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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GR ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 567/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Ricorrente_1 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021PI0084540 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SPA impugnava un avviso di accertamento catastale notificato dall'Agenzia delle Entrate di Pisa a seguito dell'avvenuta presentazione Docfa relativa ad un'unita' immobiliare sita nel Comune di Pontedera,censita in categoria D/7,mediante la quale veniva proposta la riduzione della rendita, conseguente al mancato computo degli impianti ex art 1 comma 22 della L.n.208/2025,rispetto a quella derivante dalla Docfa presentata nel 2008,a suo tempo validata dall'Ufficio.
Nella motivazione dell'atto impugnato,mediante il quale l'Ufficio ripristinava la rendita conseguente la Docfa
2008,si rilevava come nel documento da ultimo citato non sarebbero stati indicati impianti stabilmente fissi e nella stima per ottenere la rendita catastale fosse stato indicato soltanto il valore della struttura senza tener conto degli impianti eventualmente presenti.
Nel ricorso la Parte eccepiva:
A/la mancata sottoscrizione del Direttore Provinciale dell'AGE
B/ la carenza di motivazione dell'atto.
C/ l'illegittimita' dell'atto per violazione e/o falsa applicazione dell'art 1 comma 21 della L.n.208/2015,in quanto l'Ufficio avrebbe ritenuto non ammissibile il proposto scorporo delle componenti impiantistiche pur trattandosi di complesso industriale.
D/si eccepisce il vizio di eccesso di potere nella condotta dell'ADE.
E/erroneita' del calcolo di stima effettuato dall'Ufficio.
L'ADE costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso.
La CTP accoglieva il ricorso e condannava l'ADE al pagamento di euro 2.900,00 per spese di giudizio.
Avverso tale decisione l'ADE proponeva tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la Parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,ritiene che preliminarmente vada valutato il fatto che la parte ricorrente abbia presentato la Docfa, che aveva dato origine all'atto impugnato, avvalendosi della facolta' derivante dell'art 1,comma 22,della Legge n.208/2015,ai sensi della quale,a decorrere dal primo gennaio 2016,gli intestatari catastali degli immobili del tipo di quello in accertamento, avrebbero potuto presentare la dichiarazione per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti,nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 21,secondo il quale,dalla citata data"la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale ed in particolare,quelli censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,viene effettuata tramite stima diretta e tenendo conto del suolo e delle costruzioni,nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita' e nei limiti dell'ordinario apprezzamento."
Rimangono esclusi dalla citata stima diretta ,i macchinari,congegni ed attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Nella attuale fattispecie la parte ricorrente ha esercitato la facolta' sopracitata ed ha proposto uno scorporo della rendita catastale e validata in precedenza dall'Ufficio nella misura del 16% e riconducibile alla stima di detti impianti.
L'Ufficio non era entrato nel merito ,ma si era limitato ad affermare che tale rendita oggetto di proposta di variazione,non avrebbe,gia' all'origine,compreso gli impianti e negando conseguenzialmente la riduzione proposta della rendita.
Questa Corte,inoltre rileva che,la CTP di Pisa aveva disposto la nomina di un CTU che doveva rispondere se l'iter procedurale e la precentuale di riduzione del 16% dell'aliquota applicata risultasse corretta.
Nella perizia consegnata il CTU aveva stimato addirittura una percentuale di scorporo superiore a quella proposta e valutando una percentuale del 18% anziche del 16%.
Quindi appare certo ed inequivoco ,il fatto che la rendita proposta con un'aliquota del 16% appaia congrua e che la procedura sia stata correttamente impostata.
L'Ufficio quindi ,oltre a non entrare nel merito ,ha ritenuto in maniera errata che gli immobili censibili nelle categorie dei GRUPPI_D ed E potessero essere oggetto di autonoma rivalutazione,mentre al contrario risultano esclusi da stima diretta i macchinari,congegni ed attrzzature ed altri impianti.
Pertanto ,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni,rigetta l'appello.
La Corte condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfetario.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GR ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 567/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Ricorrente_1 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021PI0084540 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SPA impugnava un avviso di accertamento catastale notificato dall'Agenzia delle Entrate di Pisa a seguito dell'avvenuta presentazione Docfa relativa ad un'unita' immobiliare sita nel Comune di Pontedera,censita in categoria D/7,mediante la quale veniva proposta la riduzione della rendita, conseguente al mancato computo degli impianti ex art 1 comma 22 della L.n.208/2025,rispetto a quella derivante dalla Docfa presentata nel 2008,a suo tempo validata dall'Ufficio.
Nella motivazione dell'atto impugnato,mediante il quale l'Ufficio ripristinava la rendita conseguente la Docfa
2008,si rilevava come nel documento da ultimo citato non sarebbero stati indicati impianti stabilmente fissi e nella stima per ottenere la rendita catastale fosse stato indicato soltanto il valore della struttura senza tener conto degli impianti eventualmente presenti.
Nel ricorso la Parte eccepiva:
A/la mancata sottoscrizione del Direttore Provinciale dell'AGE
B/ la carenza di motivazione dell'atto.
C/ l'illegittimita' dell'atto per violazione e/o falsa applicazione dell'art 1 comma 21 della L.n.208/2015,in quanto l'Ufficio avrebbe ritenuto non ammissibile il proposto scorporo delle componenti impiantistiche pur trattandosi di complesso industriale.
D/si eccepisce il vizio di eccesso di potere nella condotta dell'ADE.
E/erroneita' del calcolo di stima effettuato dall'Ufficio.
L'ADE costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso.
La CTP accoglieva il ricorso e condannava l'ADE al pagamento di euro 2.900,00 per spese di giudizio.
Avverso tale decisione l'ADE proponeva tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la Parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,ritiene che preliminarmente vada valutato il fatto che la parte ricorrente abbia presentato la Docfa, che aveva dato origine all'atto impugnato, avvalendosi della facolta' derivante dell'art 1,comma 22,della Legge n.208/2015,ai sensi della quale,a decorrere dal primo gennaio 2016,gli intestatari catastali degli immobili del tipo di quello in accertamento, avrebbero potuto presentare la dichiarazione per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti,nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 21,secondo il quale,dalla citata data"la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale ed in particolare,quelli censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,viene effettuata tramite stima diretta e tenendo conto del suolo e delle costruzioni,nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita' e nei limiti dell'ordinario apprezzamento."
Rimangono esclusi dalla citata stima diretta ,i macchinari,congegni ed attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Nella attuale fattispecie la parte ricorrente ha esercitato la facolta' sopracitata ed ha proposto uno scorporo della rendita catastale e validata in precedenza dall'Ufficio nella misura del 16% e riconducibile alla stima di detti impianti.
L'Ufficio non era entrato nel merito ,ma si era limitato ad affermare che tale rendita oggetto di proposta di variazione,non avrebbe,gia' all'origine,compreso gli impianti e negando conseguenzialmente la riduzione proposta della rendita.
Questa Corte,inoltre rileva che,la CTP di Pisa aveva disposto la nomina di un CTU che doveva rispondere se l'iter procedurale e la precentuale di riduzione del 16% dell'aliquota applicata risultasse corretta.
Nella perizia consegnata il CTU aveva stimato addirittura una percentuale di scorporo superiore a quella proposta e valutando una percentuale del 18% anziche del 16%.
Quindi appare certo ed inequivoco ,il fatto che la rendita proposta con un'aliquota del 16% appaia congrua e che la procedura sia stata correttamente impostata.
L'Ufficio quindi ,oltre a non entrare nel merito ,ha ritenuto in maniera errata che gli immobili censibili nelle categorie dei GRUPPI_D ed E potessero essere oggetto di autonoma rivalutazione,mentre al contrario risultano esclusi da stima diretta i macchinari,congegni ed attrzzature ed altri impianti.
Pertanto ,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni,rigetta l'appello.
La Corte condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfetario.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026