TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7188 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
pendente tra
elettivamente domiciliato in Cava dè Tirreni alla via Parte_1
Aniello Ferrigno n.7/C presso lo studio dell'avv. Angela Lodato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliato in Falciano del Massico Controparte_1 alla via Fondo Vigne n.32 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Manica che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009
n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione al precetto notificato il 4.11.2024 ad istanza di CP_1
.
[...]
L'impugnato precetto che intima il pagamento della somma di €21.601,25 si fonda quale titolo esecutivo su n.4 cambiali protestate.
Quali motivi di doglianza l'opponente devolve contestazioni che rientrano nel genus della opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc laddove contesta la mancata trascrizione dei titoli nel precetto rientra invece nel genus dell'opposizione preventiva all'esecuzione l' eccezione di apocrifia della firma nonché la irregolarità del bollo delle cambiali, Su tali presupposti ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle avverse doglianze.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata del 25 novembre 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
3. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, sia motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis sia motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc. 3.1. L'opposizione va rigettata per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Quanto alla censura di inesistenza del titolo esecutivo in quanto si tratterebbe di cambiale non in regola con il bollo. Come noto il bollo la cui assenza non determina la nullità della cambiale ma solo la sua inidoneità a fungere da titolo esecutivo. L'importo del bollo è proporzionale all'ammontare della somma ovvero il
12% dell'importo.
Nel caso portato all'attenzione di questo giudice siamo in presenza di una cambiale agraria.
Le cambiali agrarie sono finanziamenti a breve termine (massimo 12 mesi) concessi alle aziende agricole e zootecniche per coprire le spese di conduzione e sostenere il ciclo produttivo. Hanno un trattamento fiscale agevolato (imposta di bollo più bassa rispetto alle cambiali ordinarie) e sono assistite da un privilegio legale agrario. La banca anticipa l'importo al cliente, trattenendo gli interessi all'erogazione (sconto della cambiale). Scopo: Finanziamento delle spese di conduzione, come l'acquisto di sementi, fertilizzanti, ecc., e per l'anticipo dei capitali necessari a completare il ciclo produttivo. Durata: Generalmente fino a 12 mesi, ma con possibilità di rinnovo. Sconto: La banca anticipa l'importo del finanziamento al netto degli interessi, commissioni e costi. Rimborso: Il cliente rimborsa il capitale alla scadenza, in un'unica soluzione, oppure tramite addebito diretto se si tratta di un prestito rateale. Garanzie: Possono essere assistite da garanzie come il privilegio legale agrario (che dà precedenza ad alcune forme di credito) o altre garanzie alternative (come l'avallo), anche se non è obbligatorio ipotecare un immobile. Agevolazioni fiscali: L'imposta di bollo è pari allo 0,1% e non al 12%.
Questa breve disamina conduce a respingere il primo motivo di opposizione ovvero la inesistenza del titolo esecutivo.
Quanto al secondo motivo di opposizione ovvero l'affermazione della apocrifia delle firme apposte sotto le cambiali giova riportare le parole dell'opponente nell'atto di citazione:“Nella fattispecie le sottoscrizioni apposte sulle quattro cambiali in detta sede azionate recano firma apocrifa, sottoscrizioni non riconducibili al Parte_1
, con la consecutio che nulla è dovuto da quest'ultimo.”
[...] Ciò posto occorre richiamare i principi più volte espressi dalla Suprema Corte secondo cui il disconoscimento è “una manifestazione di volontà compiuta in un atto processuale. Non è richiesta una formula particolare ma è comunque necessario formulare una contestazione inequivoca specifica e determinata, tale che si possa desumere con certezza la negazione della autenticità della scrittura o della relativa sottoscrizione” (cfr Cass.17313/2021, 12448/2012, n.6869/00).
La contestazione di apocrifia della sottoscrizione così come effettuata dall'odierno opponente evidenzia una eccezione del tutto generica non supportata da alcun riscontro probatorio con ciò contravvenendo al generale principio di cui all'art.2697 cc.
L'ultimo motivo di opposizione è inficiato dal riscontro documentale da cui emerge la trasposizione nel precetto dei titoli esecutivi.
Per le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
spese quantificate in euro 2478,00 oltre IVA CPA e Controparte_1 rimborso forfettario come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna