Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 24/02/2026, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06369/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6369 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale genitore del minore, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Mangiapia, Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio TI Regionale per la Campania, Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS- di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di attribuzione del numero di ore di sostegno per l’a.s. 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS- del 10/10/2024 con il quale il Dirigente TI dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione al minore -OMISSIS- di n. 11 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (11 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (22 ore settimanali).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore il 31\1\2025:
annullamento previa sospensiva del p.e.i. redatto per l''a.s. 2024-2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio TI Regionale per la Campania e Circolo Didattico Na-OMISSIS--OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente è genitore, esercente la responsabilità del piccolo -OMISSIS-, che per l’a.s. 2024/2025 frequenta la-OMISSIS-dell’I.C.S. “-OMISSIS-”. Si precisa che il piccolo -OMISSIS- svolge una frequenza scolastico effettiva di n. 22 ore settimanali.
Ai sensi dell’art. 4 L. 05/02/1992 n. 104, -OMISSIS- è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) con la seguente diagnosi “ritardo degli apprendimenti in soggetto operato di trasposizione dei grandi vasi in trattamento riabilitativo logopedia + PSM”. 3. Al minore, sottoposto a visita presso l’A.S.L. -OMISSIS- – Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile di competenza ( all. 3 del ric.), in sede di redazione della Diagnosi Funzionale (02/02/2021), è stata riscontrata la necessità di sostegno scolastico specializzato “con rapporto in deroga per gravità”
Il deducente lamenta che a causa di tale patologia il minore ha necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alle sue patologie, ma l’Istituto TI resistente, nonostante la sussistenza della grave patologia, ha riconosciuto un sostegno di 12,5 ore, (giusto provvedimento PEI per l’a.s. 2024/25 prot.-OMISSIS-), che sono da ritenersi assolutamente inadeguate, non solo rispetto all’orario effettivo di frequenza, ovvero 40 ore settimanali, ma soprattutto rispetto alla patologia da cui è affetta la minore. Vieppiù, nel verbale GLO redatto in data 19/06/2024 è richiesta l’assegnazione di un’insegnante di sostegno per 25 ore.
Con provvedimento di attribuzione del numero di ore di sostegno per l’a.s. 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS- del 10/10/2024, che in questa sede si impugna, il Dirigente TI dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha assegnato all’alunno -OMISSIS- solo 11 ore di sostegno settimanali a fronte di una frequenza scolastica di n. 22 ore settimanali.
il ricorrente con i motivi aggiunti presentati il 31\1\2025:
gravava, previa sospensiva, anche il P.E.I. redatto per l''a.s. 2024-2025 nella parte in cui assegna al minore disabile 12 ore di sostegno scolastico. In particolare, nella sezione 9 del P.E.I. (pagina n. 10) è presente la tabella dell’orario settimanale, nella quale sono indicate le 12 ore di sostegno scolastico assegnate al minore per cui è causa;
Rammentato che la Sezione, con Ordinanza -OMISSIS- del 20 marzo 2025, accoglieva la domanda cautelare motivando diffusamente la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto del minore per cui è causa statuendo,
“che l’Istituto TI intimato debba provvedere:
a conformare il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico, oggetto dei motivi aggiunti, e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico (22 ore) e con rapporto in deroga 1:1, come richiesto dal citato PEI, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore (11), in considerazione della situazione di handicap dello stesso e di quant’altro sopra rilevato”.
La causa perveniva alla camera di consiglio del 8 ottobre 2025 2025 per la verifica dell’adempimento al dictum cautelare, nonché per il regolamento delle spese della fase;
Rilevato che con note d’udienza del 6 ottobre 2025 il procuratore costituito per il ricorrente rappresentava al Collegio che in data 20/03/2025 è stata pubblicata Ordinanza Cautelare n. -OMISSIS- che nel mese di febbraio dell’anno 2025 l’Ordinanza Cautelare è stata ottemperata dall’amministrazione e l’istituto scolastico ha provveduto successivamente alla pubblicazione di essa ad assegnare al minore un insegnante di sostegno per tutto il tempo scuola. Dunque, solo in virtù dell’Ordinanza Cautelare il minore ha potuto godere del sostegno scolastico per l’intero orario scolastico. Per tale motivo, alla luce della soccombenza dell’amministrazione resistente, la difesa si oppone alla compensazione delle spese. Con il richiamato atto si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e si chiede la condanna alle spese dell’amministrazione in favore dei procuratori costituiti.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare che attribuiva alla minore 22 ore si sostegno scolastico settimanale.
Ritenuto che gli impugnati provvedimenti recanti assegnazione al minore per cui è controversia, di un numero inadeguato di ore di sostegno, risultano carenti di motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dal minore e alla necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorato alla sola considerazione dei vincoli imposti all’organico di diritto e dell’eventuale assegnazione di posti in deroga;
Considerato, conseguentemente, che la proposizione del ricorso, notificato il 6 dicembre 2024 e depositato il 12 dicembre 2024, ha all’evidenza avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione al minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero stabilito con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le Amministrazione scolastiche resistenti, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1200,00 (milleduecento) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Gabriella Mangiapia, antistataria ex art. 93, c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.