Decreto cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, in persona del Prefetto pro tempore , Ispettorato territoriale del lavoro Cagliari-Oristano, in persona del rappresentante legale pro tempore , Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Oristano, in persona del dirigente pro tempore e Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Cagliari-Oristano, in persona del dirigente pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’annullamento, previa emissione di misure cautelari,
- del provvedimento n. inl.IAM-CA OR. REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-.07-05- 2025, emesso in data 7 maggio 2025 e notificato in pari data, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Oristano ha disposto il rigetto dell’istanza n. P-OR/L/N/2025/-OMISSIS- presentata in data 17 marzo 2025 dal Sig. -OMISSIS- per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato;
- del precedente provvedimento presupposto del 28 aprile 2025, notificato in pari data, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Oristano ha parimenti disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato per il Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, dell’Ispettorato territoriale del lavoro Cagliari-Oristano, dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Oristano e dello Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Cagliari-Oristano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. VI ES e sentiti per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino indiano già titolare di permesso per motivi di lavoro stagionale, in data 17 marzo 2025 ha inoltrato allo Sportello unico per l’immigrazione dell’Ispettorato del Lavoro di Oristano istanza di conversione del titolo in permesso di lavoro subordinato, avendo stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la “Società -OMISSIS-” con decorrenza 26 ottobre 2024 e scadenza 31 dicembre 2025.
Nel corso del contraddittorio procedimentale è emerso che il medesimo aveva svolto altresì prestazioni di lavoro stagionale presso l’impresa agricola della sig.ra OM CO dal 22 giugno 2024 al 31 agosto 2024, per complessivi 45 giorni;
2. L’istanza è stata respinta con il plurimotivato provvedimento in epigrafe indicato in data 7 maggio 2025, sostitutivo del precedente provvedimento negativo del 28 aprile 2025, in quanto il cittadino straniero “ non ha svolto regolare attività lavorativa ai sensi dell’art. 24, comma 10 del D. lgs 286/98, poiché l’assunzione avvenuta in data 26/10/24 da parte della s.s. -OMISSIS-, è stata effettuata in violazione delle regole, previste dall’art. 22 comma 2, del D. lgs 286/98 TUI, per l’assunzione di lavoratori extracomunitari ” (pagina 1 del documento n. 1 depositato dal ricorrente).
3. Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati per i seguenti motivi:
1) violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 10- bis , l. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, con conseguente illegittimità del procedimento amministrativo;
2) violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 24, c. 10, d.lgs. 286/1998 - carenza assoluta dei presupposti ed erronea interpretazione di legge;
3) violazione ed errata applicazione dell’art. 22, c. 2, d. lgs. 286/1998;
4. Di qui la richiesta di annullamento, previa sospensione cautelare e con vittoria delle spese.
5. Con decreto cautelare n. 175 del 26 giugno 2025 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta.
6. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, che ne hanno chiesto il rigetto con vittoria delle spese.
7. All’udienza in camera di consiglio del 30 luglio 2025, con l’accordo delle parti, l’istanza cautelare è stata rinviata al merito, con fissazione del ricorso all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
8. In vista dell’udienza di trattazione la parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni.
9. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
2. L’art. 24, c. 10, d.lgs. 286/1998 stabilisce che “ il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ”, richiedendo, per quanto rileva in questa sede, il soddisfacimento di due requisiti:
i) l’avvenuto svolgimento di regolari prestazioni lavorative, nell’ambito di un rapporto di lavoro stagionale, di almeno 13 giorni mensili in tre mesi (come precisato dalla circolare congiunta del 30 gennaio 2023 dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali nonché della Agricoltura con specifico riferimento al settore agricolo);
ii) l’offerta al lavoratore straniero di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, in relazione al quale è possibile chiedere la conversione del titolo.
3. Ciò premesso, non è fondato il primo motivo di ricorso, in quanto il contraddittorio procedimentale è stato correttamente instaurato con riferimento al provvedimento lesivo del 7 maggio 2025, motivato anche in relazione alle osservazioni presentate dal ricorrente.
Quanto al provvedimento del 28 aprile 2025, è sufficiente osservare che esso è stato sostituito dal provvedimento del 7 maggio e, pertanto, un eventuale annullamento giurisdizionale del primo non gioverebbe in alcun modo al ricorrente in quanto non determinerebbe l’automatica caducazione del secondo.
3.1 In relazione all’asserita genericità del contenuto del preavviso di rigetto del 17 aprile 2025, il Collegio ritiene che la motivazione in essa contenuta, secondo cui “ la S.V. non ha svolto regolare attività lavorativa ai sensi dell’Art. 24, comma 10, del D. lgs 286/98, poiché l’assunzione, avvenuta in data 26/10/24 da parte della Soc. semplice Agricola MURA & MURA, è stata effettuata in violazione delle regole - previste dell’Art 22, comma 2, del D. lgs 286/98 - per l’assunzione di lavoratori extracomunitari ” (documento n. 10 depositato dal ricorrente) enunci in modo sufficiente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, riconducibili, in estrema sintesi, alla violazione della normativa di riferimento, tant’è che lo stesso ricorrente ha inoltrato all’amministrazione articolate e pertinenti controdeduzioni (documento n. 11 depositato dal ricorrente).
4. Anche il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
4.1 Non risultano, invero, essere stati soddisfatti né il primo né il secondo requisito richiesti dalla normativa di riferimento, in quanto:
i) le prestazioni di lavoro stagionale presso l’impresa agricola della sig.ra OM CO si sono svolte per un periodo inferiore a tre mesi, dovendo tale requisito ritenersi cumulativo e non alternativo rispetto alla media dei 13 giorni mensili, non potendo rilevare a tal fine il contratto di lavoro subordinato stipulato con la “Società -OMISSIS-”, che potrebbe, invece, astrattamente integrare il secondo requisito, in quanto è proprio in relazione a tale contratto che il ricorrente chiede la conversione del titolo;
ii) il ricorrente pone a fondamento della domanda di conversione, quale secondo requisito, non la proposta di un contratto di lavoro subordinato, ma il contratto stesso, peraltro in corso di esecuzione, avendo concretamente già svolto attività lavorativa presso la “Società -OMISSIS-” fin dal mese di giugno 2024, in epoca quindi antecedente alla presentazione dell’istanza di conversione del 17 marzo 2025, in violazione di quanto previsto dall’art. 5, c. 9- bis , d.lgs. 286/1998, da ritenersi applicabile anche ai lavoratori stagionali che abbiano chiesto la conversione del titolo, ma solo successivamente alla presentazione dell’istanza, ossia nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione.
Tali prestazioni lavorative, pertanto, si sarebbero potute svolgere, sussistendo il primo requisito, solo successivamente al 17 marzo 2025.
5. In conclusione, il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
6. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
VI ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ES | IT RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.