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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Assegno di nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha quiescenza pronunciato la seguente Adeguamento e pagamento
SENTENZA arretrati (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0207/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex Registro Generale art. 127 ter cpc nel termine del giorno 18.11.2025, avente ad N. 0207/24 R.G. oggetto: “Adeguamento assegno di quiescenza e pagamento arretrati”; e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
[..
, rappresentato e difeso dall'avv. V. Maiorano del
[...]
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, REPERTORIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, N. _______________
n. 147/2025 R.B.Prev. Corso Vittorio Emanuele, n. 203;
Ricorrente
e Discusso nel termine del 18.11.2025 con scambio di note
, in persona del Parte_2 scritte art. 127 ter cpc Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar
[...]
Persona_1 di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede
[...] _________________
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0207/24 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 Pt_3 e
, in persona del Direttore Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Forlenza, L. Fiorillo e G.
Galietta del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso la sede in
Salerno, Via Nizza, n. 146;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.11.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 12.01.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dell'assegno pensionistico calcolato sulla base della qualifica di Dirigente di
Struttura Semplice, fin dal momento della cessazione del ser-vizio avvenuta il 30/11/2012;
2) Per l'effetto condannare l al rilascio della CP_1
certificazione PA04 certificante la corretta posizione assicurativa del ricorrente, imputando a titolo di “retribuzione di posizione”, da utilizzare ai fini del calcolo della pensione, le somme versate al ricorrente per l'incarico di Responsabile di Struttura Semplice per gli anni 2001-2012 e altresì rilasciando ogni altra dichiarazione, certificazione o attestazione necessaria per consentire la riliquidazione dell'assegno pensionistico in favore dello stesso;
3) Di conseguenza, condannare l' di Salerno ad effettuare la Pt_3
suddetta riliquidazione delle competenze del ricorrente, in base alla
Giudizio n. 0207/24 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_1 Pt_3 corretta posi-zione assicurativa del ricorrente, nel limite del termine prescrizionale eventualmente decorso;
4) Condannare entrambi gli enti in solido ovvero l' in via CP_1
esclusiva a versare al ricorrente gli interessi legali sulle somme arretrate dallo stesso non ancora percepite, dalla scadenza dei singoli ratei alla data dell'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento danno per il suo comportamento omissivo, oltre alla rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente liquidate;
5) Condannare i convenuti al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, l' Pt_3
eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la cessazione della materia del contendere, mentre l eccepiva il difetto di Controparte_1
giurisdizione del Giudice del Lavoro.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.11.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.
Invero, come giustamente evidenziato dalla resistente Azienda, sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese le controversie riguardanti il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli assegni accessori e il recupero
Giudizio n. 0207/24 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 Pt_3 delle somme indebitamente erogate (cfr. Cass. Sez. Unite, ordinanza
12.08.2021; Cass. n. 7755/2017): ebbene, anche la presente controversia rientra fra quelle devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto è relativa non all'accertamento delle mansioni superiori svolte dall'odierno ricorrente (questione già oggetto di ben tre precedenti giudizi dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro: cfr. il ricorso, pagg. 3-4), bensì è relativa al diritto del ricorrente di ottenere il versamento dei contributi previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro Contr dipendente con la di Salerno, al fine del maggior computo per il diritto alla prestazione pensionistica.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della natura, strettamente processuale, della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e della , con ricorso
[...] Pt_3 CP_1
depositato in data 12.01.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
2) Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 18.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0207/24 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 Pt_3