TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 418
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Decreto cautelare 26 giugno 2025
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis l. 241/1990 per difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    Il contraddittorio procedimentale è stato correttamente instaurato con riferimento al provvedimento lesivo del 7 maggio 2025, motivato anche in relazione alle osservazioni presentate dal ricorrente. Il precedente provvedimento del 28 aprile 2025 è stato sostituito e un suo annullamento non gioverebbe al ricorrente. La motivazione del preavviso di rigetto è ritenuta sufficiente.

  • Rigettato
    Violazione art. 24, c. 10, d.lgs. 286/1998 per carenza dei presupposti ed erronea interpretazione di legge

    Non risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa: a) le prestazioni di lavoro stagionale sono state svolte per un periodo inferiore a tre mesi; b) il ricorrente pone a fondamento della domanda di conversione il contratto stesso in corso di esecuzione, anziché la proposta di un contratto, in violazione dell'art. 5, c. 9-bis, d.lgs. 286/1998.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 22, c. 2, d. lgs. 286/1998

    Non risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa: a) le prestazioni di lavoro stagionale sono state svolte per un periodo inferiore a tre mesi; b) il ricorrente pone a fondamento della domanda di conversione il contratto stesso in corso di esecuzione, anziché la proposta di un contratto, in violazione dell'art. 5, c. 9-bis, d.lgs. 286/1998.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 418
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 418
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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