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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7747/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. NASO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa Per_1
RESISTENTE OGGETTO: Personale della scuola- Graduatorie supplenze
I Con ricorso depositato in data 20/09/2024 il sig. Parte_1 premesso di essere inserito nelle graduatorie GPS della provincia di Torino nella II fascia per la classe di concorso B 016- Laboratori di Scienze e Tecnologie informatiche (posizione n. 107, punteggio 75) e nella Graduatoria Unica Incrociata per il Sostegno (posizione n. 4178, punteggio 75), chiede l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione di un contratto a tempo determinato di durata annuale per l'a.s. 2023/2024 in una delle sedi di preferenza espresse in domanda, e la condanna del convenuto ad attribuirgli il Controparte_1 punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 112/2022, nonché al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari a € 21.491,33.
II Resiste in giudizio il convenuto , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avversarie domande sul presupposto che il ricorrente abbia partecipato al primo turno di nomina senza ottenere l'incarico e sia stato correttamente considerato rinunciatario.
III Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
III.1 L'art. 12 della O.M. n. 112/2022, disciplinante il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante modalità informatizzata, dispone ai commi 3, 4 e 10:
“3. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (…).
10. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”;
IV Ad avviso del convenuto, l'aspirante che non abbia indicato la CP_1 disponibilità ad assumere incarichi in tutte le sedi deve essere ritenuto rinunciatario, nel caso in cui alla prima chiamata non vi siano posti liberi nelle sedi per le quali ha espresso preferenza;
conseguentemente, in caso di disponibilità successiva alla prima chiamata di posti in una delle sedi per cui ha espresso preferenza, lo stesso non potrebbe essere più chiamato, dovendo l'amministrazione assegnare il posto, previo scorrimento della graduatoria, ad aspiranti con punteggio inferiore.
IV.1 Nel caso di specie, il ricorrente – convocato per il primo turno di chiamata – non aveva ottenuto l'incarico per mancanza di disponibilità nelle sedi indicate come preferenze;
tali sedi si erano rese disponibili per le convocazioni successive, dalle quali il ricorrente era stato escluso in quanto considerato rinunciante, e le nomine erano state attribuite a docenti con posizione in graduatoria e punteggio inferiori.
V Ciò premesso, la questione ermeneutica oggetto di causa è stata già affrontata e risolta da questo stesso Tribunale di Torino con sentenza n. 743/2023, i cui passaggi motivazionali salienti appare opportuno riportare per esteso:
«l'interpretazione data dal all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti CP_1 non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. Secondo il , il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 CP_1 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza,
l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.
Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la CP_1 lettera della norma citata ove si afferma che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4).
Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del
Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il ricorrente non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario.
Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale.
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo CP_1 del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logicogiuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il ricorrente non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove CP_1 considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il ricorrente.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del
(di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli CP_1 aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1 provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al contrario, gli aspiranti CP_1 come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.
Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal , poiché per i candidati, come il ricorrente, non CP_1 vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale. Se il avesse considerato il *** CP_1 rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola TOMM7140E Casa
Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa ***, collocata in posizione deteriore in graduatoria.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023, detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato.
Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il ricorrente, CP_1 per dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola TOMM7140E Casa
Circondariale Le Vallette, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente. Il ricorrente ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ***) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come prima;
l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal convenuto”. CP_1
VI In senso conforme si è anche espresso Tribunale Torino n. 1393 del 5/7/2023, evidenziando, fra l'altro, che nel sistema antecedente all'informatizzazione della procedura di assegnazione delle docenze a termine il candidato presentasse domanda di inserimento in graduatoria senza indicare alcuna preferenza, e la scelta avveniva “in presenza” nella piena consapevolezza di quali fossero le sedi disponibili al momento della scelta stessa, cosicché il rifiuto di ricevere alcuna delle sedi disponibili faceva sì che il candidato non fosse più convocato); l'attuale sistema informatizzato, invece, equipara l'omessa indicazione della preferenza alla rinuncia, laddove la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria (e la relativa indicazione delle preferenze) avviene in un momento in cui non sono noti al candidato i posti disponibili non potendo il singolo candidato conoscere quali sedi saranno scelte dai candidati con punteggio superiore al suo.
VII In ragione di quanto precede, pacifico essendo che il ricorrente non ha ottenuto la nomina per l'a.s. 2024/2025 con il primo Bollettino delle nomine, e che con il secondo Bollettino sono state assegnate supplenze presso sedi di preferenza indicate dal a docenti aventi un punteggio inferiore, si accerta e dichiara Pt_1 che il predetto ricorrente aveva diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso B 016 nell'a.s. 2024/2025.
VII.1 Non è tuttavia insignificante, sotto il profilo risarcitorio (ex artt. 2056, 1227
c. 2 cod. civ.), che il prof. dal 12/09/2024 abbia svolto attività di Pt_1 supplente a tempo pieno (come risulta dallo stato matricolare: doc. 9 memoria difensiva), e che abbia rinunciato all'incarico offertogli su posto di sostegno in occasione dell'ottavo turno di nomina, con decorrenza dal 18/10/2024 sino al termine delle attività scolastiche (doc. 7 memoria difensiva).
VII.2 Conclusivamente, il deve essere Controparte_1 condannato a riconoscere al prof. il punteggio corrispondente al servizio Pt_1 non prestato, ed a risarcire il danno cagionatogli in misura corrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe incamerato dall'01/09/2024 al 12/09/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994 sino al saldo. VIII Le spese di lite (liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario) sono poste a carico di parte convenuta nella misura di un terzo (e compensate per i restanti due terzi), tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria (quantificata in ricorso in € 21.491,33) e del fatto che il ricorrente ha taciuto circostanze essenziali ai fini della liquidazione del danni, quale il conseguimento di incarichi di supplenza sin da mese di settembre
2024.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
accerta che aveva diritto all'attribuzione di un incarico a tempo Parte_1 determinato annuale nell'a.s. 2024/2025 per la classe di concorso B 016;
dichiara tenuto e condanna il a riconoscere a Controparte_1
il punteggio corrispondente al servizio non prestato nell'a.s. Parte_1
2024/2025 ed a risarcire il danno in misura corrispondente alle retribuzioni perdute dall'01/09/2024 al 12/09/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite nella misura di un terzo, spese che per tale quota liquida in €
750,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese per i restanti due terzi.
Così deciso in Torino, l' 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7747/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. NASO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa Per_1
RESISTENTE OGGETTO: Personale della scuola- Graduatorie supplenze
I Con ricorso depositato in data 20/09/2024 il sig. Parte_1 premesso di essere inserito nelle graduatorie GPS della provincia di Torino nella II fascia per la classe di concorso B 016- Laboratori di Scienze e Tecnologie informatiche (posizione n. 107, punteggio 75) e nella Graduatoria Unica Incrociata per il Sostegno (posizione n. 4178, punteggio 75), chiede l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione di un contratto a tempo determinato di durata annuale per l'a.s. 2023/2024 in una delle sedi di preferenza espresse in domanda, e la condanna del convenuto ad attribuirgli il Controparte_1 punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'O.M. n. 112/2022, nonché al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari a € 21.491,33.
II Resiste in giudizio il convenuto , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avversarie domande sul presupposto che il ricorrente abbia partecipato al primo turno di nomina senza ottenere l'incarico e sia stato correttamente considerato rinunciatario.
III Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
III.1 L'art. 12 della O.M. n. 112/2022, disciplinante il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante modalità informatizzata, dispone ai commi 3, 4 e 10:
“3. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (…).
10. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”;
IV Ad avviso del convenuto, l'aspirante che non abbia indicato la CP_1 disponibilità ad assumere incarichi in tutte le sedi deve essere ritenuto rinunciatario, nel caso in cui alla prima chiamata non vi siano posti liberi nelle sedi per le quali ha espresso preferenza;
conseguentemente, in caso di disponibilità successiva alla prima chiamata di posti in una delle sedi per cui ha espresso preferenza, lo stesso non potrebbe essere più chiamato, dovendo l'amministrazione assegnare il posto, previo scorrimento della graduatoria, ad aspiranti con punteggio inferiore.
IV.1 Nel caso di specie, il ricorrente – convocato per il primo turno di chiamata – non aveva ottenuto l'incarico per mancanza di disponibilità nelle sedi indicate come preferenze;
tali sedi si erano rese disponibili per le convocazioni successive, dalle quali il ricorrente era stato escluso in quanto considerato rinunciante, e le nomine erano state attribuite a docenti con posizione in graduatoria e punteggio inferiori.
V Ciò premesso, la questione ermeneutica oggetto di causa è stata già affrontata e risolta da questo stesso Tribunale di Torino con sentenza n. 743/2023, i cui passaggi motivazionali salienti appare opportuno riportare per esteso:
«l'interpretazione data dal all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti CP_1 non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. Secondo il , il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 CP_1 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza,
l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.
Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la CP_1 lettera della norma citata ove si afferma che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4).
Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del
Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il ricorrente non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario.
Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale.
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo CP_1 del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logicogiuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il ricorrente non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove CP_1 considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il ricorrente.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del
(di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli CP_1 aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1 provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al contrario, gli aspiranti CP_1 come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.
Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal , poiché per i candidati, come il ricorrente, non CP_1 vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale. Se il avesse considerato il *** CP_1 rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola TOMM7140E Casa
Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa ***, collocata in posizione deteriore in graduatoria.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023, detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato.
Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il ricorrente, CP_1 per dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola TOMM7140E Casa
Circondariale Le Vallette, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente. Il ricorrente ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ***) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come prima;
l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal convenuto”. CP_1
VI In senso conforme si è anche espresso Tribunale Torino n. 1393 del 5/7/2023, evidenziando, fra l'altro, che nel sistema antecedente all'informatizzazione della procedura di assegnazione delle docenze a termine il candidato presentasse domanda di inserimento in graduatoria senza indicare alcuna preferenza, e la scelta avveniva “in presenza” nella piena consapevolezza di quali fossero le sedi disponibili al momento della scelta stessa, cosicché il rifiuto di ricevere alcuna delle sedi disponibili faceva sì che il candidato non fosse più convocato); l'attuale sistema informatizzato, invece, equipara l'omessa indicazione della preferenza alla rinuncia, laddove la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria (e la relativa indicazione delle preferenze) avviene in un momento in cui non sono noti al candidato i posti disponibili non potendo il singolo candidato conoscere quali sedi saranno scelte dai candidati con punteggio superiore al suo.
VII In ragione di quanto precede, pacifico essendo che il ricorrente non ha ottenuto la nomina per l'a.s. 2024/2025 con il primo Bollettino delle nomine, e che con il secondo Bollettino sono state assegnate supplenze presso sedi di preferenza indicate dal a docenti aventi un punteggio inferiore, si accerta e dichiara Pt_1 che il predetto ricorrente aveva diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale nella classe di concorso B 016 nell'a.s. 2024/2025.
VII.1 Non è tuttavia insignificante, sotto il profilo risarcitorio (ex artt. 2056, 1227
c. 2 cod. civ.), che il prof. dal 12/09/2024 abbia svolto attività di Pt_1 supplente a tempo pieno (come risulta dallo stato matricolare: doc. 9 memoria difensiva), e che abbia rinunciato all'incarico offertogli su posto di sostegno in occasione dell'ottavo turno di nomina, con decorrenza dal 18/10/2024 sino al termine delle attività scolastiche (doc. 7 memoria difensiva).
VII.2 Conclusivamente, il deve essere Controparte_1 condannato a riconoscere al prof. il punteggio corrispondente al servizio Pt_1 non prestato, ed a risarcire il danno cagionatogli in misura corrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe incamerato dall'01/09/2024 al 12/09/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994 sino al saldo. VIII Le spese di lite (liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario) sono poste a carico di parte convenuta nella misura di un terzo (e compensate per i restanti due terzi), tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria (quantificata in ricorso in € 21.491,33) e del fatto che il ricorrente ha taciuto circostanze essenziali ai fini della liquidazione del danni, quale il conseguimento di incarichi di supplenza sin da mese di settembre
2024.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
accerta che aveva diritto all'attribuzione di un incarico a tempo Parte_1 determinato annuale nell'a.s. 2024/2025 per la classe di concorso B 016;
dichiara tenuto e condanna il a riconoscere a Controparte_1
il punteggio corrispondente al servizio non prestato nell'a.s. Parte_1
2024/2025 ed a risarcire il danno in misura corrispondente alle retribuzioni perdute dall'01/09/2024 al 12/09/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite nella misura di un terzo, spese che per tale quota liquida in €
750,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese per i restanti due terzi.
Così deciso in Torino, l' 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Gian Luca Robaldo