Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 15/04/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01668/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cliniche Gavazzeni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Marina 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Carla Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
nei confronti
Istituto Stomatologico Italiano Soc. Coop. Sociale - Onlus, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1);
- nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Bergamo di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc. 2), nella parte in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) relativamente all’obiettivo ambulatoriale legato alle “soglie di garanzia”,
non è prevista la compensabilità tra gruppi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo; iii) è previsto un obiettivo ambulatoriale correlato al rispetto dei “tempi di attesa PNGLA”; iv) è previsto un obiettivo di ricovero per “Miglioramento del boarding di PS per i pazienti ricoverati e/o trasferiti anche attraverso l’aumento dei ricoveri in area medica”.
B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti:
- in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”:
i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”;
ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%;
iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre
prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso);
iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”;
- in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale;
C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti:
- della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale che eroga prestazioni sanitarie sulla base di un contratto stipulato con l’Agenzia di tutela della salute competente per territorio.
Con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti la ricorrente impugna gli atti di programmazione del servizio sanitario regionale della Regione Lombardia contenenti i criteri per l’assegnazione delle risorse spettanti a ciascun erogatore indicati in epigrafe.
La Regione Lombardia si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
I difensori delle parti, con avviso di Segreteria spedito e ricevuto il 5 febbraio 2026, sono stati informati della fissazione del ricorso, ai sensi dell’art. 72 bis, comma 1, cod. proc. amm. “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”.
Il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale all’odierna Camera di consiglio del 13 aprile 2026, ha rappresentato che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Tenuto conto di quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso ed i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione in rito della controversia ed il limitato svolgimento di attività defensionale della parte resistente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN EL |
IL SEGRETARIO