Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9.10.1990, n. 309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e va determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art. 73 L. cit., con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione è quello, virtuale, della quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del suo ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2006, n. 19026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19026 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 27/04/2006
Dott. SERPICO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 10006
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 46898/200
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO RE;
avverso l'ordinanza 1/9/05 Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza, con la quale il G.I.P. ha applicato nei confronti di EO RE la misura cautelare della custodia in carcere, siccome colto in flagranza del reato di coltivazione di una vasta piantagione di canapa indiana composta da cinquemila piantine e dotata di un attrezzato impianto di irrigazione.
Non ha dubitato il Tribunale della gravità del quadro indiziario delineatosi a carico dell'indagato e del pericolo di recidivanza desunto oltre che dalla personalità del predetto, dall'inserimento della piantagione in un contesto allarmante di rapporti e connessioni finalizzati allo smercio della consistente produzione. Avverso tale decisione ricorre l'indagato e lamenta la violazione della legge processuale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione sia del quadro indiziario, che cautelare, sostenendo che il giudice del riesame aveva omesso di motivare sulla riferibilità della piantagione all'indagato, che ben poteva trovarsi sul luogo per ragioni diverse da quelle individuate dall'accusa e sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, e si era inoltre sottratta all'obbligo di giustificare l'esigenza special-preventiva con l'indicazione specifica degli elementi concreti, da cui era stata desunta, nonché l'adeguatezza e l'indispensabilità della misura adottata. Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato. Il giudice del riesame ha adeguatamente motivato il giudizio di gravità del quadro indiziario, delineatosi a carico dell'indagato, sorpreso in flagranza di reato, mentre si adoperava attivamente insieme con il coindagato IA GI ad annaffiare la piantagione di canapa indiana. Quanto all'aggravante contestata dal citato D.P.R., ex art. 80, comma 2, la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata sul principio che essa è configurabile anche con riguardo alla ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e va determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art. 73, con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione è quello virtuale della quantità di stupefacente, ricavabile dalla piantagione all'esito del suo ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo (Cass. Sez. 6^, 25/6/99 n. 10252). Nel caso in esame il dato quantitativo, considerato nella sua nuda oggettività, non esigeva una particolare motivazione da parte del giudice a quo, che nel suo iter motivazionale ha ben valorizzato la portata della coltivazione, caratterizzata da 5.000 piantine e dotata di un impianto di irrigazione, predisposto ad hoc, regolabile tramite rubinetto principale, e articolantesi in diverse ramificazioni, che interessavano varie piazzole.
Adeguata si appalesa anche la motivazione a sostegno del quadro cautelare, avendo il giudice del riesame correttamente valorizzato la portata della coltivazione e l'assoluta dedizione degli arrestati alla manutenzione della stessa, per escludere da un lato la occasionalità dell'azione criminosa e ritenere dall'altro più che probabile l'inserimento degli indagati in un contesto criminale finalizzato alla smercio della consistente produzione e quindi concreto il pericolo di ricaduta, non mancando di apprezzare la personalità del EO, pregiudicato, sospettato di far parte della 'ndrangheta locale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Seguiranno a cura della cancelleria gli adempimenti di cui all'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, avuto riguardo alla stato di detenzione del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006