente del conducente.
In base a tali considerazioni, deve concludersi che l'evento non può qualificarsi né imprevedibile né inevitabile, sicché la e la IA devono ritenersi responsabili in via CP_1 CP_3 solidale del danno subito dall'attore.
2.5. Quanto alla quantificazione del danno si ritengono attendibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal perito nominato in corso di causa, la cui relazione ha accertato Persona_1 che il veicolo di proprietà dell'attore, Opel Corsa CDTI, targa EM335BX, a seguito dell'impatto con l'animale selvatico (il cinghiale) verificatosi in data 24 ottobre 2019, ha subito un urto tangenziale antero-posteriore al lato sinistro, con interessamento della portiera sinistra, determinando danni materiali rilevanti alla carrozzeria e alle componenti meccaniche laterali. La spesa necessaria per il ripristino dei danni veniva quantificata dal consulente in € 4.231,44 oltre IVA, valore che il Tribunale ritiene congruo e conforme ai prezzi di mercato.
pagina 10 di 11 3. Le spese di lite seguono la soccombenza degli enti convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia in accordo ai parametri medi dello scaglione di riferimento in considerazione della complessità in fatto e diritto della controversia e considerate le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
ACCOGLIE la domanda dell'attore proposte nell'intestato procedimento, per l'effetto,
CONDANNA la in persona del Presidente pro tempore, in solido con la CP_1 CP_3
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento della somma di € 4.231,44 oltre IVA,
[...] oltre interessi dalla richiesta al saldo, a titolo di risarcimento danni in favore del Signor
[...]
Parte_1
CONDANNA gli enti convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano, per compensi, in € 2.552,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Spoleto, 29 ottobre 2025
Il giudice
LB NI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. LB NI ha pronunciato ex artt. 281 quinquies, primo comma,
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1960/2020
promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Torrececcona Voc. Parte_1
Castello n. 7, C.F. , rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco De Ciampis e CodiceFiscale_1
IA ET ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in IA, Piazza Piccinino n.
10,
ATTORE
contro
, in persona della Presidente pro-tempore della C.F. CP_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziana Caselli (c.f. ) in forza di P.IVA_1 C.F._2
DGR n. 1052 del 11/11/2020, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima (Servizio
Avvocatura Regionale), in IA, Corso Vannucci n. 30
CONVENUTA
e contro
, in persona del Presidente pro-tempore, P. IVA , con sede Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 11 in 06121 IA Piazza Italia,11, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parigi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via XX Settembre, 6.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da rispettive comparse conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2020, conveniva in giudizio la Parte_1
e la Provincia di IA, rappresentando quanto di seguito. CP_1
In data 24 ottobre 2019 il sig. alla guida del veicolo Opel Corsa CDI, targato EM335BX Parte_1 lungo la SP382, direzione marcia Todi – Collevalenza, con passeggera la sig.ra , Parte_2 subiva un sinistro a causa dell'improvviso attraversamento di un cinghiale di grosse dimensioni, con ingenti danni al mezzo. L'evento veniva accertato dai Carabinieri della Stazione di Massa Martana che rinvenivano due cinghiali deceduti nei pressi del veicolo, e procedevano con i relativi rilievi e la documentazione fotografica.
Pur marciando a velocità moderata e adottando tutte le cautele possibili, l'impatto con l'animale risultava inevitabile. La dinamica e il nesso eziologico tra l'attraversamento dell'animale e il danno venivano comprovati dal verbale e dalla documentazione fotografica acquisita agli atti. L'attore richiedeva quindi formale risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 9.590,36, come da preventivo di riparazione, sia alla in quanto competente in materia di fauna selvatica, sia alla CP_1
di IA quale gestore della strada provinciale ove occorreva il sinistro. Entrambi gli enti CP_3 negavano il ristoro richiesto dal danneggiato.
La responsabilità della e della emerge dall'omessa adozione di CP_1 Controparte_3 adeguate misure di prevenzione e controllo. La legge n. 157/1992 attribuisce alle Regioni la competenza in materia di gestione e tutela della fauna selvatica, nonché poteri di coordinamento e vigilanza sull'attività degli enti delegati;
alle Province spettano, invece, funzioni amministrative in materia protezione della fauna e gestione faunistico-venatoria. Nel caso di specie, il tratto della SP382 risultava privo di segnaletica e barriere di contenimento idonee, circostanza che integra profili di colpa pagina 2 di 11 per omissione in capo all'ente gestore.
Su tale analisi l'attore concludeva per la condanna della , ritenuta legittimata Controparte_3 passiva per l'omessa apposizione di idonea segnaletica e per la mancata manutenzione delle barriere di protezione atte a prevenire l'attraversamento della fauna selvatica, nonché della quale CP_1 titolare della competenza normativa e amministrativa in materia di tutela e gestione del patrimonio faunistico;
chiedeva pertanto di accertare la responsabilità solidale dei due enti nella causazione del sinistro del 24 ottobre 2019 occorso al sig. e di condannarli in solido al risarcimento Parte_1 dei danni subiti.
Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto in fatto e diritto dall'attore. In CP_1 particolare, evidenziava:
• in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163-bis c.p.c., poiché notificato in data 20.10.2020 con fissazione dell'udienza al 4.1.2021, in anticipo rispetto ai novanta giorni previsti dalla norma, dovendosi considerare quale giorno della notificazione quello in cui l'atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario.
• Nel merito, l'ente deduceva la carenza di legittimazione passiva, evidenziando che la L.
157/1992 e la L.R. Umbria n. 14/1994 attribuiscono alla esclusivamente funzioni di CP_1 programmazione, indirizzo e coordinamento in materia faunistico-venatoria, mentre le funzioni amministrative di gestione e attuazione spettano alle Province.
• Precisava, inoltre, che la strada del sinistro (SP 382) è di proprietà , sicché, ai sensi CP_4 degli artt. 14 e 37 del Codice della Strada, la manutenzione e la segnaletica competono all'ente proprietario, e non alla cui non è imputabile alcuna omissione in tal senso. CP_1
In via gradata, la contestava il quantum richiesto dall'attore. CP_1
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo e per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
La , costituitasi in giudizio deduceva come segue: Controparte_3
• In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente in favore esclusivo pagina 3 di 11 della unica competente in materia di gestione e tutela della fauna selvatica. CP_1
Richiamava la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentt. nn. 7969/2020,
12113/2020, 19101/2020 e ord. n. 20997/2020), secondo cui, nelle azioni di risarcimento danni da fauna selvatica ex art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta solo alla anche in CP_1 presenza di attività delegate ad altri enti. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'infondatezza della domanda per difetto di legittimazione passiva della e la condanna dell'attore alle CP_3 spese.
• Nel merito, ribadiva la totale assenza di responsabilità della , atteso che la gestione CP_3 della fauna e l'adozione di misure di contenimento e prevenzione spettano esclusivamente alla
Contestava la dedotta omissione di cautele e segnaletica, rilevando che il sinistro è CP_1 avvenuto su un tratto della S.P. 382 prossimo al centro abitato e illuminato, dove l'attraversamento di fauna costituisce evento eccezionale e imprevedibile, non tale da imporre l'apposizione di segnaletica specifica. Rilevava, inoltre, che, secondo la stessa prospettazione attorea, il conducente procedeva con prudenza, sicché la presenza di segnaletica non avrebbe evitato l'impatto. Invocava, in ogni caso, l'esimente del caso fortuito, trattandosi di condotta animale imprevedibile e inevitabile.
• Quanto alle domande risarcitorie, ne contestava la fondatezza e la prova, in assenza di documentazione idonea a dimostrare l'entità e la riconducibilità dei danni lamentati.
Concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in favore esclusivo della nel merito, per il rigetto della domanda attorea perché infondata e non CP_1 provata;
ed in via subordinata, per la liquidazione del danno nei limiti di quanto provato, tenuto conto dell'eventuale corresponsabilità della e del danneggiato, con vittoria di spese e onorari. CP_1
Valutata l'eccezione di nullità per difetto del termine minimo a comparire sollevata dalla CP_1
il Giudice la disattendeva, rilevando che entrambe le parti convenute si costituivano
[...] ritualmente in giudizio, articolando compiutamente le proprie difese anche nel merito. Veniva, invece, ritenuta ammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente nomina del dott. quale CTU. Le istanze istruttorie relative alla prova testimoniale e all'interrogatorio Persona_1 formale delle parti venivano dichiarate irrilevanti e inammissibili.
pagina 4 di 11 In data 30 settembre 2022 il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione, stimando il danno al veicolo dell'attore in complessivi € 4.231,44 oltre IVA.
L'attore, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, adeguava la domanda risarcitoria agli importi accertati dal perito nominato dal giudice.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. Nel caso di specie, si impone in via preliminare una puntuale disamina in ordine alla qualificazione giuridica della domanda attorea.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “rientra nei poteri officiosi del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile” (Cass., sez. III, 8 maggio 2015, n.
9294; Cass., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11805).
Il medesimo principio è stato di recente ribadito anche da successive pronunce (Cass., ord. n. 197 del
2025; Cass., n. 25987 del 2025), le quali, proprio con riferimento ad azioni risarcitorie per danni derivanti da fauna selvatica, hanno chiarito che il giudice può e deve procedere d'ufficio alla corretta qualificazione della domanda, senza che ciò comporti una sua modifica in senso sostanziale. La Corte ha rimarcato la distinzione tra la causa petendi in fatto, rappresentata dall'evento dannoso (nella specie, il sinistro cagionato da animale selvatico), e la causa petendi in diritto, concernente l'individuazione della norma giuridica che disciplina la fattispecie. Ne consegue che la diversa qualificazione giuridica della domanda non integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, bensì costituisce esercizio del potere-dovere del giudice di individuare la corretta disciplina giuridica applicabile al rapporto controverso, in ossequio al principio iura novit curia.
Pertanto, il giudice di merito, pur nel rispetto dei limiti segnati dal petitum e dalla causa petendi in fatto, può procedere, in via interpretativa, all'individuazione del corretto riferimento normativo, attribuendo alla domanda la qualificazione giuridica più congrua rispetto ai fatti allegati e dimostrati in giudizio.
Nel caso di specie, la formulazione delle domande risarcitorie proposte dall'attore non appare del tutto definita sotto il profilo della qualificazione giuridica del danno dedotto, risultando altresì priva di un espresso richiamo alle norme di diritto sostanziale poste a fondamento della pretesa.
pagina 5 di 11 Tuttavia, alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro, come emergente anche dal verbale di accertamento redatto dai Carabinieri della Stazione di Massa Martana, e considerato il tipo di evento dannoso, verificatosi a seguito dell'impatto con un animale selvatico, si ritiene necessario, ai fini della corretta sussunzione del fatto nella norma, prendere in esame la possibile concorrenza applicativa degli articoli 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), 2052 c.c. (danno cagionato da animale) e 2054
c.c. (responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli).
Tale valutazione si impone in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di danni provocati da fauna selvatica nell'ambito della circolazione stradale, la responsabilità può essere alternativamente o cumulativamente ricondotta sia all'art. 2052 c.c., in quanto la Pubblica
Amministrazione è tenuta alla custodia della fauna sul territorio, sia all'art. 2051 c.c., ove il sinistro risulti riconducibile ad un difetto di vigilanza o manutenzione della strada, sia infine all'art. 2054 c.c., in relazione al concorso di colpa del conducente.
2.2. Nella disamina della domanda occorre preliminarmente valutare il criterio di responsabilità applicabile nei confronti della La giurisprudenza civile, in tema di contenziosi CP_1 risarcitori per danni da fauna selvatica, aveva in passato qualificato la domanda ex art. 2043 c.c., fondandola sull'assenza di custodia, in conformità ad un orientamento che riteneva l'art. 2052 c.c. applicabile soltanto agli animali domestici. Tuttavia, con la pronuncia della Cassazione civile, Sez. III,
Ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020 è stata avviata una svolta giurisprudenziale: la Corte ha riconosciuto l'applicazione dell'art. 2052 c.c. anche agli animali selvatici, in particolare a quelli tutelati dalla Legge n. 157 del 1992, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato affidato alla tutela degli enti pubblici.
In tale prospettiva, la responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica è stata ricondotta nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., attribuendo all'ente pubblico competente l'onere di provare la causa liberatoria (il caso fortuito) per escludere la propria responsabilità.
Il Signor ha subito danni a seguito di una collisione con un animale selvatico mentre Parte_1 percorreva la strada provinciale S.P. 382. Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sin qui illustrata, la domanda risarcitoria va qualificata ai sensi dell'art. 2052 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da animali. La norma stabilisce un principio di responsabilità oggettiva, fondato sul pagina 6 di 11 presupposto che colui che ha la custodia o si serve dell'animale risponde dei danni da esso cagionati, salvo che provi il caso fortuito. Questo orientamento, come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020, si applica anche agli animali selvatici, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato affidato alla tutela degli enti pubblici, superando definitivamente la precedente impostazione che richiedeva la custodia attiva per configurare tale responsabilità. Alla luce di questo principio, appare evidente che il soggetto passivo della responsabilità debba essere individuato nella
Infatti, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni funzioni di gestione, CP_1 programmazione e controllo del patrimonio faunistico, conferendo loro l'onere di curare la protezione e la regolamentazione della fauna selvatica sul territorio regionale. In questo contesto, l'ente pubblico è chiamato a svolgere una funzione di tutela collettiva, assumendo una posizione di responsabilità nei confronti di coloro che si trovino incidentalmente esposti al rischio derivante dalla presenza di animali selvatici sulle strade pubbliche. La giurisprudenza più recente, tra cui l'ordinanza n. 25987 del 24 settembre 2025 della Corte di Cassazione, ha ribadito che la legittimazione passiva spetta all'ente regionale, poiché questi è titolare della gestione del patrimonio faunistico e delle relative misure preventive;
tale responsabilità si configura in modo oggettivo e non è necessario dimostrare colpa, salvo la possibilità per l'ente di provare il caso fortuito. La funzione della dunque, non si CP_1 limita ad un ruolo formale di custodia o controllo, ma comporta l'assunzione di un obbligo concreto e operativo di prevenzione dei rischi derivanti dalla fauna selvatica. La mancanza di tali misure o l'inadeguatezza delle stesse integra il presupposto della responsabilità oggettiva, in quanto l'ente non ha adempiuto al dovere di tutela imposto dalla legge. L'ente regionale, in quanto titolare della gestione normativa e amministrativa della fauna selvatica, mantiene piena responsabilità oggettiva per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di gestione e prevenzione. In questo senso, l'ordinanza n. 25987/2025 ribadisce che la non può esimersi dal risarcimento appellando a mere deleghe CP_1 operative o responsabilità di enti minori, e che il danneggiato non è tenuto a dimostrare colpe specifiche dell'ente, ma soltanto l'evento dannoso e il nesso causale con l'animale (sempre in tal senso copiosa la giurisprudenza ex plurmis Corte di Cassazione n. 197/2025, n. 18817/2024).
Pertanto, la risulta soggetto passivo della responsabilità civile, chiamata a rispondere CP_1 in via oggettiva dei danni subiti dall'attore, salvo la prova rigorosa del caso fortuito, che nel presente giudizio non è stata fornita. L'analisi complessiva delle circostanze, la giurisprudenza consolidata e le pagina 7 di 11 norme di riferimento impongono dunque l'accoglimento della domanda risarcitoria, riconoscendo la piena responsabilità della come ente gestore e tutore del patrimonio faunistico. CP_1
2.3. Nel caso in esame assume rilievo anche la qualificazione della fattispecie nella quale inquadrare la domanda attorea verso la , quale proprietaria e gestore della strada provinciale Controparte_3 interessata. La collisione subita dall'attore è avvenuta su un tratto di strada provinciale sprovvisto di adeguate protezioni di contenimento della fauna e di idonea segnaletica di avvertimento della possibile presenza di animali selvatici sulla carreggiata.
Occorre, pertanto, richiamare l'art. 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La giurisprudenza di legittimità conferma che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva, risultando sufficiente la presenza di due presupposti: che vi sia la “cosa” in custodia, e che tale “cosa” sia causa del danno, mentre spetta al custode l'onere liberatorio del caso fortuito, (Cassazione civile, Sentenza n. 11152, 27 aprile 2023).
In materia di strade pubbliche, l'ente proprietario o gestore può essere qualificato custode della sede stradale, assumendo l'obbligo di vigilanza, manutenzione e segnalazione degli eventuali pericoli
(buche, ostacoli, segnaletica mancante) che si generino nel normale uso della strada.
Alla luce di tali coordinate, va dunque verificato se nella fattispecie siano sussistenti, in capo alla
, elementi tali da qualificare la strada provinciale come «cosa in custodia» ai sensi dell'art. CP_3
2051 c.c., e se sia stata omessa una adeguata misura di sicurezza/segnaletica/protezione della fauna selvatica, tale da configurare una responsabilità concorrente da parte dell'ente.
Dalla documentazione risultano i seguenti elementi fattuali: (i) la strada è di proprietà/gestione della
; (ii) il tratto in questione era sprovvisto di adeguate protezioni di contenimento Controparte_3 della fauna e di idonea segnaletica di avvertimento circa la possibile presenza di animali selvatici sulla carreggiata.
Per quanto riguarda la prevedibilità o meno della presenza di cinghiali in prossimità del centro abitato di Todi, luogo ove è occorso il sinistro questa può considerarsi circostanza se non nota quantomeno conoscibile, sia per i luoghi notoriamente agresti ove è avvenuto il fatto sia per la presenza ormai acclarata e più volte denunciata di cinghiali, anche nei centri abitati, dei comuni Umbri. Tanto è vero che è sufficiente una semplice ricerca telematica per avere notizia, proprio nel Comune di Todi, di pagina 8 di 11 segnalazioni circa la presenza di cinghiali con richiesta ai competenti servizi per interventi urgenti per il contenimento di tale fauna. Questa situazione di fatto, segnalata, conosciuta e prevedibile, integra un concreto livello di conoscenza del pericolo da fauna selvatici nel tratto in esame.
Nella specie, dunque, si configura che l'ente proprietario/gestore della strada abbia avuto piena disponibilità della sede stradale (potere di custodia e vigilanza) e che fosse in concreto consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della presenza frequente di cinghiali nella zona, anche in prossimità del centro abitato. In queste condizioni, la mancata installazione di protezioni efficaci e l'assenza di segnaletica specifica configurano un'omissione della diligenza richiesta nell'esercizio della custodia della strada, rendendo idonea l'applicazione dell'art. 2051 c.c..
In particolare, la giurisprudenza ha già ritenuto che in ipotesi di attraversamento da parte di fauna selvatica di carreggiata autostradale, la responsabilità dell'ente custode (società concessionaria) possa essere configurata ex art. 2051 c.c., allorché l'evento fosse prevedibile e non fosse stato adottato un sistema di protezione o segnalazione idoneo.
Nel giudizio che qui si decide, tutte le condizioni vanno ritenute sussistenti: la aveva la tutela CP_3 della sede stradale, la fauna era nota nella zona, la protezione/segnaletica mancava. Ne consegue che la domanda attorea diretta nei confronti della può essere accolta nella misura in cui si Controparte_3 dimostri il nesso causale tra la condizione della strada (assenza di protezioni e segnaletica) e il sinistro.
In tale prospettiva, anche l'ente provincia va ritenuto responsabile, in concorso, ai sensi dell'art. 2051
c.c., pur non venendo meno la rilevanza dell'art. 2052 c.c. nei confronti della CP_1
2.4. Il sinistro risulta pacificamente riconducibile all'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un esemplare di fauna selvatica (cinghiale), come attestato dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo e dalle fotografie allegate, che riproducono lo stato dei luoghi, la presenza a terra delle carcasse degli animali, e i danni materiali riportati dal veicolo.
Ai fini dell'art. 2052 c.c., tenendo a mente che la responsabilità per i danni cagionati da animali, ivi compresi quelli appartenenti alla fauna selvatica, grava sulla quale ente titolare delle funzioni CP_1 di tutela e gestione del patrimonio faunistico, ed è di natura oggettiva, richiedendo al danneggiato la sola prova del danno e del nesso eziologico con la condotta dell'animale, mentre grava sull'amministrazione la prova liberatoria del caso fortuito (Cass. civ., Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21427;
pagina 9 di 11 Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2021, n. 19877).
Parimenti, ove la responsabilità sia invocata nei confronti dell'ente proprietario o gestore della strada, trova applicazione l'art. 2051 c.c., che impone all'ente custode di rispondere dei danni derivanti dalle condizioni della cosa in custodia, e in particolare dalla mancanza di cautele, segnaletica o barriere idonee a prevenire prevedibili situazioni di pericolo (Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2017, n. 11785).
Anche in tal caso, la prova liberatoria grava sul custode, che può esimersi da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Nel caso in esame, né la né la hanno assolto l'onere probatorio CP_1 Controparte_3 loro incombente: nessuna delle due amministrazioni ha fornito elementi idonei a dimostrare che l'evento sia stato determinato da un fatto del tutto eccezionale, imprevedibile e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito.
Deve dunque ritenersi provato che il nesso causale tra l'evento dannoso e l'attraversamento dell'animale selvatico è stato integralmente dimostrato dal danneggiato mediante il verbale dei
Carabinieri e le fotografie prodotte, documentazione che non ha trovato smentita o confutazione da parte dei convenuti. Parimenti, nessuna prova è stata offerta circa una condotta imprudente del conducente.
In base a tali considerazioni, deve concludersi che l'evento non può qualificarsi né imprevedibile né inevitabile, sicché la e la IA devono ritenersi responsabili in via CP_1 CP_3 solidale del danno subito dall'attore.
2.5. Quanto alla quantificazione del danno si ritengono attendibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal perito nominato in corso di causa, la cui relazione ha accertato Persona_1 che il veicolo di proprietà dell'attore, Opel Corsa CDTI, targa EM335BX, a seguito dell'impatto con l'animale selvatico (il cinghiale) verificatosi in data 24 ottobre 2019, ha subito un urto tangenziale antero-posteriore al lato sinistro, con interessamento della portiera sinistra, determinando danni materiali rilevanti alla carrozzeria e alle componenti meccaniche laterali. La spesa necessaria per il ripristino dei danni veniva quantificata dal consulente in € 4.231,44 oltre IVA, valore che il Tribunale ritiene congruo e conforme ai prezzi di mercato.
pagina 10 di 11 3. Le spese di lite seguono la soccombenza degli enti convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia in accordo ai parametri medi dello scaglione di riferimento in considerazione della complessità in fatto e diritto della controversia e considerate le fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
ACCOGLIE la domanda dell'attore proposte nell'intestato procedimento, per l'effetto,
CONDANNA la in persona del Presidente pro tempore, in solido con la CP_1 CP_3
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento della somma di € 4.231,44 oltre IVA,
[...] oltre interessi dalla richiesta al saldo, a titolo di risarcimento danni in favore del Signor
[...]
Parte_1
CONDANNA gli enti convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano, per compensi, in € 2.552,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Spoleto, 29 ottobre 2025
Il giudice
LB NI
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