TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1928/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TAORMINA Parte_1 NATASCIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANNUNZIATA DANIELA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 06/06/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/07/1997 e il 03/04/2021. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale in Torino, Lungo Dora Voghera n. 120/B di comproprietà dei coniugi è stata venduta ed entrambe le parti hanno trasferito altrove la residenza;
DÀ ATTO che i figli, maggiorenni e economicamente autosufficienti, risiederanno presso l'abitazione materna;
DÀ ATTO che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di aver già regolarizzato ogni altro aspetto economico patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 1928/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TAORMINA Parte_1 NATASCIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANNUNZIATA DANIELA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 06/06/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/07/1997 e il 03/04/2021. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale in Torino, Lungo Dora Voghera n. 120/B di comproprietà dei coniugi è stata venduta ed entrambe le parti hanno trasferito altrove la residenza;
DÀ ATTO che i figli, maggiorenni e economicamente autosufficienti, risiederanno presso l'abitazione materna;
DÀ ATTO che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di aver già regolarizzato ogni altro aspetto economico patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2