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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2025, n. 40212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40212 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AF AN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila 1'11/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Roberto Cavalera, in sostituzione dell'avv. Sergio Della Rocca, difensore delle parti civili PA EL, PA IO e PA AN, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
lette le conclusioni dell'avv. Luigi Fischetti, difensore della parte civile Poste Italiane s.p.a., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato;
udito l'avv. Gaetano Artemio Laratta, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40212 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di L'Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui AF AN è stata condannata per il delitto di peculato. All'imputata, dipendente dell'ufficio postale di Popoli, si contesta di essersi appropriata della complessiva somma di 83.374 euro prelavata da libretti di risparmio nominativi intestati ai coniugi RI DA e PA VA che, in ragione della impossibilità di recarsi presso l'ufficio postale per motivi di salute, avevano,dato incarico a AF, in considerazione di un pregresso 'rapporto fiduciario, di prelevare ogni mese la somma di denaro corrispondente ai ratei di pensione;
l'imputata avrebbe prelevato dai libretti somme di denaro superiori ai ratei di pensione (così l'imputazione). 2. E' stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge ed attiene al giudizio di responsabilità. Si sostiene che Poste italiane s.p.a. sarebbe un ente privato che opera sul mercato in regime concorrenziale e che, dunque, nella specie, non sarebbe sussistente la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo alla ricorrente e la condotta sarebbe al più riconducibile al delitto di appropriazione indebita ovvero, in subordine, a quello di truffa;
l'attività compiuta dall'imputata sarebbe stata meramente esecutiva rispetto alla gestione dei prodotti finanziari che rientrerebbero nell'attività bancaria privata. Si aggiunge che la disponibilità dei libretti da parte della ricorrente non sarebbe stata conseguita in ragione dell'ufficio ma sulla base di una autorizzazione delle persone offese e giustificata in ragione della esistenza di un rapporto fiduciario privato, assimilabile ad una delega a riscuotere. 3.2Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e attiene anch'esso alla qualificazione giuridica dei fatti;
il tema è sostanzialmente lo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 2. Le Sezioni unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito, da una parte, che l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio e, dall'altra, che l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto, come nel caso di specie, alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio 2 postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete). Dunque il dipendente di Poste Italiane che, come l'imputata, gestisce i libretti postali e si ingerisce nell'attività di raccolta del pubblico risparmio è un incaricato di pubblico servizio e con la sua condotta appropriativa integra il reato di peculato e non di appropriazione indebita. 3. Sono inammissibili, perché manifestamente infondati, i motivi di ricorso anche nella parte in cui si assumono che i fatti dovrebbero essere ricondotti al reato di truffa. Non vi è dubbio che nel peculato esista "di per sè" un profilo propriamente "giuridico" di rilevanza del rapporto tra l'agente e la res. Già in epoca precedente la riforma introdotta con la I. 26 aprile 1990, n. 86, la giurisprudenza di legittimità aveva interpretato la nozione di possesso assunta dall'art. 314 cod. pen. attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. Si è ritenuto, infatti, non necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne - mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, Finocchi, Rv. 211008). Nella nozione di possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio è stato, inoltre, ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998). 4 I principi in questione devono essere posti in connessione con la elaborazione giurisprudenziale relativa ai rapporti tra il delitto di peculato e quello di truffa. Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità, nel senso appena indicato, di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso, si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte 3 del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario. Il delitto di truffa, anche nel caso in cui sia aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, postula, invece, che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l'autonoma disponibilità. È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato;
qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. Ciò che rileva è il modo con il quale si acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savorgnano, Rv. 241186). 5. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. L'imputata aveva la disponibilità di quei libretti in ragione del suo ufficio, sulla base di un rapporto fiduciario, successivamente tradito e, dunque, nessun artificio AF pose in essere per conseguire quella disponibilità. Ne consegue che non sussistono i presupposti del delitto di truffa, 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dall'imputata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane spa, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili PA EL, PA IO e PA AN, che si liquidano in complessivi 5.600,00 euro oltre accessori di legge. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane spa, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili PA EL, PA IO e PA AN, che liquida in complessivi 5.600,00 euro oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Roberto Cavalera, in sostituzione dell'avv. Sergio Della Rocca, difensore delle parti civili PA EL, PA IO e PA AN, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
lette le conclusioni dell'avv. Luigi Fischetti, difensore della parte civile Poste Italiane s.p.a., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato;
udito l'avv. Gaetano Artemio Laratta, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40212 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di L'Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui AF AN è stata condannata per il delitto di peculato. All'imputata, dipendente dell'ufficio postale di Popoli, si contesta di essersi appropriata della complessiva somma di 83.374 euro prelavata da libretti di risparmio nominativi intestati ai coniugi RI DA e PA VA che, in ragione della impossibilità di recarsi presso l'ufficio postale per motivi di salute, avevano,dato incarico a AF, in considerazione di un pregresso 'rapporto fiduciario, di prelevare ogni mese la somma di denaro corrispondente ai ratei di pensione;
l'imputata avrebbe prelevato dai libretti somme di denaro superiori ai ratei di pensione (così l'imputazione). 2. E' stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge ed attiene al giudizio di responsabilità. Si sostiene che Poste italiane s.p.a. sarebbe un ente privato che opera sul mercato in regime concorrenziale e che, dunque, nella specie, non sarebbe sussistente la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo alla ricorrente e la condotta sarebbe al più riconducibile al delitto di appropriazione indebita ovvero, in subordine, a quello di truffa;
l'attività compiuta dall'imputata sarebbe stata meramente esecutiva rispetto alla gestione dei prodotti finanziari che rientrerebbero nell'attività bancaria privata. Si aggiunge che la disponibilità dei libretti da parte della ricorrente non sarebbe stata conseguita in ragione dell'ufficio ma sulla base di una autorizzazione delle persone offese e giustificata in ragione della esistenza di un rapporto fiduciario privato, assimilabile ad una delega a riscuotere. 3.2Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e attiene anch'esso alla qualificazione giuridica dei fatti;
il tema è sostanzialmente lo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 2. Le Sezioni unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito, da una parte, che l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio e, dall'altra, che l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto, come nel caso di specie, alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio 2 postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete). Dunque il dipendente di Poste Italiane che, come l'imputata, gestisce i libretti postali e si ingerisce nell'attività di raccolta del pubblico risparmio è un incaricato di pubblico servizio e con la sua condotta appropriativa integra il reato di peculato e non di appropriazione indebita. 3. Sono inammissibili, perché manifestamente infondati, i motivi di ricorso anche nella parte in cui si assumono che i fatti dovrebbero essere ricondotti al reato di truffa. Non vi è dubbio che nel peculato esista "di per sè" un profilo propriamente "giuridico" di rilevanza del rapporto tra l'agente e la res. Già in epoca precedente la riforma introdotta con la I. 26 aprile 1990, n. 86, la giurisprudenza di legittimità aveva interpretato la nozione di possesso assunta dall'art. 314 cod. pen. attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. Si è ritenuto, infatti, non necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne - mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, Finocchi, Rv. 211008). Nella nozione di possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio è stato, inoltre, ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998). 4 I principi in questione devono essere posti in connessione con la elaborazione giurisprudenziale relativa ai rapporti tra il delitto di peculato e quello di truffa. Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità, nel senso appena indicato, di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso, si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte 3 del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario. Il delitto di truffa, anche nel caso in cui sia aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, postula, invece, che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l'autonoma disponibilità. È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato;
qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. Ciò che rileva è il modo con il quale si acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savorgnano, Rv. 241186). 5. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. L'imputata aveva la disponibilità di quei libretti in ragione del suo ufficio, sulla base di un rapporto fiduciario, successivamente tradito e, dunque, nessun artificio AF pose in essere per conseguire quella disponibilità. Ne consegue che non sussistono i presupposti del delitto di truffa, 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dall'imputata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane spa, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili PA EL, PA IO e PA AN, che si liquidano in complessivi 5.600,00 euro oltre accessori di legge. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane spa, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili PA EL, PA IO e PA AN, che liquida in complessivi 5.600,00 euro oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.