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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8798/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8798/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO DARIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 577, 64014 MARTINSICURO presso il difensore avv. DI
MATTEO DARIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO DARIO, Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 577, 64014 MARTINSICURO presso il difensore avv. DI
MATTEO DARIO
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI NICOLA
[...] P.IVA_2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE 25, 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
RINALDI NICOLA VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011 e Parte_1 Parte_2
impugnavano l'Ordinanza-ingiunzione n° PG/2023/96032 del 01/06/2023 (e non SINADOC n°
36727/2022), emessa da , e notificata in pari data con la quale ai Controparte_1
ricorrenti, il in qualità di trasgressore e in qualità di responsabile Pt_1 Parte_2
solidale, veniva ingiunto di pagare la somma di € =3.000,00= “per non aver osservato le prescrizioni impartite dall'Autorità competente con atto : Det.n. AMB-2021- CP_1 Parte_3
5952 del 25/11/2021 i cui dettagli sono riportati nel verbale citato”.
I ricorrenti, nell'ordine, chiedevano la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per i seguenti motivi:
1) INESISTENTE NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE;
2) NULLITÀ DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 18,
COMMA 2°, LEGGE N. 689/1981 E DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990;
3) INFONDATEZZA, NEL MERITO, DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA.
In subordine, i ricorrenti chiedevano l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Si costituiva l'amministrazione convenuta contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente l'inesistenza della notificazione. In particolare, viene contestato che “l'atto opposto è stato solo comunicato a mezzo p.e.c. alla società il Parte_2
01.06.20231, quale obbligata in solido, mentre al Sig. personalmente, quale trasgressore, non è Parte_1
stato notificato o comunicato alcun provvedimento” e che la p.e.c. inoltrata alla sola società “non può essere elevata al rango di notificazione telematica, essendo priva di tutti gli elementi sostanziali, ancor prima che formali, previsti dalla legge (generalità del soggetto che provvede alla notificazione al fine di verificarne legittimazione e poteri, relata di notifica...)”.
L'eccezione è infondata. Ciò che viene contestato non è l'inesistenza dell'atto irritualmente notificato né la non conformità dell'atto notificato a quello originale ma solo la nullità della notifica.
Prima di tutto deve rilevarsi come la notifica non possa essere ritenuta inesistente. Non vi è alcuna norma che stabilisca che nella p.e.c. debba apparire la dicitura notifica in quanto è sufficiente, per la regolarità della stessa, il rispetto della normativa sulle modalità tecniche, nel caso di specie rispettate.
In ogni caso, nella p.e.c. era chiaramente indicato l'oggetto “(Prot. num. 96032/2023 del 01/06/2023
alle ore 10:55) 2466/2022 DEL 18/10/2022 - AIA - A CARICO DI IN TO Pt_4
(TRASGRESSORE) E (SOLIDALE) ELEVATO DA Parte_2 CP_2 pagina 2 di 14 ” e era altresì Controparte_3
allegata l'ordinanza-ingiunzione onde per cui bastava aprirla per comprendersi che si trattava di una notifica del provvedimento. A pagina 1 del provvedimento, dopo l'ingiunzione, appare la seguente dicitura: “entro il trentesimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento […] può essere fatta opposizione mediante ricorso, da presentarsi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Da tale dicitura può dedursi chiaramente, o comunque usando l'ordinaria diligenza, che si trattasse della notifica del provvedimento.
Quanto alle generalità del soggetto che provvede alla notificazione viene indicato l'indirizzo istituzionale “ t” onde per cui i ricorrenti avrebbero comunque la possibilità di Email_1
verificarne la provenienza. Non solo nel testo della mail compare il nominativo dell'ente ( CP_1
). Era Controparte_4
pertanto sufficiente fare una ricerca sul sito dell o digitare l'indirizzo su di un motore di CP_1
ricerca per verificare che la mail proveniva da in quanto l'indirizzo mail utilizzato rientra fra CP_1
quelli istituzionali dell'ente.
Rilevato pertanto che non può ritenersi la notifica inesistente ancorché fosse rinvenibile una qualche forma di nullità, vizio comunque insussistente, la nullità potrebbe essere sanata col raggiungimento dello scopo. Deve infatti rilevarsi come l'ordinanza-ingiunzione sia comunque giunta nella sfera di conoscibilità dei ricorrenti i quali, infatti, l'hanno tempestivamente impugnata. Nel caso di specie, pertanto, “trova pertanto applicazione il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell'art. 156,
terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 7665/2016; Cass. n. 20625/2017; Cass. n. 27561/2018; Cass. n. 24568/2018)” (Cass.
civ., Sez. Trib., ord. n° 7719/2025; Cass. civ., Sez. Trib., sent. n° 16846/2024; Cass. civ., sez. II, ord. n°
16778/2023 in Responsabilità Civile e Previdenza 2023, 6, 2082 in materia di notifiche digitali).
Quanto all'asserita mancata notifica al trasgressore deve rilevarsi come sia stato Parte_1
affermato che “ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. 15 novembre
2011, n. 23875; Cass. 5 luglio 1997, n. 6055; Cass. 29 aprile 1994, n. 4172). pagina 3 di 14 Ora, dalla documentazione prodotta (doc.
1-bis fasc. parte ricorrente) risulta che l'ordinanza-
ingiunzione sia stata notificata all'indirizzo p.e.c. di nella persona del suo Parte_2
legale rappresentante, che è il sig. , ed a in proprio quale trasgressore. Parte_1 Parte_1
Ciò si evince chiaramente dall'oggetto della p.e.c. in cui si legge: “[…] A CARICO DI IN
TO (TRASGRESSORE) E (SOLIDALE) […]”. Parte_2
Quanto all'eccepita nullità per carenza di motivazione l'eccezione non può essere accolta. Deve
prima di tutto ritenersi non necessaria l'allegazione del verbale. L'art. 3 della L. n° 241/1990, rubricato
“Motivazione del provvedimento”, al comma 3 stabilisce che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”. Ora, la differenza tra rendere disponibile un atto e allegarlo è del tutto evidente in quanto mentre nel primo caso si richiede un onere allo stesso soggetto interessato, il quale deve attivarsi per farne richiesta essendovi per la pubblica amministrazione un obbligo di indicazione dell'atto presupposto, nel secondo caso tale obbligo sussisterebbe. La legge ha però posto a carico della pubblica amministrazione il solo onere di indicare l'atto presupposto e, eventualmente, di metterlo a disposizione dell'interessato ne faccia richiesta. La Suprema Corte fin dalla sentenza n° 18469/2014 ha già chiarito che “in tema di procedimento amministrativo è sufficiente, ai fini del rispetto del precetto posto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato per relationem, non essendo in tal caso l'Amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (in termini, Cass. 17730/20, Cass. 17569/21)” (Cass. civ., sez. II,
sent. n° 27975/2022) essendo pertanto solo necessario “la puntuale individuazione dell'atto stesso tramite l'indicazione dei suoi estremi” (Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIII, sent. n°
3276/2019 in Redazione Giuffrè 2019).
Nel caso di specie i ricorrenti erano in possesso del verbale tanto che gli stessi hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della l. n° 689/1981 (vedasi doc. da 6 a 9 prodotti dai ricorrenti). Nel
caso di specie nell'ordinanza-ingiunzione vie precisamente indicato il verbale in cui sono presenti le contestazioni sollevate ai ricorrenti. A pagina 1 dell'ordinanza-ingiunzione si legge infatti: “il
Responsabile 1 dell'Unità Supporto giuridico di
[...]
per la violazione amministrativa contestata di cui al Parte_5 pagina 4 di 14 verbale di accertamento n.2466/2022 del 18/10/2022 redatto dai Tecnici CP_1 Parte_6
Distretto - Sede di San Giorgio di Piano”.
[...] CP_3 CP_3
Il rimando al verbale, e quindi a quanto nello stesso contenuto, è pertanto sufficiente per motivare l'atto. Nel verbale viene precisamente indicato:
- la condotta illecita: “[…] i sottoscritti Operatori […] nell'ambito Parte_7
dell'ispezione AIA programmata hanno accertato quanto segue (cfr. Rapporto ispettivo ARPAE-APAM
PG/2022/154541):
1. I controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini E1 e E7 non erano funzionanti in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del
25/11/2021) al punto D.
3.4 del piano di monitoraggio - tabella 9 che indica il monitoraggio in continuo del livello dei liquidi;
2. Il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato per il parametro “Indice Respiro-metrico Dinamico CP_1
Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700 mgO2xKg SV -1xh -1”;
- la norma violata: “la violazione di cui all'art. 29 quattuordecies comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i,
sanzionato dal medesimo articolo, per non aver osservato le prescrizioni impartite dall'Autorità
Competente ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni con Atto: Det. n. AMB-2021-5952 del
25/11/2021”;
- la sanzione: “Detta violazione risulta punita dal suddetto art. 29 quattuordecies comma 2 del D.lgs
152/06 e s.m.i con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 15.000,00
(da millecinquecento euro a quindicimila euro)”.
Le contestazioni sulla carenza di motivazione devono ritenersi infondate. Quanto all'eccepita carenza di motivazione per giurisprudenza consolidata “il provvedimento sanzionatorio con cui la P.A.,
disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (così, Cass. SU 1786/2010, Cass. 2959/2016 e 12503/2018)” (Cass. pagina 5 di 14 civ., sez. II, ord. n° 28407/2024; v. anche Cass. civ., sez. II, ord. n° 10212/2024 in Giustizia Civile
Massimario 2024). Ciò in quanto “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, l. 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla,
applicando direttamente i criteri di legge” (Cass. civ., sez. lav., sent. n° 20189/2008 in Giust. civ. Mass.
2008, 7-8, 1193; C. App. Milano, sez. lav., sent. n° 154/2023 in Redazione Giuffrè 2023; Trib. Roma,
sez. lav., sent. n° 8201/2023 in Redazione Giuffrè 2024).
Le Sezioni Unite, in merito, hanno quindi affermato che “deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice,
che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 1786/2010 in Giustizia Civile Massimario 2010, 1, 113; C. App. Catania, sez. I, sent.
n° 134/2019 in Redazione Giuffrè 2020). A ciò consegue che l'annullamento di un'ordinanza ingiunzione non può essere annullata sulla mera constatazione del vizio di motivazione che l'avrebbe inficiata in quanto sussiste l'obbligo del Giudice di procedere all'accertamento in ordine alla sussistenza, o meno, in fatto e in diritto, dei presupposti della violazione contestata (ved. Cass. civ.,
Sez. VI-2, sent. n° 21904/2022). La motivazione per rimando al verbale, atto presupposto all'emissione dell'Ordinanza-ingiunzione, è sufficiente in quanto in detto verbale sono presenti tutti gli elementi necessari al trasgressore per svolgere una compiuta difesa (condotta contestata, norma violata e sanzione). pagina 6 di 14 Il riferimento alle procedure motivazionali di cui alla l. n° 241/1990 è poi manifestamente privo di fondamento. Si è infatti affermato che la l. n° 241/1990 è una normativa di carattere generale in quanto si riferisce indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi mentre la l. n° 689/1981 si riferisce ai procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative. È pertanto in questo rapporto di specialità, in cui si pone la l. n° 689/1981, che rende incompatibile l'applicabilità
della l. n° 241/1990 ai procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative in quanto
“le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 9591/2006; in rapporto all'obbligo motivazionale si veda di recente Cass. civ., sez. II, ord.
n° 1574/2025; Cons. Stato, sez. VI, sent. n° 2658/2012 in Foro amm. CDS 2012, 5, 1293).
Venendo al merito, deve rilevarsi, quanto all'onere probatorio, come sia principio consolidato che
“nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., sez. VI, 24/01/2019, n. 1921)” (Cass. civ., sez. II, ord. n°
7841/2022, ord. n° 21502/2020 e ord. n° 20878/2020) “con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione
può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. civ., sez. VI, ord. n°
4424/2018 in Diritto & Giustizia 2018, 26 febbraio;
Cass. civ., sez. II, ord. n° 21502/2020; così anche
Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 20930/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1377). Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito la quale ha affermato che “nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Trib. Pavia, sez. pagina 7 di 14 III, sent. n° 81/2022 in Redazione Giuffrè 2022; così anche Trib. Taranto, sez. I, sent. n° 146/2022; C.
App. Perugia, sez. lav., sent. n° 581/2021; C. App. Bari, sez. lav., sent. n° 1306/2021). Tra gli elementi presuntivi hanno una grande rilevanza i verbali ispettivi che, “con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 4006/2022 in Banca
Borsa Titoli di Credito 2023, 5, II, 679).
Sempre quanto all'onere probatorio deve evidenziarsi come il verbale di accertamento non sia stato oggetto di querela di falso. Con orientamento univoco la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass.
civ., sez. II, sent. n° 20536/2020; già Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 17355/2009 in Giust. civ. Mass. 2009,
7-8, 1138 e Cass. civ., Sez. Lav., sent. n° 23800/2014 in Giustizia Civile Massimario 2014). La mancata proposizione della querela di falso del verbale è pertanto sufficiente a far ritenere provato il contenuto dello stesso in quanto gli accertamenti sono stati compiuti direttamente dai pubblici ufficiali e le modalità con cui sono stati raccolti i dati non sono stati oggetto di contestazione.
L'amministrazione, pertanto, con la produzione del verbale n° 2466 del 18/10/2022 ha dato prova che “i controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini E1 e E7 non erano funzionanti in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del
25/11/2021) al punto D.
3.4 del piano di monitoraggio - tabella 9 che indica il monitoraggio in continuo del livello dei liquidi” e che “il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato per il parametro “Indice CP_1
Respiro-metrico Dinamico Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700
mgO2xKg SV -1xh -1”. pagina 8 di 14 Parte ricorrente, quanto al merito, deduce che:
- RELATIVAMENTE AL PRIMO ADDEBITO CONTESTATO
“A) Si premette che la gestione dei livelli dei liquidi della colonna di scrubber nel biofiltro E7 è automatizzata.
Tuttavia, una valvola di regolazione è risultata fuori uso al momento della verifica svolta dal
[...]
. Diversamente, la gestione dei livelli nel biofiltro E1 avveniva manualmente come da originaria Parte_6
predisposizione dell'Impianto. A seguito dell'ispezione subita e della successiva diffida del 28.09.2022 di
(doc. 10), l'opponente ha provveduto Controparte_5
tempestivamente alla sostituzione della valvola danneggiata, relativamente al punto di Emissione
E7, e alla installazione ex novo di una sonda per quanto attiene al camino E1.
[…] il controllo in continuo dei livelli del fondo delle colonne di scrubber è stato sempre garantito dal personale dell' sia visivamente sia con l'apertura manuale della valvola a servizio della tubazione di Pt_8
reintegro dell'acqua. Tale modalità di verifica può essere pacificamente considerata un controllo in continuo, il quale non richiede di per sé che venga svolto anche in automazione.
Nella vicenda in esame, rileva unicamente che la situazione da monitorare veniva verificata con puntualità
mediante strumentazioni ad hoc o direttamente dal personale dell'Azienda. Dunque, non è fondato l'addebito contestato di omesso controllo in continuo dei livelli dei liquidi delle colonne di scrubber per i Punti di emissione
E1 ed E7, previsto dalla tabella 9 riportata nel paragrafo D.
3.4 dell'Allegato I al provvedimento di Riesame
dell'AIA.
B) Ferme le superiori ragioni esposte, qualora si ritenesse sussistente l'addebito in discussione, lo stesso doveva essere contestato immediatamente nel rispetto dell'art. 14, comma 1, legge n. 689/1981,
durante l'ispezione del 03.08.2022 nel corso della quale veniva accertato. Diversamente e in violazione dei diritti dell'opponente, il rilievo è stato contestato solo con il verbale di accertamento del 18.10.2022 notificato il 25.10.2022. La contestazione immediata dell'infrazione costituisce elemento di legittimità del provvedimento di accertamento, a meno che tale possibilità sia esclusa. Tuttavia, in detta eventualità devono essere esplicitate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale […]”.
- RELATIVAMENTE AL SECONDO ADDEBITO CONTESTATO
“la soc. ha trasmesso all'Autorità di controllo i rapporti di prova inerenti alle analisi Parte_2
condotte mensilmente sul materiale stabilizzato proveniente sia dalla linea R1 (trattamento anaerobico) che dalla linea R3 (trattamento aerobico). Da tali rapporti, l'I.R.D. (Indice di respirazione dinamico potenziale) è risultato sempre conforme ai limiti indicati in autorizzazione (doc. 12).
pagina 9 di 14 Identici riscontri sono stati conseguiti per il parametro O.U.R. (Tasso di assorbimento dell'ossigeno) che,
dal mese di Agosto 2022, ha sostituito l'I.R.D. nelle verifiche da compiere sull'ammendante compostato misto
(doc. 13).
Ciò premesso, si evidenzia che il campione di compost sul quale sono state svolte le analisi da non CP_1
presentava, all'atto del prelievo eseguito il 27.06.2022, alcuna anomalia nella temperatura e nell'odore, come da verbale di campionamento allegato (doc. 14). Anche nel rapporto di prova n. 22LA29716 del CP_1
01.08.2022, citato nel verbale di accertamento, non risultano segnalate anormalità sul campione ricevuto e da esaminare (doc. 15).
Tanto precisato, il valore dell'IRD contestato (pari a 4736 mgO2xKg SV -1xh -1) è oggettivamente esorbitante e non conciliabile con un materiale stabilizzato e nelle condizioni fisiche nelle quali si trovava il compost prelevato presso l'impianto della soc. l 27.06.2022. Parte_2
Infatti, valori superiori ai 4.000/4.500 mgO2xKg SV -1xh -1 sono in realtà riferibili alla FORSU non trattata e, dunque, al rifiuto “fresco” (fonte ARPAV - Osservatorio Regionale Compostaggio - Regione Veneto).
Tenuto conto dei dati indicati dalle analisi svolte sia in precedenza che successivamente al rapporto di prova n. 22LA29716 del 01.08.202, sempre conformi ai limiti prescritti, nonché delle condizioni fisiche di CP_1
“normalità” presentate dal campione prelevato il 27.06.2022, il risultato estemporaneo del parametro IRD
imputato al predetto campione, quand'anche correttamente rilevato, non dimostra che la produzione di ammendante compostato misto da parte dell' abbia superato, in generale, i valori prescritti a garanzia Pt_8
della stabilità del prodotto e, quindi, abbia violato le disposizioni riportate al punto 26 del paragrafo D.2.4
dell'Allegato I al provvedimento di Riesame dell'AIA. La circostanza è stata ribadita dall'opponente nella relazione del 23.12.2022 richiesta dall'Ente opposto in merito agli incombenti diffidati (doc. 16). A identiche considerazioni è pervenuta in maniera espressa la stessa Parte_5
nel sopra citato provvedimento del 14.06.2023, con il quale si dà atto
[...]
dell'ottemperanza integrale alla diffida del 28.09.2022 […]”.
L'art. 29-quaterdecies, comma 2, del d.lgs. n° 152/2006 stabilisce che “salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente”. Tale norma, pertanto, censura il mancato adeguamento all'autorizzazione integrata ambientale o alle prescrizioni imposte dall'autorità competente. Ciò che viene pertanto sanzionato è semplicemente il non essersi adeguati alle prescrizioni.
pagina 10 di 14 Alla luce di ciò le deduzioni formulate dai ricorrenti sono del tutto destituite di fondamento e pretestuose. Quanto al primo addebito l'ente ha rilevato che “i controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini E1 e E7 non erano funzionanti in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto D.
3.4 del piano di monitoraggio - tabella 9 che indica il monitoraggio in continuo del livello dei liquidi”. Sul punto giova rilevarsi come i ricorrenti abbiano confermato tale rilievo ammettendone la violazione. Affermano i ricorrenti che quanto alla gestione dei livelli dei liquidi della colonna di scrubber nel biofiltro E7 al momento della verifica era risultata danneggiata, tanto che venne sostituita, mentre per la gestione dei livelli nel biofiltro E1 è stato necessario provvedere alla installazione ex novo di una sonda.
Il paragrafo D.
3.4. del piano di monitoraggio dei parametri di esercizio degli scrubber a umido la frequenza e la registrazione dei dati del livello del liquido deve essere fatto “in continuo” (doc.
3-bis fasc. ricorrenti). Giocoforza, se “i controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini
E1 e E7 non erano funzionanti” non potevano effettuare un controllo “in continuo” del livello del liquido. Non si comprende pertanto come possa affermarsi che la violazione non sussista in quanto è
palese che non potendo essere effettuato il controllo in continuo si disattendeva l'autorizzazione integrata ambientale. Con riferimento a tale primo addebito i ricorrenti eccepiscono la mancata contestazione immediata della violazione. Tale seconda eccezione è peraltro infondata.
L'art. 14, comma 1, della l. n° 689/1981 stabilisce che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Prima di tutto deve rilevarsi come non vi sia un obbligo tassativo di contestazione immediata. L'unico obbligo che deve essere rispettato
è quello previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n° 689/1981. Tale comma statuisce che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Pertanto, l'unico obbligo imposto dalla legge è che il verbale giunga all'attenzione del sanzionato entro i termini previsti dalla norma.
Quanto alle motivazioni addotte, ancorché generiche, non sono idonee ad inficiare il verbale in quanto l'art. 14 della l. n° 689/1981, diversamente da quanto previsto dall'art. 201 c.d.s., che evidentemente non è oggetto di applicazione nel caso di specie trattandosi di una normativa che è in rapporto di specialità e che pertanto non può trovare un'applicazione neppure in via analogica, non pagina 11 di 14 prevede l'obbligo di indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Non
è un caso che la sentenza del Tribunale di Ravenna n° 118/2023, citata dai ricorrenti, è stata pronunciata in un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di un verbale emesso per la violazione di una norma del codice della strada.
Quanto al secondo addebito anche in questo caso la contestazione dei ricorrenti è infondata.
2. Il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato per il parametro “Indice Respiro-metrico Dinamico CP_1
Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700 mgO2xKg SV -1xh -1”;
Il paragrafo D.
2.4 al punto 26 stabilisce che “il monitoraggio del grado di stabilita del materiale durante e al termine del processo di trattamento per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del d.lgs. n° 75/2010 e s.m.i., di ammendante compostato con fanghi (esclusivamente nella fase a regime, dopo la fase transitoria) e di compost di cui all'Allegato II – Parte II CMC 3 del Regolamento CE n° 2019/1009,
deve rispettare i seguenti valori e frequenze di campionamento ed analisi: […] Linea R3 – compost maturo –
Indice Respirometrico Dinamico) (IRD) ≤ 700 mg O2*Kg/SV*h”.
Gli agenti accertatori hanno rilevato che “il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato CP_1
per il parametro “Indice Respiro-metrico Dinamico Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -
1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021)
al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700 mgO2xKg SV -1xh -1”.
Quanto al primo rilevo sollevato i rapporti di prova prodotti dai ricorrenti hanno ad oggetto campioni diversi guarda rispetto a quello oggetto di verifica da parte tanto che nel suo CP_1
provvedimento del 07/11/2023, prot. PG/2023/0188669, (all. 3 fasc. si evidenzia che “per un CP_1
confronto sull'oggetto della contestazione sarebbe stata più attinente la presentazione del rapporto di prova relativo all'aliquota del campione che i tecnici hanno consegnato all' in CP_1 Pt_8
occasione del campionamento del 27/06/2022”. I documenti n° 12 e 13 prodotti dagli opponenti sono pertanto del tutto irrilevanti.
L'altra contestazione al secondo addebito consiste in una mera valutazione di parte non suffragata da alcun elemento oggettivo. I ricorrenti fanno infatti riferimento ad una fonte dell'ARPAV, pagina 12 di 14 corrispondente per la Regione Veneto, la quale non è detto sapere su cosa si basi e comunque CP_1
non si ha contezza del valore o dell'attendibilità scientifica della stessa. Peraltro, i ricorrenti si sono ben guardati dal produrre tale documento, di cui non è data conoscere la natura, onde per cui il riferimento a tale fonte è tanquam non esset. Sempre da un punto di vista dell'onere probatorio si osserva inoltre che un tale documento, emesso da un ente amministrativo, non rientra sicuramente tra quelli previsti dall'art. 1 preleggi onde per cui non soggiace al principio iura novit curia. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che il rimando di una fonte primaria non è
sufficiente a superare l'onere di allegazione di atti aventi natura meramente amministrativa in quanto
“osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti” (Cass. civ., sez. Trib., ord. n°
25995/2019 in Giustizia Civile Massimario 2019; Cass. civ., sez. Lav., sent. n° 15065/2014 in Giustizia
Civile Massimario 2014). In tal senso già nel 2009 si era espressa, a Sezioni Unite, la Suprema Corte.
In particolare, era stato affermato il seguente principio di diritto: “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi (che non comprende,
appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specifica" indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1 n. 6, c.p.c., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 9941/2009 in Giust. Civ. Mass. 2009, 4, 685).
Pertanto, la mancata allegazione documentale di tale fonte non permette al presente giudicante di prendere in considerazione le censure tecniche sollevate alle conclusioni degli accertamenti compiuti da CP_1
Ad abundantiam si rileva che anche fosse stato accertato solo il primo addebito, cosa incontestabile,
la violazione permarrebbe in quanto la noma violata, come detto sopra, censura il mancato adeguamento all'autorizzazione integrata ambientale o alle prescrizioni imposte dall'autorità
competente, cosa che si è comunque verificata. La quantificazione rimanda all'art. 16 della l. n°
689/1981 ossia al pagamento in misura ridotta della sanzione. Tale norma statuisce che “è ammesso il pagina 13 di 14 pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. stabilendo la CP_1
sanzione nella somma di € =3.000,00= si è attenuta a tale norma ed ha quindi provveduto a comminarla in misura ridotta. Ritiene il giudicante di doversi attenere a tale quantificazione considerato anche che ad non è la prima volta che le vengono contestate Parte_2
delle violazioni e per le stesse è stata sanzionata (vedasi all. 4 fasc. . CP_1
Nulla per le spese in quanto l'amministrazione si è difesa con l'ausilio di un funzionario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 iscritto al n° 8798/2023 R.G. proposto da e Parte_1
così provvede: Parte_2
- visto l'art. 29-quaterdecies comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- visti gli artt. 11 e 16 del d.lgs. 689/1981;
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto:
- CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n° PG/2023/96032 del 01/06/2023 emessa da ARPAE - Unità -
Supporto giuridico Parte_5
- COMPENSA le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8798/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO DARIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 577, 64014 MARTINSICURO presso il difensore avv. DI
MATTEO DARIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO DARIO, Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 577, 64014 MARTINSICURO presso il difensore avv. DI
MATTEO DARIO
ATTORE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI NICOLA
[...] P.IVA_2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE 25, 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
RINALDI NICOLA VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011 e Parte_1 Parte_2
impugnavano l'Ordinanza-ingiunzione n° PG/2023/96032 del 01/06/2023 (e non SINADOC n°
36727/2022), emessa da , e notificata in pari data con la quale ai Controparte_1
ricorrenti, il in qualità di trasgressore e in qualità di responsabile Pt_1 Parte_2
solidale, veniva ingiunto di pagare la somma di € =3.000,00= “per non aver osservato le prescrizioni impartite dall'Autorità competente con atto : Det.n. AMB-2021- CP_1 Parte_3
5952 del 25/11/2021 i cui dettagli sono riportati nel verbale citato”.
I ricorrenti, nell'ordine, chiedevano la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per i seguenti motivi:
1) INESISTENTE NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE;
2) NULLITÀ DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 18,
COMMA 2°, LEGGE N. 689/1981 E DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990;
3) INFONDATEZZA, NEL MERITO, DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA.
In subordine, i ricorrenti chiedevano l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Si costituiva l'amministrazione convenuta contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente l'inesistenza della notificazione. In particolare, viene contestato che “l'atto opposto è stato solo comunicato a mezzo p.e.c. alla società il Parte_2
01.06.20231, quale obbligata in solido, mentre al Sig. personalmente, quale trasgressore, non è Parte_1
stato notificato o comunicato alcun provvedimento” e che la p.e.c. inoltrata alla sola società “non può essere elevata al rango di notificazione telematica, essendo priva di tutti gli elementi sostanziali, ancor prima che formali, previsti dalla legge (generalità del soggetto che provvede alla notificazione al fine di verificarne legittimazione e poteri, relata di notifica...)”.
L'eccezione è infondata. Ciò che viene contestato non è l'inesistenza dell'atto irritualmente notificato né la non conformità dell'atto notificato a quello originale ma solo la nullità della notifica.
Prima di tutto deve rilevarsi come la notifica non possa essere ritenuta inesistente. Non vi è alcuna norma che stabilisca che nella p.e.c. debba apparire la dicitura notifica in quanto è sufficiente, per la regolarità della stessa, il rispetto della normativa sulle modalità tecniche, nel caso di specie rispettate.
In ogni caso, nella p.e.c. era chiaramente indicato l'oggetto “(Prot. num. 96032/2023 del 01/06/2023
alle ore 10:55) 2466/2022 DEL 18/10/2022 - AIA - A CARICO DI IN TO Pt_4
(TRASGRESSORE) E (SOLIDALE) ELEVATO DA Parte_2 CP_2 pagina 2 di 14 ” e era altresì Controparte_3
allegata l'ordinanza-ingiunzione onde per cui bastava aprirla per comprendersi che si trattava di una notifica del provvedimento. A pagina 1 del provvedimento, dopo l'ingiunzione, appare la seguente dicitura: “entro il trentesimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento […] può essere fatta opposizione mediante ricorso, da presentarsi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Da tale dicitura può dedursi chiaramente, o comunque usando l'ordinaria diligenza, che si trattasse della notifica del provvedimento.
Quanto alle generalità del soggetto che provvede alla notificazione viene indicato l'indirizzo istituzionale “ t” onde per cui i ricorrenti avrebbero comunque la possibilità di Email_1
verificarne la provenienza. Non solo nel testo della mail compare il nominativo dell'ente ( CP_1
). Era Controparte_4
pertanto sufficiente fare una ricerca sul sito dell o digitare l'indirizzo su di un motore di CP_1
ricerca per verificare che la mail proveniva da in quanto l'indirizzo mail utilizzato rientra fra CP_1
quelli istituzionali dell'ente.
Rilevato pertanto che non può ritenersi la notifica inesistente ancorché fosse rinvenibile una qualche forma di nullità, vizio comunque insussistente, la nullità potrebbe essere sanata col raggiungimento dello scopo. Deve infatti rilevarsi come l'ordinanza-ingiunzione sia comunque giunta nella sfera di conoscibilità dei ricorrenti i quali, infatti, l'hanno tempestivamente impugnata. Nel caso di specie, pertanto, “trova pertanto applicazione il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell'art. 156,
terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 7665/2016; Cass. n. 20625/2017; Cass. n. 27561/2018; Cass. n. 24568/2018)” (Cass.
civ., Sez. Trib., ord. n° 7719/2025; Cass. civ., Sez. Trib., sent. n° 16846/2024; Cass. civ., sez. II, ord. n°
16778/2023 in Responsabilità Civile e Previdenza 2023, 6, 2082 in materia di notifiche digitali).
Quanto all'asserita mancata notifica al trasgressore deve rilevarsi come sia stato Parte_1
affermato che “ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. 15 novembre
2011, n. 23875; Cass. 5 luglio 1997, n. 6055; Cass. 29 aprile 1994, n. 4172). pagina 3 di 14 Ora, dalla documentazione prodotta (doc.
1-bis fasc. parte ricorrente) risulta che l'ordinanza-
ingiunzione sia stata notificata all'indirizzo p.e.c. di nella persona del suo Parte_2
legale rappresentante, che è il sig. , ed a in proprio quale trasgressore. Parte_1 Parte_1
Ciò si evince chiaramente dall'oggetto della p.e.c. in cui si legge: “[…] A CARICO DI IN
TO (TRASGRESSORE) E (SOLIDALE) […]”. Parte_2
Quanto all'eccepita nullità per carenza di motivazione l'eccezione non può essere accolta. Deve
prima di tutto ritenersi non necessaria l'allegazione del verbale. L'art. 3 della L. n° 241/1990, rubricato
“Motivazione del provvedimento”, al comma 3 stabilisce che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”. Ora, la differenza tra rendere disponibile un atto e allegarlo è del tutto evidente in quanto mentre nel primo caso si richiede un onere allo stesso soggetto interessato, il quale deve attivarsi per farne richiesta essendovi per la pubblica amministrazione un obbligo di indicazione dell'atto presupposto, nel secondo caso tale obbligo sussisterebbe. La legge ha però posto a carico della pubblica amministrazione il solo onere di indicare l'atto presupposto e, eventualmente, di metterlo a disposizione dell'interessato ne faccia richiesta. La Suprema Corte fin dalla sentenza n° 18469/2014 ha già chiarito che “in tema di procedimento amministrativo è sufficiente, ai fini del rispetto del precetto posto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato per relationem, non essendo in tal caso l'Amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (in termini, Cass. 17730/20, Cass. 17569/21)” (Cass. civ., sez. II,
sent. n° 27975/2022) essendo pertanto solo necessario “la puntuale individuazione dell'atto stesso tramite l'indicazione dei suoi estremi” (Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIII, sent. n°
3276/2019 in Redazione Giuffrè 2019).
Nel caso di specie i ricorrenti erano in possesso del verbale tanto che gli stessi hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della l. n° 689/1981 (vedasi doc. da 6 a 9 prodotti dai ricorrenti). Nel
caso di specie nell'ordinanza-ingiunzione vie precisamente indicato il verbale in cui sono presenti le contestazioni sollevate ai ricorrenti. A pagina 1 dell'ordinanza-ingiunzione si legge infatti: “il
Responsabile 1 dell'Unità Supporto giuridico di
[...]
per la violazione amministrativa contestata di cui al Parte_5 pagina 4 di 14 verbale di accertamento n.2466/2022 del 18/10/2022 redatto dai Tecnici CP_1 Parte_6
Distretto - Sede di San Giorgio di Piano”.
[...] CP_3 CP_3
Il rimando al verbale, e quindi a quanto nello stesso contenuto, è pertanto sufficiente per motivare l'atto. Nel verbale viene precisamente indicato:
- la condotta illecita: “[…] i sottoscritti Operatori […] nell'ambito Parte_7
dell'ispezione AIA programmata hanno accertato quanto segue (cfr. Rapporto ispettivo ARPAE-APAM
PG/2022/154541):
1. I controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini E1 e E7 non erano funzionanti in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del
25/11/2021) al punto D.
3.4 del piano di monitoraggio - tabella 9 che indica il monitoraggio in continuo del livello dei liquidi;
2. Il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato per il parametro “Indice Respiro-metrico Dinamico CP_1
Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700 mgO2xKg SV -1xh -1”;
- la norma violata: “la violazione di cui all'art. 29 quattuordecies comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i,
sanzionato dal medesimo articolo, per non aver osservato le prescrizioni impartite dall'Autorità
Competente ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni con Atto: Det. n. AMB-2021-5952 del
25/11/2021”;
- la sanzione: “Detta violazione risulta punita dal suddetto art. 29 quattuordecies comma 2 del D.lgs
152/06 e s.m.i con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 15.000,00
(da millecinquecento euro a quindicimila euro)”.
Le contestazioni sulla carenza di motivazione devono ritenersi infondate. Quanto all'eccepita carenza di motivazione per giurisprudenza consolidata “il provvedimento sanzionatorio con cui la P.A.,
disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (così, Cass. SU 1786/2010, Cass. 2959/2016 e 12503/2018)” (Cass. pagina 5 di 14 civ., sez. II, ord. n° 28407/2024; v. anche Cass. civ., sez. II, ord. n° 10212/2024 in Giustizia Civile
Massimario 2024). Ciò in quanto “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, l. 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla,
applicando direttamente i criteri di legge” (Cass. civ., sez. lav., sent. n° 20189/2008 in Giust. civ. Mass.
2008, 7-8, 1193; C. App. Milano, sez. lav., sent. n° 154/2023 in Redazione Giuffrè 2023; Trib. Roma,
sez. lav., sent. n° 8201/2023 in Redazione Giuffrè 2024).
Le Sezioni Unite, in merito, hanno quindi affermato che “deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice,
che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 1786/2010 in Giustizia Civile Massimario 2010, 1, 113; C. App. Catania, sez. I, sent.
n° 134/2019 in Redazione Giuffrè 2020). A ciò consegue che l'annullamento di un'ordinanza ingiunzione non può essere annullata sulla mera constatazione del vizio di motivazione che l'avrebbe inficiata in quanto sussiste l'obbligo del Giudice di procedere all'accertamento in ordine alla sussistenza, o meno, in fatto e in diritto, dei presupposti della violazione contestata (ved. Cass. civ.,
Sez. VI-2, sent. n° 21904/2022). La motivazione per rimando al verbale, atto presupposto all'emissione dell'Ordinanza-ingiunzione, è sufficiente in quanto in detto verbale sono presenti tutti gli elementi necessari al trasgressore per svolgere una compiuta difesa (condotta contestata, norma violata e sanzione). pagina 6 di 14 Il riferimento alle procedure motivazionali di cui alla l. n° 241/1990 è poi manifestamente privo di fondamento. Si è infatti affermato che la l. n° 241/1990 è una normativa di carattere generale in quanto si riferisce indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi mentre la l. n° 689/1981 si riferisce ai procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative. È pertanto in questo rapporto di specialità, in cui si pone la l. n° 689/1981, che rende incompatibile l'applicabilità
della l. n° 241/1990 ai procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative in quanto
“le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 9591/2006; in rapporto all'obbligo motivazionale si veda di recente Cass. civ., sez. II, ord.
n° 1574/2025; Cons. Stato, sez. VI, sent. n° 2658/2012 in Foro amm. CDS 2012, 5, 1293).
Venendo al merito, deve rilevarsi, quanto all'onere probatorio, come sia principio consolidato che
“nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., sez. VI, 24/01/2019, n. 1921)” (Cass. civ., sez. II, ord. n°
7841/2022, ord. n° 21502/2020 e ord. n° 20878/2020) “con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione
può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. civ., sez. VI, ord. n°
4424/2018 in Diritto & Giustizia 2018, 26 febbraio;
Cass. civ., sez. II, ord. n° 21502/2020; così anche
Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 20930/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1377). Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito la quale ha affermato che “nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Trib. Pavia, sez. pagina 7 di 14 III, sent. n° 81/2022 in Redazione Giuffrè 2022; così anche Trib. Taranto, sez. I, sent. n° 146/2022; C.
App. Perugia, sez. lav., sent. n° 581/2021; C. App. Bari, sez. lav., sent. n° 1306/2021). Tra gli elementi presuntivi hanno una grande rilevanza i verbali ispettivi che, “con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 4006/2022 in Banca
Borsa Titoli di Credito 2023, 5, II, 679).
Sempre quanto all'onere probatorio deve evidenziarsi come il verbale di accertamento non sia stato oggetto di querela di falso. Con orientamento univoco la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass.
civ., sez. II, sent. n° 20536/2020; già Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 17355/2009 in Giust. civ. Mass. 2009,
7-8, 1138 e Cass. civ., Sez. Lav., sent. n° 23800/2014 in Giustizia Civile Massimario 2014). La mancata proposizione della querela di falso del verbale è pertanto sufficiente a far ritenere provato il contenuto dello stesso in quanto gli accertamenti sono stati compiuti direttamente dai pubblici ufficiali e le modalità con cui sono stati raccolti i dati non sono stati oggetto di contestazione.
L'amministrazione, pertanto, con la produzione del verbale n° 2466 del 18/10/2022 ha dato prova che “i controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini E1 e E7 non erano funzionanti in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del
25/11/2021) al punto D.
3.4 del piano di monitoraggio - tabella 9 che indica il monitoraggio in continuo del livello dei liquidi” e che “il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato per il parametro “Indice CP_1
Respiro-metrico Dinamico Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700
mgO2xKg SV -1xh -1”. pagina 8 di 14 Parte ricorrente, quanto al merito, deduce che:
- RELATIVAMENTE AL PRIMO ADDEBITO CONTESTATO
“A) Si premette che la gestione dei livelli dei liquidi della colonna di scrubber nel biofiltro E7 è automatizzata.
Tuttavia, una valvola di regolazione è risultata fuori uso al momento della verifica svolta dal
[...]
. Diversamente, la gestione dei livelli nel biofiltro E1 avveniva manualmente come da originaria Parte_6
predisposizione dell'Impianto. A seguito dell'ispezione subita e della successiva diffida del 28.09.2022 di
(doc. 10), l'opponente ha provveduto Controparte_5
tempestivamente alla sostituzione della valvola danneggiata, relativamente al punto di Emissione
E7, e alla installazione ex novo di una sonda per quanto attiene al camino E1.
[…] il controllo in continuo dei livelli del fondo delle colonne di scrubber è stato sempre garantito dal personale dell' sia visivamente sia con l'apertura manuale della valvola a servizio della tubazione di Pt_8
reintegro dell'acqua. Tale modalità di verifica può essere pacificamente considerata un controllo in continuo, il quale non richiede di per sé che venga svolto anche in automazione.
Nella vicenda in esame, rileva unicamente che la situazione da monitorare veniva verificata con puntualità
mediante strumentazioni ad hoc o direttamente dal personale dell'Azienda. Dunque, non è fondato l'addebito contestato di omesso controllo in continuo dei livelli dei liquidi delle colonne di scrubber per i Punti di emissione
E1 ed E7, previsto dalla tabella 9 riportata nel paragrafo D.
3.4 dell'Allegato I al provvedimento di Riesame
dell'AIA.
B) Ferme le superiori ragioni esposte, qualora si ritenesse sussistente l'addebito in discussione, lo stesso doveva essere contestato immediatamente nel rispetto dell'art. 14, comma 1, legge n. 689/1981,
durante l'ispezione del 03.08.2022 nel corso della quale veniva accertato. Diversamente e in violazione dei diritti dell'opponente, il rilievo è stato contestato solo con il verbale di accertamento del 18.10.2022 notificato il 25.10.2022. La contestazione immediata dell'infrazione costituisce elemento di legittimità del provvedimento di accertamento, a meno che tale possibilità sia esclusa. Tuttavia, in detta eventualità devono essere esplicitate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale […]”.
- RELATIVAMENTE AL SECONDO ADDEBITO CONTESTATO
“la soc. ha trasmesso all'Autorità di controllo i rapporti di prova inerenti alle analisi Parte_2
condotte mensilmente sul materiale stabilizzato proveniente sia dalla linea R1 (trattamento anaerobico) che dalla linea R3 (trattamento aerobico). Da tali rapporti, l'I.R.D. (Indice di respirazione dinamico potenziale) è risultato sempre conforme ai limiti indicati in autorizzazione (doc. 12).
pagina 9 di 14 Identici riscontri sono stati conseguiti per il parametro O.U.R. (Tasso di assorbimento dell'ossigeno) che,
dal mese di Agosto 2022, ha sostituito l'I.R.D. nelle verifiche da compiere sull'ammendante compostato misto
(doc. 13).
Ciò premesso, si evidenzia che il campione di compost sul quale sono state svolte le analisi da non CP_1
presentava, all'atto del prelievo eseguito il 27.06.2022, alcuna anomalia nella temperatura e nell'odore, come da verbale di campionamento allegato (doc. 14). Anche nel rapporto di prova n. 22LA29716 del CP_1
01.08.2022, citato nel verbale di accertamento, non risultano segnalate anormalità sul campione ricevuto e da esaminare (doc. 15).
Tanto precisato, il valore dell'IRD contestato (pari a 4736 mgO2xKg SV -1xh -1) è oggettivamente esorbitante e non conciliabile con un materiale stabilizzato e nelle condizioni fisiche nelle quali si trovava il compost prelevato presso l'impianto della soc. l 27.06.2022. Parte_2
Infatti, valori superiori ai 4.000/4.500 mgO2xKg SV -1xh -1 sono in realtà riferibili alla FORSU non trattata e, dunque, al rifiuto “fresco” (fonte ARPAV - Osservatorio Regionale Compostaggio - Regione Veneto).
Tenuto conto dei dati indicati dalle analisi svolte sia in precedenza che successivamente al rapporto di prova n. 22LA29716 del 01.08.202, sempre conformi ai limiti prescritti, nonché delle condizioni fisiche di CP_1
“normalità” presentate dal campione prelevato il 27.06.2022, il risultato estemporaneo del parametro IRD
imputato al predetto campione, quand'anche correttamente rilevato, non dimostra che la produzione di ammendante compostato misto da parte dell' abbia superato, in generale, i valori prescritti a garanzia Pt_8
della stabilità del prodotto e, quindi, abbia violato le disposizioni riportate al punto 26 del paragrafo D.2.4
dell'Allegato I al provvedimento di Riesame dell'AIA. La circostanza è stata ribadita dall'opponente nella relazione del 23.12.2022 richiesta dall'Ente opposto in merito agli incombenti diffidati (doc. 16). A identiche considerazioni è pervenuta in maniera espressa la stessa Parte_5
nel sopra citato provvedimento del 14.06.2023, con il quale si dà atto
[...]
dell'ottemperanza integrale alla diffida del 28.09.2022 […]”.
L'art. 29-quaterdecies, comma 2, del d.lgs. n° 152/2006 stabilisce che “salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente”. Tale norma, pertanto, censura il mancato adeguamento all'autorizzazione integrata ambientale o alle prescrizioni imposte dall'autorità competente. Ciò che viene pertanto sanzionato è semplicemente il non essersi adeguati alle prescrizioni.
pagina 10 di 14 Alla luce di ciò le deduzioni formulate dai ricorrenti sono del tutto destituite di fondamento e pretestuose. Quanto al primo addebito l'ente ha rilevato che “i controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini E1 e E7 non erano funzionanti in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto D.
3.4 del piano di monitoraggio - tabella 9 che indica il monitoraggio in continuo del livello dei liquidi”. Sul punto giova rilevarsi come i ricorrenti abbiano confermato tale rilievo ammettendone la violazione. Affermano i ricorrenti che quanto alla gestione dei livelli dei liquidi della colonna di scrubber nel biofiltro E7 al momento della verifica era risultata danneggiata, tanto che venne sostituita, mentre per la gestione dei livelli nel biofiltro E1 è stato necessario provvedere alla installazione ex novo di una sonda.
Il paragrafo D.
3.4. del piano di monitoraggio dei parametri di esercizio degli scrubber a umido la frequenza e la registrazione dei dati del livello del liquido deve essere fatto “in continuo” (doc.
3-bis fasc. ricorrenti). Giocoforza, se “i controlli di livello del fondo delle colonne di scrubber a servizio dei camini
E1 e E7 non erano funzionanti” non potevano effettuare un controllo “in continuo” del livello del liquido. Non si comprende pertanto come possa affermarsi che la violazione non sussista in quanto è
palese che non potendo essere effettuato il controllo in continuo si disattendeva l'autorizzazione integrata ambientale. Con riferimento a tale primo addebito i ricorrenti eccepiscono la mancata contestazione immediata della violazione. Tale seconda eccezione è peraltro infondata.
L'art. 14, comma 1, della l. n° 689/1981 stabilisce che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Prima di tutto deve rilevarsi come non vi sia un obbligo tassativo di contestazione immediata. L'unico obbligo che deve essere rispettato
è quello previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n° 689/1981. Tale comma statuisce che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Pertanto, l'unico obbligo imposto dalla legge è che il verbale giunga all'attenzione del sanzionato entro i termini previsti dalla norma.
Quanto alle motivazioni addotte, ancorché generiche, non sono idonee ad inficiare il verbale in quanto l'art. 14 della l. n° 689/1981, diversamente da quanto previsto dall'art. 201 c.d.s., che evidentemente non è oggetto di applicazione nel caso di specie trattandosi di una normativa che è in rapporto di specialità e che pertanto non può trovare un'applicazione neppure in via analogica, non pagina 11 di 14 prevede l'obbligo di indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Non
è un caso che la sentenza del Tribunale di Ravenna n° 118/2023, citata dai ricorrenti, è stata pronunciata in un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di un verbale emesso per la violazione di una norma del codice della strada.
Quanto al secondo addebito anche in questo caso la contestazione dei ricorrenti è infondata.
2. Il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato per il parametro “Indice Respiro-metrico Dinamico CP_1
Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021) al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700 mgO2xKg SV -1xh -1”;
Il paragrafo D.
2.4 al punto 26 stabilisce che “il monitoraggio del grado di stabilita del materiale durante e al termine del processo di trattamento per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del d.lgs. n° 75/2010 e s.m.i., di ammendante compostato con fanghi (esclusivamente nella fase a regime, dopo la fase transitoria) e di compost di cui all'Allegato II – Parte II CMC 3 del Regolamento CE n° 2019/1009,
deve rispettare i seguenti valori e frequenze di campionamento ed analisi: […] Linea R3 – compost maturo –
Indice Respirometrico Dinamico) (IRD) ≤ 700 mg O2*Kg/SV*h”.
Gli agenti accertatori hanno rilevato che “il rapporto di prova, relativo al campionamento di ammendante compostato misto della linea R3 eseguito dalla scrivente in data 27/06/2022, ha evidenziato CP_1
per il parametro “Indice Respiro-metrico Dinamico Potenziale” (IRDP) un valore di 4.736 mgO2xKg SV -1xh -
1 in violazione a quanto prescritto dal disposto autorizzativo (Det. n. AMB-2021-5952 del 25/11/2021)
al punto 26 del paragrafo D.
2.4 che prescrive un limite massimo per l'ammendante compostato misto della linea R3 di 700 mgO2xKg SV -1xh -1”.
Quanto al primo rilevo sollevato i rapporti di prova prodotti dai ricorrenti hanno ad oggetto campioni diversi guarda rispetto a quello oggetto di verifica da parte tanto che nel suo CP_1
provvedimento del 07/11/2023, prot. PG/2023/0188669, (all. 3 fasc. si evidenzia che “per un CP_1
confronto sull'oggetto della contestazione sarebbe stata più attinente la presentazione del rapporto di prova relativo all'aliquota del campione che i tecnici hanno consegnato all' in CP_1 Pt_8
occasione del campionamento del 27/06/2022”. I documenti n° 12 e 13 prodotti dagli opponenti sono pertanto del tutto irrilevanti.
L'altra contestazione al secondo addebito consiste in una mera valutazione di parte non suffragata da alcun elemento oggettivo. I ricorrenti fanno infatti riferimento ad una fonte dell'ARPAV, pagina 12 di 14 corrispondente per la Regione Veneto, la quale non è detto sapere su cosa si basi e comunque CP_1
non si ha contezza del valore o dell'attendibilità scientifica della stessa. Peraltro, i ricorrenti si sono ben guardati dal produrre tale documento, di cui non è data conoscere la natura, onde per cui il riferimento a tale fonte è tanquam non esset. Sempre da un punto di vista dell'onere probatorio si osserva inoltre che un tale documento, emesso da un ente amministrativo, non rientra sicuramente tra quelli previsti dall'art. 1 preleggi onde per cui non soggiace al principio iura novit curia. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che il rimando di una fonte primaria non è
sufficiente a superare l'onere di allegazione di atti aventi natura meramente amministrativa in quanto
“osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti” (Cass. civ., sez. Trib., ord. n°
25995/2019 in Giustizia Civile Massimario 2019; Cass. civ., sez. Lav., sent. n° 15065/2014 in Giustizia
Civile Massimario 2014). In tal senso già nel 2009 si era espressa, a Sezioni Unite, la Suprema Corte.
In particolare, era stato affermato il seguente principio di diritto: “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi (che non comprende,
appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specifica" indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1 n. 6, c.p.c., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 9941/2009 in Giust. Civ. Mass. 2009, 4, 685).
Pertanto, la mancata allegazione documentale di tale fonte non permette al presente giudicante di prendere in considerazione le censure tecniche sollevate alle conclusioni degli accertamenti compiuti da CP_1
Ad abundantiam si rileva che anche fosse stato accertato solo il primo addebito, cosa incontestabile,
la violazione permarrebbe in quanto la noma violata, come detto sopra, censura il mancato adeguamento all'autorizzazione integrata ambientale o alle prescrizioni imposte dall'autorità
competente, cosa che si è comunque verificata. La quantificazione rimanda all'art. 16 della l. n°
689/1981 ossia al pagamento in misura ridotta della sanzione. Tale norma statuisce che “è ammesso il pagina 13 di 14 pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. stabilendo la CP_1
sanzione nella somma di € =3.000,00= si è attenuta a tale norma ed ha quindi provveduto a comminarla in misura ridotta. Ritiene il giudicante di doversi attenere a tale quantificazione considerato anche che ad non è la prima volta che le vengono contestate Parte_2
delle violazioni e per le stesse è stata sanzionata (vedasi all. 4 fasc. . CP_1
Nulla per le spese in quanto l'amministrazione si è difesa con l'ausilio di un funzionario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 iscritto al n° 8798/2023 R.G. proposto da e Parte_1
così provvede: Parte_2
- visto l'art. 29-quaterdecies comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- visti gli artt. 11 e 16 del d.lgs. 689/1981;
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto:
- CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n° PG/2023/96032 del 01/06/2023 emessa da ARPAE - Unità -
Supporto giuridico Parte_5
- COMPENSA le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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