Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 95
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del Direttore Provinciale

    Non specificato nella sentenza.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto

    Non specificato nella sentenza.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per violazione dell'art 1 comma 21 L.n.208/2015

    La Corte ha ritenuto congrua la riduzione proposta con un'aliquota del 16% e che la procedura sia stata correttamente impostata. L'Ufficio ha erroneamente ritenuto che gli immobili censibili nelle categorie dei GRUPPI D ed E potessero essere oggetto di autonoma rivalutazione, mentre al contrario risultano esclusi da stima diretta i macchinari, congegni ed attrezzature ed altri impianti.

  • Rigettato
    Vizio di eccesso di potere nella condotta dell'ADE

    Non specificato nella sentenza.

  • Accolto
    Erroneità del calcolo di stima effettuato dall'Ufficio

    La Corte ha ritenuto congrua la riduzione proposta con un'aliquota del 16% e che la procedura sia stata correttamente impostata. La perizia del CTU ha stimato una percentuale di scorporo del 18%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 95
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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