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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3569/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
GIACOMINI PETRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to GIACOMINI PETRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Concordia
Sagittaria (VE) il 02/12/2006, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, successivamente modificato in regime di separazione dei beni con atto notarile di data 12/10/2007 - Rep. n. 5403 a rogito del notaio
[...]
del distretto notarile di Pordenone (PN); Persona_1
1 con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_2
24/05/2007;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 16/12/2024 e cioè “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si autorizzano a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno, concedendosi reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per sé
e per il figlio Per_2
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, e assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente, le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3. il figlio avrà collocazione e residenza anagrafica presso il padre Per_2
nell'abitazione di Concordia Sagittaria, via Fratelli Bandiera n. 44, con facoltà
per la madre di vederlo e tenerlo con sé tutti i giorni dall'uscita della scuola fino al pomeriggio/sera, quando rientrerà per la cena a casa del padre.
Relativamente all'attività sportiva della pallavolo, praticata tutti i giorni da la madre si impegna ad accompagnarlo presso la palestra, mentre il Per_2
padre andrà a riprenderlo all'uscita, riportandolo a casa. Per quanto riguarda i weekend, pernotterà sempre a casa del padre e passerà l'intera Per_2
giornata del sabato e della domenica con la madre, a settimane alterne. Per la stagione estiva 2024, previo consenso dei genitori, ha reperito Per_2
un'occupazione stagionale in una località turistica.
Le festività ed ogni altra ricorrenza nazionale (Viglia di Natale, Natale,
Pasqua, Ferragosto, ecc…), compleanni del figlio saranno trascorse da Per_2
2 ad anni alterni con i genitori, salvo diversi accordi tra le parti. Nello specifico,
trascorrerà le festività natalizie per almeno sette giorni (consecutivi o Per_2
meno) con il padre o con la madre, alternando annualmente le giornate festive
(24 dicembre, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio). Nel periodo delle vacanze pasquali, i genitori si alterneranno tra loro annualmente le feste di Pasqua e Pasquetta. Il figlio fatta salva l'occupazione lavorativa Per_2
stagionale, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive con la madre. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di ferie.
4. Tenuto conto dei rispettivi tempi trascorsi con il figlio, i genitori hanno previsto che ciascuno di loro provveda al mantenimento di in via Per_2
diretta. In punto assegno unico, i genitori danno atto che l'importo mensile di
Euro 190,00 viene accreditato direttamente in favore del figlio sulla Per_2
carta ricaricabile al medesimo intestata avente IBAN
[...]EM001657712, che i genitori si impegnano a monitorare tramite applicazione telefonica.
5. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di provvedere al pagamento del 50%
ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. del Trib. di Pordenone di data 22.02.2018), da intendersi qui integralmente trascritto e copia del quale è
già stato consegnato a mani dei coniugi. A parziale integrazione di quanto convenuto nel predetto Protocollo, tenuto conto di quanto stabilito al precedente punto 4), i ricorrenti convengono di ripartirsi nella quota del 50%
tutte le spese inerenti il vestiario e l'abbigliamento del figlio Per_2
effettuando i relativi rimborsi reciproci con le medesime modalità previste dal
Protocollo.
6. La casa coniugale sita in via Fratelli Bandiera n. 44 a Concordia Sagittaria,
3 catastalmente censita al fg. 6, particella 114, sub 5, cat. A/7 e sub 3, cat. C/6 del
Comune di Concordia Sagittaria di proprietà del Sig. rimarrà nella Pt_1
piena ed esclusiva disponibilità del medesimo con tutti gli arredi ed accessori ivi presenti, con la conseguenza che il medesimo salderà integralmente il residuo mutuo esistente, impegnandosi a liberare la sig.ra da ogni CP_1
onere e impegno assunto con l'Istituto Bancario, entro e non oltre mesi 6
dall'omologa della separazione. Gli effetti personali della Sig.ra CP_1
verranno prelevati dalla medesima, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di omologa di separazione, previo accordo con il Sig. al quale Pt_1
verranno restituite, da parte della coniuge, tutte le chiavi dell'abitazione sia interne sia esterne entro il medesimo termine.
7. Tenuto conto degli apporti dei coniugi nelle rispettive abitazioni e, da ultimo, della sig.ra nella ristrutturazione dell'immobile adibito a CP_1
casa familiare, ai fini della risoluzione del conflitto familiare, il sig. si Pt_1
impegna a riconoscere alla medesima, che accetta, il versamento della somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila//00), come segue:
- €. 20.000,00 (ventimila//00), a mezzo bonifico bancario da versare entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di omologa della separazione personale dei coniugi;
- €. 10.000,00 (diecimila//00) mediante n. 2 ratei di pari importo, aventi rispettivamente scadenza al 31.08.2024 (importo regolarmente versato) e al
31.08.2025, e ad avvenuto accredito in favore del sig. del rimborso per Pt_1
detrazioni fiscali, a seguito della presentazione del proprio dichiarativo.
8. Fatto salvo l'adempimento di quanto pattuito ai punti precedenti, la sig.ra rinuncia espressamente nei confronti del coniuge alla restituzione CP_1
e/o alla ripetizione e/o alla rivendicazione delle somme tutte presuntivamente versate nella casa coniugale per rate di mutuo, per l'acquisto di arredi e/o complementi e/o per spese di ristrutturazione e/o per utenze e/o per
4 qualsivoglia ulteriore e diverso esborso, contributo, spesa di qualsivoglia genere anticipati sino alla data del suo trasferimento, ritenendosi integralmente soddisfatta a fronte del versamento del corrispettivo pattuito al precedente punto 7).
9. Sempre ai fini della risoluzione del conflitto familiare, l'autovettura marca
HYUNDAI modello IX35 targata EH142AJ - intestata al Sig. ma in uso Pt_1
alla sig.ra - verrà ceduta dal medesimo, senza versamento di CP_1
corrispettivo, alla coniuge, che accetta. La sig.ra si obbliga, pertanto, CP_1
a curare, a proprie spese, il passaggio di proprietà presso gli uffici locali del
PRA, e ciò entro giorni 15 dall'omologa della separazione. Atteso che detta autovettura è da sempre in uso esclusivo della sig.ra quest'ultima CP_1
dichiara che eventuali sanzioni, imposte e/o costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguita e/o da eseguirsi rimarranno di esclusiva competenza della stessa, e ciò già antecedentemente al deposito del ricorso per separazione. La sig.ra si obbliga, peraltro, ad eseguire la voltura del CP_1
certificato di assicurazione del mezzo a proprio nome, sempre entro giorni 15
dall'omologa della separazione.
10. Nulla per i coniugi a titolo di concorso al loro mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
11. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti. In particolare, i medesimi confermano di aver già provveduto a suddividersi pro quota il saldo del conto corrente cointestato acceso presso
Fideuram. A seguito di tale operazione, i medesimi hanno acceso dei conti correnti intestati, in via esclusiva, a ciascuno di loro.
12. Le spese del presente procedimento vengono equamente divise in parti uguali tra i coniugi”.
5 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 11/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
18/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
6 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Concordia Sagittaria
[...]
(VE), in data 02/12/2006;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 29, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3569/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
GIACOMINI PETRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to GIACOMINI PETRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Concordia
Sagittaria (VE) il 02/12/2006, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, successivamente modificato in regime di separazione dei beni con atto notarile di data 12/10/2007 - Rep. n. 5403 a rogito del notaio
[...]
del distretto notarile di Pordenone (PN); Persona_1
1 con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_2
24/05/2007;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 16/12/2024 e cioè “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si autorizzano a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno, concedendosi reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per sé
e per il figlio Per_2
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, e assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente, le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3. il figlio avrà collocazione e residenza anagrafica presso il padre Per_2
nell'abitazione di Concordia Sagittaria, via Fratelli Bandiera n. 44, con facoltà
per la madre di vederlo e tenerlo con sé tutti i giorni dall'uscita della scuola fino al pomeriggio/sera, quando rientrerà per la cena a casa del padre.
Relativamente all'attività sportiva della pallavolo, praticata tutti i giorni da la madre si impegna ad accompagnarlo presso la palestra, mentre il Per_2
padre andrà a riprenderlo all'uscita, riportandolo a casa. Per quanto riguarda i weekend, pernotterà sempre a casa del padre e passerà l'intera Per_2
giornata del sabato e della domenica con la madre, a settimane alterne. Per la stagione estiva 2024, previo consenso dei genitori, ha reperito Per_2
un'occupazione stagionale in una località turistica.
Le festività ed ogni altra ricorrenza nazionale (Viglia di Natale, Natale,
Pasqua, Ferragosto, ecc…), compleanni del figlio saranno trascorse da Per_2
2 ad anni alterni con i genitori, salvo diversi accordi tra le parti. Nello specifico,
trascorrerà le festività natalizie per almeno sette giorni (consecutivi o Per_2
meno) con il padre o con la madre, alternando annualmente le giornate festive
(24 dicembre, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio). Nel periodo delle vacanze pasquali, i genitori si alterneranno tra loro annualmente le feste di Pasqua e Pasquetta. Il figlio fatta salva l'occupazione lavorativa Per_2
stagionale, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive con la madre. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di ferie.
4. Tenuto conto dei rispettivi tempi trascorsi con il figlio, i genitori hanno previsto che ciascuno di loro provveda al mantenimento di in via Per_2
diretta. In punto assegno unico, i genitori danno atto che l'importo mensile di
Euro 190,00 viene accreditato direttamente in favore del figlio sulla Per_2
carta ricaricabile al medesimo intestata avente IBAN
[...]EM001657712, che i genitori si impegnano a monitorare tramite applicazione telefonica.
5. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di provvedere al pagamento del 50%
ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. del Trib. di Pordenone di data 22.02.2018), da intendersi qui integralmente trascritto e copia del quale è
già stato consegnato a mani dei coniugi. A parziale integrazione di quanto convenuto nel predetto Protocollo, tenuto conto di quanto stabilito al precedente punto 4), i ricorrenti convengono di ripartirsi nella quota del 50%
tutte le spese inerenti il vestiario e l'abbigliamento del figlio Per_2
effettuando i relativi rimborsi reciproci con le medesime modalità previste dal
Protocollo.
6. La casa coniugale sita in via Fratelli Bandiera n. 44 a Concordia Sagittaria,
3 catastalmente censita al fg. 6, particella 114, sub 5, cat. A/7 e sub 3, cat. C/6 del
Comune di Concordia Sagittaria di proprietà del Sig. rimarrà nella Pt_1
piena ed esclusiva disponibilità del medesimo con tutti gli arredi ed accessori ivi presenti, con la conseguenza che il medesimo salderà integralmente il residuo mutuo esistente, impegnandosi a liberare la sig.ra da ogni CP_1
onere e impegno assunto con l'Istituto Bancario, entro e non oltre mesi 6
dall'omologa della separazione. Gli effetti personali della Sig.ra CP_1
verranno prelevati dalla medesima, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di omologa di separazione, previo accordo con il Sig. al quale Pt_1
verranno restituite, da parte della coniuge, tutte le chiavi dell'abitazione sia interne sia esterne entro il medesimo termine.
7. Tenuto conto degli apporti dei coniugi nelle rispettive abitazioni e, da ultimo, della sig.ra nella ristrutturazione dell'immobile adibito a CP_1
casa familiare, ai fini della risoluzione del conflitto familiare, il sig. si Pt_1
impegna a riconoscere alla medesima, che accetta, il versamento della somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila//00), come segue:
- €. 20.000,00 (ventimila//00), a mezzo bonifico bancario da versare entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di omologa della separazione personale dei coniugi;
- €. 10.000,00 (diecimila//00) mediante n. 2 ratei di pari importo, aventi rispettivamente scadenza al 31.08.2024 (importo regolarmente versato) e al
31.08.2025, e ad avvenuto accredito in favore del sig. del rimborso per Pt_1
detrazioni fiscali, a seguito della presentazione del proprio dichiarativo.
8. Fatto salvo l'adempimento di quanto pattuito ai punti precedenti, la sig.ra rinuncia espressamente nei confronti del coniuge alla restituzione CP_1
e/o alla ripetizione e/o alla rivendicazione delle somme tutte presuntivamente versate nella casa coniugale per rate di mutuo, per l'acquisto di arredi e/o complementi e/o per spese di ristrutturazione e/o per utenze e/o per
4 qualsivoglia ulteriore e diverso esborso, contributo, spesa di qualsivoglia genere anticipati sino alla data del suo trasferimento, ritenendosi integralmente soddisfatta a fronte del versamento del corrispettivo pattuito al precedente punto 7).
9. Sempre ai fini della risoluzione del conflitto familiare, l'autovettura marca
HYUNDAI modello IX35 targata EH142AJ - intestata al Sig. ma in uso Pt_1
alla sig.ra - verrà ceduta dal medesimo, senza versamento di CP_1
corrispettivo, alla coniuge, che accetta. La sig.ra si obbliga, pertanto, CP_1
a curare, a proprie spese, il passaggio di proprietà presso gli uffici locali del
PRA, e ciò entro giorni 15 dall'omologa della separazione. Atteso che detta autovettura è da sempre in uso esclusivo della sig.ra quest'ultima CP_1
dichiara che eventuali sanzioni, imposte e/o costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguita e/o da eseguirsi rimarranno di esclusiva competenza della stessa, e ciò già antecedentemente al deposito del ricorso per separazione. La sig.ra si obbliga, peraltro, ad eseguire la voltura del CP_1
certificato di assicurazione del mezzo a proprio nome, sempre entro giorni 15
dall'omologa della separazione.
10. Nulla per i coniugi a titolo di concorso al loro mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
11. I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti. In particolare, i medesimi confermano di aver già provveduto a suddividersi pro quota il saldo del conto corrente cointestato acceso presso
Fideuram. A seguito di tale operazione, i medesimi hanno acceso dei conti correnti intestati, in via esclusiva, a ciascuno di loro.
12. Le spese del presente procedimento vengono equamente divise in parti uguali tra i coniugi”.
5 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 11/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
18/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
6 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Concordia Sagittaria
[...]
(VE), in data 02/12/2006;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 29, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7