CASS
Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/09/2024, n. 33988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33988 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 33988 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Avellino, con cui TT TU è stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di pari durata. All'esito giudizio di primo grado è stata pronunciata nei suoi confronti assoluzione dal reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva. L'imputata è stata condannata per il reato suddetto in qualità di legale rappresentante della società "Costruzioni LL s.r.l.", dichiarata fallita in data 9.10.2015, ed in concorso con l'amministratore di fatto. 2. Avverso la decisione d'appello ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi di censura. 2.1. Il primo ed il secondo motivo formulati in favore della ricorrente hanno come obiettivo quello di far emergere il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione manifestamente illogica e carente della sentenza di conferma della sua condanna. La difesa rappresenta che non si è tenuto conto del ruolo solo formale di amministratrice, svolto dalla ricorrente, e della circostanza, pacifica nel processo, secondo cui il marito dell'imputata - EL LL - era il reale amministratore "di fatto" della fallita. Il ricorso si snoda, quindi, attraverso la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul tema e, in particolare, evidenzia come la figura dell'amministratore di fatto, nel corso degli anni, sia diventata sempre più cruciale nell'ambito della tipizzazione normativa delle categorie autoriali dei reati in esame, escludendo la responsabilità da "mera posizione" dell'amministratore di diritto inconsapevole. In particolare, la difesa evoca l'orientamento da ultimo dispiegatosi nella sentenza Sez. 5, n. 10665 del 24/1/2023, secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo a carico dell'amministratore di diritto per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, deve essere fornita la dimostrazione della sua effettiva e concreta consapevolezza circa lo stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (ipotesi a dolo generico), o, per le ipotesi con dolo specifico, da procurare un ingiusto profitto a taluno. Sulla base di tale orientamento, la carica di amministratore formale non determina automaticamente un giudizio di colpevolezza per le condotte commesse, invece, dall'amministratore di fatto e, anzi, la responsabilità deve essere esclusa quando emerge che la gestione da parte di quest'ultimo sia stata così effettiva ed assorbente da annullare il ruolo di amministratore formale. Circostanza che corrisponde alla fattispecie concreta in esame, in cui dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputata non ha avuto alcun ruolo nell'occultamento delle scritture contabili della società fallita. 2 2.2. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione giuridica delle condotte di reato nell'ipotesi meno grave di bancarotta semplice. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di condanna ha affermato la colpevolezza della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione delle scritture contabili (cfr. pag. 3 della sentenza d'appello), così specificando la contestazione. La decisione resa in sede d'appello è basata su un argomento dominante, identificabile con una responsabilità da posizione, arricchito — nella logica del provvedimento impugnato - soltanto dalla valorizzazione del dato costituito dal tempo di permanenza nell'incarico formale di amministratrice da parte della ricorrente. Tale struttura motivazionale è disallineata rispetto alla più recente giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla posizione della c.d. "testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita. Non vi è dubbio, infatti, che sussista il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, in quanto egli è il soggetto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato: l'amministratore formale è responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod. pen., a titolo di concorso con l'amministratore di fatto o con altri organi societari, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose, poiché l'art. 2392 cod. civ. gli impone di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. L'assunzione solo formale, invero, della carica gestoria non consente l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216, comma 1, n. 2), 217, comma 2, e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod. civ. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili. Tuttavia, deve essere fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato da parte della "testa di legno", tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Per questa ragione, in tema di bancarotta fraudolenta documentale con dolo generico (vale a dire l'ipotesi di fraudolenta tenuta delle scritture contabili in guisa da non renderle idonee a descrivere la situazione patrimoniale della fallita), si è precisato che 3 l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato l'amministratore formale deve essere accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità oltre che dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 4/11/2021, La Porta, Rv. 282280). Analogamente deve ragionarsi in ambito di bancarotta fraudolenta con dolo specifico, da omessa tenuta o sottrazione o distruzione delle scritture contabile, al fine di recare pregiudizio ai creditori (sulle due fattispecie differenti di bancarotta fraudolenta documentale contenute nella disposizione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I.fall. cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01) Il coefficiente soggettivo doloso con cui il reato omissivo può essere realizzato è individuabile anche nel dolo eventuale (Sez. 5, n. 38712 del 19/06/2008, Prandelli, Rv. 242022), collegato alla condotta di mancato adempimento dei propri obblighi ma, soprattutto, secondo la giurisprudenza più recente, alla consapevole percezione di indicatori della realizzazione del reato da parte dell'amministratore di fatto, nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. (i cd. segnali di allarme, richiesti in ambito di responsabilità dell'amministratore privo di deleghe: cfr. in tema, per tutte, Sez. 5, n. 33582 del 13/6/2022, Benassi, Rv. 284175). La carica di amministratore formale, infatti, sebbene implichi gli obblighi predetti a prescindere dal ruolo di mera "testa di legno", che non esonera certo da responsabilità penale, parallelamente, non può determinare in via automatica un giudizio di colpevolezza, e, anzi, la responsabilità va esclusa quando emerge che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero attore nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale (Sez. 5, n. 10665 del 24/1/2023, n.m.). In altre parole, il giudice di merito non può disinteressarsi degli "indicatori" concreti dai quali desumere, secondo un criterio logico-inferenziale, la consapevolezza, in capo all'amministratore meramente nominale, dell'omessa tenuta o della sottrazione delle scritture contabili - pena, altrimenti, l'attribuzione della responsabilità secondo un inaccettabile criterio oggettivo, non in linea con l'art. 27 della Costituzione - ma deve disegnare un percorso maggiormente rispettoso del parametro costituzionale che prevede il principio di colpevolezza, indicando le condizioni perché si determini la condanna per fatto "consapevole". Così, ad esempio, in passato, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950, per rigettare il ricorso dell'imputata, amministratrice che invocava un ruolo meramente formale, ha valorizzato la circostanza che costei non potesse essere considerata una "sprovveduta" in materia di gestione societaria, avendo amministrato altre due società fallite e che aveva curato una serie di operazioni in prima persona, oltre ad ulteriori diversi elementi indicativi del fatto che il giudice di merito aveva 4 ragionevolmente tratto il convincimento che, pur essendo una prestanome, risultava dimostrata l'effettiva e concreta sua consapevolezza dello stato e della sorte delle scritture contabili, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. 2.1. Ebbene, nella sentenza impugnata, l'attribuzione della responsabilità alla ricorrente resta ancorata semplicemente alla carica ed al ruolo ricoperti solo formalmente, in abbinamento con quella che appare una fugace valorizzazione della sua qualità familiare, per essere ella la moglie dell'amministratore di fatto, il che implicherebbe — par di comprendere dalla sentenza impugnata - un'inevitabile consapevolezza da parte sua delle condotte del coniuge, cui ella era succeduta nella carica. Si tratta di canoni di affermazione della colpevolezza lontani dagli standard più recenti e condivisibili declinati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stigmatizzazione in questa sede va aggiunta la censura per una diffusa, ed altrettanto inesatta, prospettiva di apodittica affermazione di responsabilità della condotta di distruzione ed occultamento delle scritture contabili, che, sebbene sia desumibile in astratto per via induttiva, nel caso di specie è basata su asserzioni prive di giustificazione concreta, che mostrano anche lessicalmente il fianco a critiche di incoerenza con il criterio di colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". 3. La sentenza impugnata, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere annullata con rinvio, per consentire alla Corte territoriale di rimediare alle mancanze motivazionali riscontrate e di adeguarsi alla giurisprudenza di legittimità, secondo gli approdi tratteggiati nel paragrafo precedente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso il 22 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 33988 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Avellino, con cui TT TU è stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di pari durata. All'esito giudizio di primo grado è stata pronunciata nei suoi confronti assoluzione dal reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva. L'imputata è stata condannata per il reato suddetto in qualità di legale rappresentante della società "Costruzioni LL s.r.l.", dichiarata fallita in data 9.10.2015, ed in concorso con l'amministratore di fatto. 2. Avverso la decisione d'appello ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre diversi motivi di censura. 2.1. Il primo ed il secondo motivo formulati in favore della ricorrente hanno come obiettivo quello di far emergere il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione manifestamente illogica e carente della sentenza di conferma della sua condanna. La difesa rappresenta che non si è tenuto conto del ruolo solo formale di amministratrice, svolto dalla ricorrente, e della circostanza, pacifica nel processo, secondo cui il marito dell'imputata - EL LL - era il reale amministratore "di fatto" della fallita. Il ricorso si snoda, quindi, attraverso la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul tema e, in particolare, evidenzia come la figura dell'amministratore di fatto, nel corso degli anni, sia diventata sempre più cruciale nell'ambito della tipizzazione normativa delle categorie autoriali dei reati in esame, escludendo la responsabilità da "mera posizione" dell'amministratore di diritto inconsapevole. In particolare, la difesa evoca l'orientamento da ultimo dispiegatosi nella sentenza Sez. 5, n. 10665 del 24/1/2023, secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo a carico dell'amministratore di diritto per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, deve essere fornita la dimostrazione della sua effettiva e concreta consapevolezza circa lo stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (ipotesi a dolo generico), o, per le ipotesi con dolo specifico, da procurare un ingiusto profitto a taluno. Sulla base di tale orientamento, la carica di amministratore formale non determina automaticamente un giudizio di colpevolezza per le condotte commesse, invece, dall'amministratore di fatto e, anzi, la responsabilità deve essere esclusa quando emerge che la gestione da parte di quest'ultimo sia stata così effettiva ed assorbente da annullare il ruolo di amministratore formale. Circostanza che corrisponde alla fattispecie concreta in esame, in cui dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputata non ha avuto alcun ruolo nell'occultamento delle scritture contabili della società fallita. 2 2.2. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione giuridica delle condotte di reato nell'ipotesi meno grave di bancarotta semplice. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di condanna ha affermato la colpevolezza della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione delle scritture contabili (cfr. pag. 3 della sentenza d'appello), così specificando la contestazione. La decisione resa in sede d'appello è basata su un argomento dominante, identificabile con una responsabilità da posizione, arricchito — nella logica del provvedimento impugnato - soltanto dalla valorizzazione del dato costituito dal tempo di permanenza nell'incarico formale di amministratrice da parte della ricorrente. Tale struttura motivazionale è disallineata rispetto alla più recente giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla posizione della c.d. "testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita. Non vi è dubbio, infatti, che sussista il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, in quanto egli è il soggetto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato: l'amministratore formale è responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod. pen., a titolo di concorso con l'amministratore di fatto o con altri organi societari, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose, poiché l'art. 2392 cod. civ. gli impone di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. L'assunzione solo formale, invero, della carica gestoria non consente l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216, comma 1, n. 2), 217, comma 2, e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod. civ. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili. Tuttavia, deve essere fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato da parte della "testa di legno", tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Per questa ragione, in tema di bancarotta fraudolenta documentale con dolo generico (vale a dire l'ipotesi di fraudolenta tenuta delle scritture contabili in guisa da non renderle idonee a descrivere la situazione patrimoniale della fallita), si è precisato che 3 l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato l'amministratore formale deve essere accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità oltre che dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 4/11/2021, La Porta, Rv. 282280). Analogamente deve ragionarsi in ambito di bancarotta fraudolenta con dolo specifico, da omessa tenuta o sottrazione o distruzione delle scritture contabile, al fine di recare pregiudizio ai creditori (sulle due fattispecie differenti di bancarotta fraudolenta documentale contenute nella disposizione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I.fall. cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01) Il coefficiente soggettivo doloso con cui il reato omissivo può essere realizzato è individuabile anche nel dolo eventuale (Sez. 5, n. 38712 del 19/06/2008, Prandelli, Rv. 242022), collegato alla condotta di mancato adempimento dei propri obblighi ma, soprattutto, secondo la giurisprudenza più recente, alla consapevole percezione di indicatori della realizzazione del reato da parte dell'amministratore di fatto, nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. (i cd. segnali di allarme, richiesti in ambito di responsabilità dell'amministratore privo di deleghe: cfr. in tema, per tutte, Sez. 5, n. 33582 del 13/6/2022, Benassi, Rv. 284175). La carica di amministratore formale, infatti, sebbene implichi gli obblighi predetti a prescindere dal ruolo di mera "testa di legno", che non esonera certo da responsabilità penale, parallelamente, non può determinare in via automatica un giudizio di colpevolezza, e, anzi, la responsabilità va esclusa quando emerge che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero attore nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale (Sez. 5, n. 10665 del 24/1/2023, n.m.). In altre parole, il giudice di merito non può disinteressarsi degli "indicatori" concreti dai quali desumere, secondo un criterio logico-inferenziale, la consapevolezza, in capo all'amministratore meramente nominale, dell'omessa tenuta o della sottrazione delle scritture contabili - pena, altrimenti, l'attribuzione della responsabilità secondo un inaccettabile criterio oggettivo, non in linea con l'art. 27 della Costituzione - ma deve disegnare un percorso maggiormente rispettoso del parametro costituzionale che prevede il principio di colpevolezza, indicando le condizioni perché si determini la condanna per fatto "consapevole". Così, ad esempio, in passato, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950, per rigettare il ricorso dell'imputata, amministratrice che invocava un ruolo meramente formale, ha valorizzato la circostanza che costei non potesse essere considerata una "sprovveduta" in materia di gestione societaria, avendo amministrato altre due società fallite e che aveva curato una serie di operazioni in prima persona, oltre ad ulteriori diversi elementi indicativi del fatto che il giudice di merito aveva 4 ragionevolmente tratto il convincimento che, pur essendo una prestanome, risultava dimostrata l'effettiva e concreta sua consapevolezza dello stato e della sorte delle scritture contabili, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. 2.1. Ebbene, nella sentenza impugnata, l'attribuzione della responsabilità alla ricorrente resta ancorata semplicemente alla carica ed al ruolo ricoperti solo formalmente, in abbinamento con quella che appare una fugace valorizzazione della sua qualità familiare, per essere ella la moglie dell'amministratore di fatto, il che implicherebbe — par di comprendere dalla sentenza impugnata - un'inevitabile consapevolezza da parte sua delle condotte del coniuge, cui ella era succeduta nella carica. Si tratta di canoni di affermazione della colpevolezza lontani dagli standard più recenti e condivisibili declinati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stigmatizzazione in questa sede va aggiunta la censura per una diffusa, ed altrettanto inesatta, prospettiva di apodittica affermazione di responsabilità della condotta di distruzione ed occultamento delle scritture contabili, che, sebbene sia desumibile in astratto per via induttiva, nel caso di specie è basata su asserzioni prive di giustificazione concreta, che mostrano anche lessicalmente il fianco a critiche di incoerenza con il criterio di colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio". 3. La sentenza impugnata, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere annullata con rinvio, per consentire alla Corte territoriale di rimediare alle mancanze motivazionali riscontrate e di adeguarsi alla giurisprudenza di legittimità, secondo gli approdi tratteggiati nel paragrafo precedente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso il 22 maggio 2024.