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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2778/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2778/2022
Oggi 29.04.2025, ad ore 9.15, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per la Sig.ra con l'avv. GORI MASSIMO, Parte_1 per essuno già contumace. Controparte_1
L'Avv precisa come da nota conclusionali depositate in data 28.09.2024 ed integrate con Pt_1 deduz verbale dell'udienza del 5.10.2024, cui si riporta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Alle ore 16.30 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2778/2022, promossa da:
con l'avv. GORI MASSIMO Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Agliana (PT), via Como n. 34, al fine di ottenere in tesi la riduzione in pristino di opere edili eseguite nel mancato rispetto della normativa vigente ed il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, a ciò conseguenti. Parte attrice, deduceva: a) di essere proprietaria di un terratetto monofamiliare posto in Prato, via A. Limberti n.14, adibito a civile abitazione;
b) che in qualità di proprietaria esclusiva dell'edificio Controparte_1 confinante, nel corso del 2019 aveva intrapreso sul proprio immobile una incisiva opera di ristrutturazione per cambio di destinazione d'uso (da fondo commerciale a fondo residenziale) e fusione con attigua unità immobiliare già a destinazione residenziale;
c) che detti interventi edilizi avevano causato fin dal febbraio 2020 danni significativi e ingenti alla signora d) Pt_1 deduceva il verificarsi di distacchi degli intonaci interni e della pietra posta sulla facciata dell'immobile, determinati dall'acqua meteorica proveniente dalla copertura a seguito pagina 2 di 10 dell'innalzamento dell'immobile della convenuta e in parte, con riferimento agli intonaci, dall'umidità di risalita, legata alle scorrette modalità realizzative dell'impianto di riscaldamento a terra. Lamentava altresì: e) l'omessa effettuazione della “valutazione previsionale di clima acustico” (artt. 8 della legge n. 447/1995 e12 della L.R. n. 89/1998), sempre necessaria in presenza di un cambio di destinazione;
f) l'appoggio non autorizzato sul muro di confine della sopraelevazione dell'immobile della convenuta, con connessi problemi di staticità e conseguente condizione di insicurezza dell'immobile e con ostruzione della canna fumaria del forno esterno di parte attrice;
g) che i due terrazzi tergali erano stati realizzati in mancata osservanza dei limiti imperativi di legge, con problemi di veduta verso il fondo attoreo e diminuzione della luminosità di quest'ultimo, e non a regola d'arte, con evidenti profili di pericolo strutturale, non essendo presenti giunti di ancoraggio adeguati. Parte attrice dava, altresì, atto che: i) in ordine a quanto sopra aveva presentato procedimento di A.T.P. ante causam, con incarico di TU conferito all'Ing.
che con la relazione tecnica, ritualmente depositata, aveva confermato la sostanza Persona_1 delle doglianze denunziate da parte attrice, quantificando i costi per l'eliminazione di una serie di danni;
ii) una più recente (2.11.2022) relazione dell'Ing. aveva confermato quanto Persona_2 lamentato, anche in ordine alla carenza di una “Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici” ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997, obbligatoria nei cambi di destinazione d'uso, ai danni alla canna fumaria dell'abitazione di proprietà dell'attrice, alla riconducibilità delle infiltrazioni di risalita ad errori di costruzione del pavimento dell'edificio confinante e soprattutto alla inidoneità del muro a comune a sostenere i carichi gravitazionali come richiesto dalla norma per il tipo di intervento di progetto. L'attrice concludeva deducendo come la fase di trattativa stragiudiziale non aveva sortito alcun esito concreto, nonostante le intense trattative.
Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria, accertare e dichiarare che l'intervento di ristrutturazione “pesante” descritto in premessa, eseguito da
[...] su proprio immobile, posto in Prato, via Arcivescovo Limberti n. 14 – a confine con Controparte_1 quello appartenente all'attrice (n.c. 12)– è avvenuto violando le norme civilistiche e quelle imperative previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento: 1) all'innalzamento della copertura dell'edificio di circa un metro – finalizzato al recupero del sottotetto a fini abitativi – eseguita in appoggio sul muro comune posto a confine, senza alcuna autorizzazione da parte della confinante e in aperto dispregio del di lei dissenso;
2) Parte_1 alla inidoneità statica del muro di confine a comune tra le due proprietà in ordine alla capacità di
pagina 3 di 10 sostenere il nuovo carico verticale (piano rialzato) sovrastante;
3) alla riduzione dell'area di sfiato della canna fumaria di , che ha reso di fatto inutilizzabile il caminetto della propria Parte_1 abitazione;
4)all'omessa “valutazione previsionale di clima acustico”, indefettibile in caso di mutamento di destinazione d'uso, specie allorché il cambiamento di destinazione avvenga “da commerciale a residenziale”; 5) all'impianto di riscaldamento a terra installato al piano terra del fabbricato in ristrutturazione, eseguito senza tenere conto che la sua realizzazione avrebbe generato – come poi avvenuto – la formazione di un ponte termico verso l'abitazione della signora fonte accertata di danno per la stessa;
6) alla struttura dei nuovi terrazzi tergali del Pt_1 fabbricato, risultata non conforme all'attuale normativa tecnica strutturale già indicata dal C.T.U., costituenti fonte di potenziale pericolo per l'edificio dell'attrice, collocati a distanza illegale. B)
Accertato e dichiarato quanto sopra, Voglia quindi il Tribunale ordinare: 1) la demolizione e/o, comunque, la riduzione in pristino del vano-sottotetto corrispondente al piano rialzato (di circa 1 metro) dell'edificio posto in Prato, via Arcivescovo Limberti n. 14, in riferimento alle conclusioni rassegnate alla suestesa lettera A, numeri 1, 2 e 3; 2) la demolizione e/o, comunque, la riduzione in pristino dei nuovi terrazzi tergali del fabbricato medesimo (v. lett. A, numero 6,delle conclusioni), non conformi all'attuale normativa tecnica strutturale, costituenti fonte di potenziale pericolo e di danno (riduzione di luminosità della facciata) per l'edificio dell'attrice, collocati a distanza illegale;
3) la demolizione e/o, comunque, la riduzione in pristino e/o, in ogni caso, il riposizionamento a distanza legale dell'impianto di riscaldamento a terra installato al piano terra del fabbricato in ristrutturazione (via A. Limberti n. 14), eseguito in dispregio delle norme dettate dal codice civile in tema di distanze legali (v. in particolare artt. 889 e 890 c.c.) esenza tenere conto che la sua realizzazione avrebbe generato – come poi avvenuto – la formazione di un ponte termico verso
l'abitazione della signora fonte accertata di danno per la stessa;
4) l'effettuazione della Pt_1
“valutazione previsionale di clima acustico” – accertatane previamente l'obbligatorietà nel caso specifico – accertando e dichiarando altresì che la legittimità della richiesta di mutamento di destinazione d'uso non può essere predicata fino all'esito positivo di valutazione siffatta. In ipotesi,
Voglia il Tribunale condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie a Controparte_2 scongiurare condizioni di pericolo e di danno per l'immobile di , secondo le modalità Parte_1 indicate dalle regole dell'artee/o da espletanda indagine tecnica, relativamente a tutti gli abusi descritti.C) In tutti i casi contemplati dalle suindicate lettere A e B delle conclusioni, Voglia il
Tribunaledi Prato condannare a risarcire tutti i danni – patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali – subiti da in ragione di tutte le violazioni denunciate (molte di esse Parte_1
pagina 4 di 10 penalmente rilevanti), nella misura che risulterà a seguito di espletanda istruttoria e/o a seguito della equanime valutazione del Giudice, trattandosi di danni certi in punto di an debeatur, ma di ardua quantificazione in termini obiettivi;
in disparte i danni di cui alla lettera che segue, già determinati dal C.T.U. per il periodo che precede il deposito della relazione (19.02.2022).D) Piaccia in ogni caso al Tribunale condannare a pagare senza dilazione a Controparte_1 Pt_1
– se del caso attraverso ordinanza immediatamente esecutiva ex artt. 186 bis o terc.p.c. –
[...]
l'importo di € 4.907,00=, così determinati dal C.T.U. in via provvisoria e mai contestati ex adverso, senza rinuncia ai danni legati agli aggravamenti successivi al deposito della relazione né a quelli derivanti da una più approfondita stima dei medesimi: € 2.413,40= per il ripristino della parete al piano terra, per il ripristino della parete del sottotetto, per il ripristino del rivestimento in pietra;
€
2.493,60= per l'installazione di scossalina metallica lungo la linea di intersezione che corre tra la copertura dell'alloggio della ricorrente e il nuovo muro rialzato del fabbricato in ristrutturazione, trattandosi di intervento che interessa la proprietà della comparente;
di intervento che quest'ultima non intende assolutamente far eseguire all'attuale controparte. E) TT si spese e compensi professionali anche relativamente alla fase di istruzione preventiva, con condanna a rifondere le ulteriore spese documentate per i compensi corrisposti al C.T.U. e al proprio C.T.P.. Con ogni pronuncia consequenziale e accessoria per ognuna delle conclusioni rassegnate.
Non si costituiva in giudizio la ed alla prima udienza, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con prove documentali, con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di
ATP con l'interrogatorio formale della parte convenuta, che ritualmente notificata dell'incombente non si presentava all'udienza fissata per l'escussione dell'interrogatorio formale, determinando le conseguenze di cui all'art 232 cpc connesse alla mancata risposta e con la prova testimoniale, uditi i testi Geom. Ing , Ing . Tes_1 Persona_2 Testimone_2
All'udienza odierna la parte costituita, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisava le conclusioni e procedeva a breve discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice merita accoglimento, come di seguito indicato.
Parte attrice, unica parte costituita in giudizio, in primo luogo, ha sicuramente integrato l'onere probatorio sulla stessa gravante rispetto all'an della responsabilità della convenuta. La prova risulta fornita da quanto emerge in sede di relazione peritale svolta nel giudizio di ATP, dalla mancata risposta da parte della convenuta all'interrogatorio formale, dalla prova testimoniale pagina 5 di 10 assunta, oltre che dai documenti depositati in atti da parte attrice. In particolare la TU esperita in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo ha permesso di acclarare che: “A conclusione della presente relazione, si può affermare che, alla luce degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, è stato possibile rispondere al quesito posto in sede di incarico. In estrema sintesi si può dire che: - sul fabbricato confinante con l'abitazione della ricorrente è in corso un intervento di ristrutturazione pesante finalizzato alla creazione di tre unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale che prevede il recupero del sottotetto ai fini abitativi grazie all'innalzamento di circa 1m della copertura - l'innalzamento della copertura ha causato una riduzione dell'area di sfiato della canna fumaria della signora ma la problematica è Pt_1 agevolmente risolvibile prolungando il camino stesso così da riportarne lo sbocco al disopra della copertura rialzata - il muro di confine a comune tra le due proprietà non risulta staticamente idoneo a sostenere il carico edilizio sovrastante - il cambio di destinazione d'uso di parte del fabbricato in ristrutturazione comporta, secondo le Linee Guida sull'acustica emesse dalla Regione
Toscana, la necessità di allegare al progetto la “Valutazione previsionale di clima acustico”; tuttavia
l'istruttoria della pratica edilizia condotta dal competente ufficio comunale si è conclusa con esito positivo pur in assenza del suddetto elaborato - l'impianto di riscaldamento a pavimento installato al piano terra del fabbricato in ristrutturazione risulta correttamente eseguito, ma non si è tenuto conto che la sua realizzazione avrebbe generato la formazione di un ponte termico verso
l'abitazione della signora - sono state accertate la presenza di un modesto degrado della Pt_1 tinteggiatura lungo la fascia bassa della parete di confine all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della ricorrente ed una lieve sfogliatura della pietra di rivestimento della facciata della signora nella zona in prossimità del confine con la facciata di proprietà della Pt_1 Controparte_1
e ne sono state individuate le cause - non sono stati rilevati danni nell'annesso tergale
[...] dell'alloggio di proprietà della signora - si è constatata la presenza di danni da infiltrazione di Pt_1 acque meteoriche all'interno dell'alloggio della ricorrente lungo la parete del sottotetto al confine con il fabbricato in corso di ristrutturazione e ne è stata individuata la causa l'eliminazione dei vizi rilevati sulla proprietà è stata quantificata in 2.413,4€ comprensivi di IVA di cui 1.767,9€ Pt_1 per il ripristino della parete al piano terra, 575,5€ per il ripristino della parete del sottotetto e
70,0€ per il ripristino del rivestimento in pietra;
a questa spesa si dovrà aggiungere l'ulteriore onere di 2.493,6€ per l'installazione di scossalina metallica lungo la linea di intersezione della copertura dell'alloggio della ricorrente ed il nuovo muro del rialzamento del fabbricato in ristrutturazione la struttura dei nuovi terrazzi tergali del fabbricato in ristrutturazione non risulta rispondente
pagina 6 di 10 all'attuale normativa tecnica strutturale il progetto strutturale relativo all'intervento di ristrutturazione non risulta pienamente conforme rispetto alla normativa vigente.”.
Oltre a ciò, la prova risulta raggiunta anche rispetto a quanto confermato dai testimoni escussi, che peraltro sono i tecnici che hanno redatto anche le relazioni depositate in atti da parte già ricorrente. Il teste Ing escusso all'udienza 22.01.2024, peraltro, a fronte della domanda di Tes_1 cui al capitolo 11, ha risposto “si confermo”, confermando che in ordine al tema del rialzamento dell'edificio appartenente a (civico n. 14) e l'appoggio non autorizzato su Controparte_1 quello dell'attrice, detta opera di rialzamento è continuata nonostante le diffide rivolte all'odierna convenuta dal medesimo Geom. per conto di con chiara manifestazione Tes_1 Parte_1 di dissenso da parte di quest'ultima .
Ciò detto e chiarito in ordine alla sussistenza dell'an della responsabilità di parte convenuta in ordine a quanto dedotto da parte attrice, mette conto richiamare quanto ribadito dalla Suprema
Corte, anche con sentenza n. 12.220 del 30.05.2014 rispetto alle tutele del confinante rispetto al vicino che edifica in violazione della normativa vigente: “L'atto edificatorio del vicino in violazione delle norme, del codice o regolamentari comunali, sulle distanze, oltre a ledere gli interessi pubblici sottesi alla disciplina concernente l'assetto del territorio, pone in essere un'attività edilizia eccedente quanto è previsto, nei rapporti tra confinanti, dalla normativa conformativa del diritto di proprietà, sicché il privato che, nei confronti dell'edificante illegittimo, lamenti la lesione della sua sfera proprietaria, ha diritto, ai sensi dell'art. 872 c.c., comma 2, a una doppia tutela: volta all'eliminazione dello stato di cose illegittimamente creato e al risarcimento del danno patito medio tempore.” Orbene, alla luce di quanto emerso, accertate dunque la responsabilità di parte convenuta nell'esecuzione delle opere in mancata osservanza delle norme di legge e non a regola d'arte, si ritiene, pertanto di condannare parte convenuta: 1) a demolire la sopraelevazione, in quanto eseguita senza le necessarie opere di irrobustimento del muro di appoggio, con conseguenti criticità in termini di staticità, vedi TU a pag 68: “In sintesi pertanto, in risposta al punto b) e al punto c.1) del quesito è possibile affermare che la sopraelevazione del fabbricato di proprietà della parte ricorrente si sostanzia nella demolizione e ricostruzione della porzione di copertura contigua alla copertura dello stabile della sig.ra con il rialzamento della stessa di Pt_1 circa 1m, al fine di realizzare una civile abitazione nel sottotetto;
per quanto sopra riferito il muro in comune non risulta idoneo a sostenere il carico edilizio sovrastante.”; 2) a rafforzare l'ancoraggio dei terrazzi, come indicato a pag 75 della TU dell'Ing “con i dovuti interventi di Per_1 consolidamento della stessa per ovviare all'eccessiva snellezza delle travi ed al rispetto dei requisiti
pagina 7 di 10 richiesti alla struttura fondale”. Stante l'istanza formulata in atti da parte attrice ex art 614 bis cpc, trattandosi in ordine a quanto sopra, di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, si dispone a carico di parte convenuta la somma di €50,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della demolizione e dell'opera di rinforzamento dei terrazzi a decorrere dal termine di 10 mesi successivi alla data di pubblicazione della presente Sentenza.
Parte attrice ha, altresì, diritto al risarcimento di una serie di danni riconducibili e all'innalzamento dell'immobile e all'impianto di riscaldamento che, seppur costruito nel rispetto delle norme, ha, come riscontrato dalla TU, determinato una serie di danni all'immobile della sig.ra Detti danni sono stati quantificati dalla TU, che ha individuato i costi di ripristino Pt_1 come segue: €2.413,4 comprensivi di IVA di cui € 1.767,9 per il ripristino della parete al piano terra, 575,5€ per il ripristino della parete del sottotetto e €70,0 per il ripristino del rivestimento in pietra.
Oltre a quanto sopra, parte attrice ha, altresì, diritto alla liquidazione in via equitativa dei danni che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) per l'effetto della realizzazione di opere edilizie in violazione delle norme, del codice o regolamentari comunali, sulle distanze, in quanto, come detto dalla Corte di Cassazione, nella recente Ordinanza Corte di
Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18108 del 23/06/2023, “ In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.”. Nel caso di specie, dunque, in merito alla quantificazione di tale voce di danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, in presenza della lesione al titolare di un diritto reale, il danno deve essere riconosciuto facendo applicazione dei criteri equitativi di liquidazione, ex art. 1226 c.c. avuto riguardo alla durata del periodo di tempo (dal 2019-2020 al tempo in cui saranno demolite o rimesse in pristino) in cui parte attrice si è trovata costretta a subire le opere costruite da parte convenuta, il mancato utilizzo, seppur transeunte, del caminetto per l'ostruzione della canna fumaria, la circostanza che le violazioni perpetrate incidono su aspetti relativi alla staticità dell'immobile con conseguente diminuzione, seppur transeunte, del valore dello stesso e anche pagina 8 di 10 disagio per l'attrice per la preoccupazione a ciò concernente. Dunque tenuto conto dei criteri indicati, si ritiene di liquidare equitativamente detti danni in misura pari ad €3500,00.
In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono essere poste a carico di parte convenuta contumace. Si procede a liquidazione in dispositivo delle spese di lite ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, oltre al rimborso delle spese documentate, con distrazione a favore dell'Avv Massimo Gori che ha formulato istanza in atti, dichiarandosi antistatario. Quanto alla richiesta di refusione delle spese sostenute in sede di ATP, sussiste il diritto della parte vittoriosa di vedere riconosciuta la liquidazione di tale voce in suo favore, anche queste con distrazione a favore dell'avv Massimo Gori. Come statuito dalla Suprema
Corte (Cass. n. 35510/2021), le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente, anche in assenza di specifica domanda (Cass.
n. 15492/2019). Nella fattispecie parte attrice ha documentato spese per TU e TP , di cui ha diritto al rimborso a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la a demolire la sopraelevazione di 1 metro come indicata in Controparte_1 parte motiva ed a rafforzare l'ancoraggio dei terrazzi, come indicato a pag 75 della TU dell'Ing entro 10 mesi dalla presente Sentenza, con pagamento a favore dell'attrice di Per_1
€50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del predetto termine;
Condanna la al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti come Controparte_1 evidenziati in parte motiva, della somma di €5913,40, oltre interessi da dì del dovuto al saldo;
Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite di parte attrice, che liquida in
€6.000,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, €3.000,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione di dette spese a favore del legale antistatario Avv Massimo Gori.
Condanna la convenuta al rimborso a parte attrice delle spese di TU e TP come documentate in atti per la fase di ATP.
Prato, 29.04.2025
Il Giudice
pagina 9 di 10 Dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.30 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 10 di 10
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2778/2022
Oggi 29.04.2025, ad ore 9.15, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per la Sig.ra con l'avv. GORI MASSIMO, Parte_1 per essuno già contumace. Controparte_1
L'Avv precisa come da nota conclusionali depositate in data 28.09.2024 ed integrate con Pt_1 deduz verbale dell'udienza del 5.10.2024, cui si riporta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Alle ore 16.30 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2778/2022, promossa da:
con l'avv. GORI MASSIMO Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Agliana (PT), via Como n. 34, al fine di ottenere in tesi la riduzione in pristino di opere edili eseguite nel mancato rispetto della normativa vigente ed il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, a ciò conseguenti. Parte attrice, deduceva: a) di essere proprietaria di un terratetto monofamiliare posto in Prato, via A. Limberti n.14, adibito a civile abitazione;
b) che in qualità di proprietaria esclusiva dell'edificio Controparte_1 confinante, nel corso del 2019 aveva intrapreso sul proprio immobile una incisiva opera di ristrutturazione per cambio di destinazione d'uso (da fondo commerciale a fondo residenziale) e fusione con attigua unità immobiliare già a destinazione residenziale;
c) che detti interventi edilizi avevano causato fin dal febbraio 2020 danni significativi e ingenti alla signora d) Pt_1 deduceva il verificarsi di distacchi degli intonaci interni e della pietra posta sulla facciata dell'immobile, determinati dall'acqua meteorica proveniente dalla copertura a seguito pagina 2 di 10 dell'innalzamento dell'immobile della convenuta e in parte, con riferimento agli intonaci, dall'umidità di risalita, legata alle scorrette modalità realizzative dell'impianto di riscaldamento a terra. Lamentava altresì: e) l'omessa effettuazione della “valutazione previsionale di clima acustico” (artt. 8 della legge n. 447/1995 e12 della L.R. n. 89/1998), sempre necessaria in presenza di un cambio di destinazione;
f) l'appoggio non autorizzato sul muro di confine della sopraelevazione dell'immobile della convenuta, con connessi problemi di staticità e conseguente condizione di insicurezza dell'immobile e con ostruzione della canna fumaria del forno esterno di parte attrice;
g) che i due terrazzi tergali erano stati realizzati in mancata osservanza dei limiti imperativi di legge, con problemi di veduta verso il fondo attoreo e diminuzione della luminosità di quest'ultimo, e non a regola d'arte, con evidenti profili di pericolo strutturale, non essendo presenti giunti di ancoraggio adeguati. Parte attrice dava, altresì, atto che: i) in ordine a quanto sopra aveva presentato procedimento di A.T.P. ante causam, con incarico di TU conferito all'Ing.
che con la relazione tecnica, ritualmente depositata, aveva confermato la sostanza Persona_1 delle doglianze denunziate da parte attrice, quantificando i costi per l'eliminazione di una serie di danni;
ii) una più recente (2.11.2022) relazione dell'Ing. aveva confermato quanto Persona_2 lamentato, anche in ordine alla carenza di una “Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici” ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997, obbligatoria nei cambi di destinazione d'uso, ai danni alla canna fumaria dell'abitazione di proprietà dell'attrice, alla riconducibilità delle infiltrazioni di risalita ad errori di costruzione del pavimento dell'edificio confinante e soprattutto alla inidoneità del muro a comune a sostenere i carichi gravitazionali come richiesto dalla norma per il tipo di intervento di progetto. L'attrice concludeva deducendo come la fase di trattativa stragiudiziale non aveva sortito alcun esito concreto, nonostante le intense trattative.
Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria, accertare e dichiarare che l'intervento di ristrutturazione “pesante” descritto in premessa, eseguito da
[...] su proprio immobile, posto in Prato, via Arcivescovo Limberti n. 14 – a confine con Controparte_1 quello appartenente all'attrice (n.c. 12)– è avvenuto violando le norme civilistiche e quelle imperative previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento: 1) all'innalzamento della copertura dell'edificio di circa un metro – finalizzato al recupero del sottotetto a fini abitativi – eseguita in appoggio sul muro comune posto a confine, senza alcuna autorizzazione da parte della confinante e in aperto dispregio del di lei dissenso;
2) Parte_1 alla inidoneità statica del muro di confine a comune tra le due proprietà in ordine alla capacità di
pagina 3 di 10 sostenere il nuovo carico verticale (piano rialzato) sovrastante;
3) alla riduzione dell'area di sfiato della canna fumaria di , che ha reso di fatto inutilizzabile il caminetto della propria Parte_1 abitazione;
4)all'omessa “valutazione previsionale di clima acustico”, indefettibile in caso di mutamento di destinazione d'uso, specie allorché il cambiamento di destinazione avvenga “da commerciale a residenziale”; 5) all'impianto di riscaldamento a terra installato al piano terra del fabbricato in ristrutturazione, eseguito senza tenere conto che la sua realizzazione avrebbe generato – come poi avvenuto – la formazione di un ponte termico verso l'abitazione della signora fonte accertata di danno per la stessa;
6) alla struttura dei nuovi terrazzi tergali del Pt_1 fabbricato, risultata non conforme all'attuale normativa tecnica strutturale già indicata dal C.T.U., costituenti fonte di potenziale pericolo per l'edificio dell'attrice, collocati a distanza illegale. B)
Accertato e dichiarato quanto sopra, Voglia quindi il Tribunale ordinare: 1) la demolizione e/o, comunque, la riduzione in pristino del vano-sottotetto corrispondente al piano rialzato (di circa 1 metro) dell'edificio posto in Prato, via Arcivescovo Limberti n. 14, in riferimento alle conclusioni rassegnate alla suestesa lettera A, numeri 1, 2 e 3; 2) la demolizione e/o, comunque, la riduzione in pristino dei nuovi terrazzi tergali del fabbricato medesimo (v. lett. A, numero 6,delle conclusioni), non conformi all'attuale normativa tecnica strutturale, costituenti fonte di potenziale pericolo e di danno (riduzione di luminosità della facciata) per l'edificio dell'attrice, collocati a distanza illegale;
3) la demolizione e/o, comunque, la riduzione in pristino e/o, in ogni caso, il riposizionamento a distanza legale dell'impianto di riscaldamento a terra installato al piano terra del fabbricato in ristrutturazione (via A. Limberti n. 14), eseguito in dispregio delle norme dettate dal codice civile in tema di distanze legali (v. in particolare artt. 889 e 890 c.c.) esenza tenere conto che la sua realizzazione avrebbe generato – come poi avvenuto – la formazione di un ponte termico verso
l'abitazione della signora fonte accertata di danno per la stessa;
4) l'effettuazione della Pt_1
“valutazione previsionale di clima acustico” – accertatane previamente l'obbligatorietà nel caso specifico – accertando e dichiarando altresì che la legittimità della richiesta di mutamento di destinazione d'uso non può essere predicata fino all'esito positivo di valutazione siffatta. In ipotesi,
Voglia il Tribunale condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie a Controparte_2 scongiurare condizioni di pericolo e di danno per l'immobile di , secondo le modalità Parte_1 indicate dalle regole dell'artee/o da espletanda indagine tecnica, relativamente a tutti gli abusi descritti.C) In tutti i casi contemplati dalle suindicate lettere A e B delle conclusioni, Voglia il
Tribunaledi Prato condannare a risarcire tutti i danni – patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali – subiti da in ragione di tutte le violazioni denunciate (molte di esse Parte_1
pagina 4 di 10 penalmente rilevanti), nella misura che risulterà a seguito di espletanda istruttoria e/o a seguito della equanime valutazione del Giudice, trattandosi di danni certi in punto di an debeatur, ma di ardua quantificazione in termini obiettivi;
in disparte i danni di cui alla lettera che segue, già determinati dal C.T.U. per il periodo che precede il deposito della relazione (19.02.2022).D) Piaccia in ogni caso al Tribunale condannare a pagare senza dilazione a Controparte_1 Pt_1
– se del caso attraverso ordinanza immediatamente esecutiva ex artt. 186 bis o terc.p.c. –
[...]
l'importo di € 4.907,00=, così determinati dal C.T.U. in via provvisoria e mai contestati ex adverso, senza rinuncia ai danni legati agli aggravamenti successivi al deposito della relazione né a quelli derivanti da una più approfondita stima dei medesimi: € 2.413,40= per il ripristino della parete al piano terra, per il ripristino della parete del sottotetto, per il ripristino del rivestimento in pietra;
€
2.493,60= per l'installazione di scossalina metallica lungo la linea di intersezione che corre tra la copertura dell'alloggio della ricorrente e il nuovo muro rialzato del fabbricato in ristrutturazione, trattandosi di intervento che interessa la proprietà della comparente;
di intervento che quest'ultima non intende assolutamente far eseguire all'attuale controparte. E) TT si spese e compensi professionali anche relativamente alla fase di istruzione preventiva, con condanna a rifondere le ulteriore spese documentate per i compensi corrisposti al C.T.U. e al proprio C.T.P.. Con ogni pronuncia consequenziale e accessoria per ognuna delle conclusioni rassegnate.
Non si costituiva in giudizio la ed alla prima udienza, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con prove documentali, con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di
ATP con l'interrogatorio formale della parte convenuta, che ritualmente notificata dell'incombente non si presentava all'udienza fissata per l'escussione dell'interrogatorio formale, determinando le conseguenze di cui all'art 232 cpc connesse alla mancata risposta e con la prova testimoniale, uditi i testi Geom. Ing , Ing . Tes_1 Persona_2 Testimone_2
All'udienza odierna la parte costituita, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisava le conclusioni e procedeva a breve discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice merita accoglimento, come di seguito indicato.
Parte attrice, unica parte costituita in giudizio, in primo luogo, ha sicuramente integrato l'onere probatorio sulla stessa gravante rispetto all'an della responsabilità della convenuta. La prova risulta fornita da quanto emerge in sede di relazione peritale svolta nel giudizio di ATP, dalla mancata risposta da parte della convenuta all'interrogatorio formale, dalla prova testimoniale pagina 5 di 10 assunta, oltre che dai documenti depositati in atti da parte attrice. In particolare la TU esperita in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo ha permesso di acclarare che: “A conclusione della presente relazione, si può affermare che, alla luce degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, è stato possibile rispondere al quesito posto in sede di incarico. In estrema sintesi si può dire che: - sul fabbricato confinante con l'abitazione della ricorrente è in corso un intervento di ristrutturazione pesante finalizzato alla creazione di tre unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale che prevede il recupero del sottotetto ai fini abitativi grazie all'innalzamento di circa 1m della copertura - l'innalzamento della copertura ha causato una riduzione dell'area di sfiato della canna fumaria della signora ma la problematica è Pt_1 agevolmente risolvibile prolungando il camino stesso così da riportarne lo sbocco al disopra della copertura rialzata - il muro di confine a comune tra le due proprietà non risulta staticamente idoneo a sostenere il carico edilizio sovrastante - il cambio di destinazione d'uso di parte del fabbricato in ristrutturazione comporta, secondo le Linee Guida sull'acustica emesse dalla Regione
Toscana, la necessità di allegare al progetto la “Valutazione previsionale di clima acustico”; tuttavia
l'istruttoria della pratica edilizia condotta dal competente ufficio comunale si è conclusa con esito positivo pur in assenza del suddetto elaborato - l'impianto di riscaldamento a pavimento installato al piano terra del fabbricato in ristrutturazione risulta correttamente eseguito, ma non si è tenuto conto che la sua realizzazione avrebbe generato la formazione di un ponte termico verso
l'abitazione della signora - sono state accertate la presenza di un modesto degrado della Pt_1 tinteggiatura lungo la fascia bassa della parete di confine all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della ricorrente ed una lieve sfogliatura della pietra di rivestimento della facciata della signora nella zona in prossimità del confine con la facciata di proprietà della Pt_1 Controparte_1
e ne sono state individuate le cause - non sono stati rilevati danni nell'annesso tergale
[...] dell'alloggio di proprietà della signora - si è constatata la presenza di danni da infiltrazione di Pt_1 acque meteoriche all'interno dell'alloggio della ricorrente lungo la parete del sottotetto al confine con il fabbricato in corso di ristrutturazione e ne è stata individuata la causa l'eliminazione dei vizi rilevati sulla proprietà è stata quantificata in 2.413,4€ comprensivi di IVA di cui 1.767,9€ Pt_1 per il ripristino della parete al piano terra, 575,5€ per il ripristino della parete del sottotetto e
70,0€ per il ripristino del rivestimento in pietra;
a questa spesa si dovrà aggiungere l'ulteriore onere di 2.493,6€ per l'installazione di scossalina metallica lungo la linea di intersezione della copertura dell'alloggio della ricorrente ed il nuovo muro del rialzamento del fabbricato in ristrutturazione la struttura dei nuovi terrazzi tergali del fabbricato in ristrutturazione non risulta rispondente
pagina 6 di 10 all'attuale normativa tecnica strutturale il progetto strutturale relativo all'intervento di ristrutturazione non risulta pienamente conforme rispetto alla normativa vigente.”.
Oltre a ciò, la prova risulta raggiunta anche rispetto a quanto confermato dai testimoni escussi, che peraltro sono i tecnici che hanno redatto anche le relazioni depositate in atti da parte già ricorrente. Il teste Ing escusso all'udienza 22.01.2024, peraltro, a fronte della domanda di Tes_1 cui al capitolo 11, ha risposto “si confermo”, confermando che in ordine al tema del rialzamento dell'edificio appartenente a (civico n. 14) e l'appoggio non autorizzato su Controparte_1 quello dell'attrice, detta opera di rialzamento è continuata nonostante le diffide rivolte all'odierna convenuta dal medesimo Geom. per conto di con chiara manifestazione Tes_1 Parte_1 di dissenso da parte di quest'ultima .
Ciò detto e chiarito in ordine alla sussistenza dell'an della responsabilità di parte convenuta in ordine a quanto dedotto da parte attrice, mette conto richiamare quanto ribadito dalla Suprema
Corte, anche con sentenza n. 12.220 del 30.05.2014 rispetto alle tutele del confinante rispetto al vicino che edifica in violazione della normativa vigente: “L'atto edificatorio del vicino in violazione delle norme, del codice o regolamentari comunali, sulle distanze, oltre a ledere gli interessi pubblici sottesi alla disciplina concernente l'assetto del territorio, pone in essere un'attività edilizia eccedente quanto è previsto, nei rapporti tra confinanti, dalla normativa conformativa del diritto di proprietà, sicché il privato che, nei confronti dell'edificante illegittimo, lamenti la lesione della sua sfera proprietaria, ha diritto, ai sensi dell'art. 872 c.c., comma 2, a una doppia tutela: volta all'eliminazione dello stato di cose illegittimamente creato e al risarcimento del danno patito medio tempore.” Orbene, alla luce di quanto emerso, accertate dunque la responsabilità di parte convenuta nell'esecuzione delle opere in mancata osservanza delle norme di legge e non a regola d'arte, si ritiene, pertanto di condannare parte convenuta: 1) a demolire la sopraelevazione, in quanto eseguita senza le necessarie opere di irrobustimento del muro di appoggio, con conseguenti criticità in termini di staticità, vedi TU a pag 68: “In sintesi pertanto, in risposta al punto b) e al punto c.1) del quesito è possibile affermare che la sopraelevazione del fabbricato di proprietà della parte ricorrente si sostanzia nella demolizione e ricostruzione della porzione di copertura contigua alla copertura dello stabile della sig.ra con il rialzamento della stessa di Pt_1 circa 1m, al fine di realizzare una civile abitazione nel sottotetto;
per quanto sopra riferito il muro in comune non risulta idoneo a sostenere il carico edilizio sovrastante.”; 2) a rafforzare l'ancoraggio dei terrazzi, come indicato a pag 75 della TU dell'Ing “con i dovuti interventi di Per_1 consolidamento della stessa per ovviare all'eccessiva snellezza delle travi ed al rispetto dei requisiti
pagina 7 di 10 richiesti alla struttura fondale”. Stante l'istanza formulata in atti da parte attrice ex art 614 bis cpc, trattandosi in ordine a quanto sopra, di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, si dispone a carico di parte convenuta la somma di €50,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della demolizione e dell'opera di rinforzamento dei terrazzi a decorrere dal termine di 10 mesi successivi alla data di pubblicazione della presente Sentenza.
Parte attrice ha, altresì, diritto al risarcimento di una serie di danni riconducibili e all'innalzamento dell'immobile e all'impianto di riscaldamento che, seppur costruito nel rispetto delle norme, ha, come riscontrato dalla TU, determinato una serie di danni all'immobile della sig.ra Detti danni sono stati quantificati dalla TU, che ha individuato i costi di ripristino Pt_1 come segue: €2.413,4 comprensivi di IVA di cui € 1.767,9 per il ripristino della parete al piano terra, 575,5€ per il ripristino della parete del sottotetto e €70,0 per il ripristino del rivestimento in pietra.
Oltre a quanto sopra, parte attrice ha, altresì, diritto alla liquidazione in via equitativa dei danni che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) per l'effetto della realizzazione di opere edilizie in violazione delle norme, del codice o regolamentari comunali, sulle distanze, in quanto, come detto dalla Corte di Cassazione, nella recente Ordinanza Corte di
Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18108 del 23/06/2023, “ In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.”. Nel caso di specie, dunque, in merito alla quantificazione di tale voce di danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, in presenza della lesione al titolare di un diritto reale, il danno deve essere riconosciuto facendo applicazione dei criteri equitativi di liquidazione, ex art. 1226 c.c. avuto riguardo alla durata del periodo di tempo (dal 2019-2020 al tempo in cui saranno demolite o rimesse in pristino) in cui parte attrice si è trovata costretta a subire le opere costruite da parte convenuta, il mancato utilizzo, seppur transeunte, del caminetto per l'ostruzione della canna fumaria, la circostanza che le violazioni perpetrate incidono su aspetti relativi alla staticità dell'immobile con conseguente diminuzione, seppur transeunte, del valore dello stesso e anche pagina 8 di 10 disagio per l'attrice per la preoccupazione a ciò concernente. Dunque tenuto conto dei criteri indicati, si ritiene di liquidare equitativamente detti danni in misura pari ad €3500,00.
In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono essere poste a carico di parte convenuta contumace. Si procede a liquidazione in dispositivo delle spese di lite ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, oltre al rimborso delle spese documentate, con distrazione a favore dell'Avv Massimo Gori che ha formulato istanza in atti, dichiarandosi antistatario. Quanto alla richiesta di refusione delle spese sostenute in sede di ATP, sussiste il diritto della parte vittoriosa di vedere riconosciuta la liquidazione di tale voce in suo favore, anche queste con distrazione a favore dell'avv Massimo Gori. Come statuito dalla Suprema
Corte (Cass. n. 35510/2021), le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente, anche in assenza di specifica domanda (Cass.
n. 15492/2019). Nella fattispecie parte attrice ha documentato spese per TU e TP , di cui ha diritto al rimborso a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la a demolire la sopraelevazione di 1 metro come indicata in Controparte_1 parte motiva ed a rafforzare l'ancoraggio dei terrazzi, come indicato a pag 75 della TU dell'Ing entro 10 mesi dalla presente Sentenza, con pagamento a favore dell'attrice di Per_1
€50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del predetto termine;
Condanna la al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti come Controparte_1 evidenziati in parte motiva, della somma di €5913,40, oltre interessi da dì del dovuto al saldo;
Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite di parte attrice, che liquida in
€6.000,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, €3.000,00 per compensi di avvocato del procedimenti di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione di dette spese a favore del legale antistatario Avv Massimo Gori.
Condanna la convenuta al rimborso a parte attrice delle spese di TU e TP come documentate in atti per la fase di ATP.
Prato, 29.04.2025
Il Giudice
pagina 9 di 10 Dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.30 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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