Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, recante l’archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Genova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. EL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia da circa 20 anni e, in precedenza, è stato titolare di una carta di soggiorno per motivi familiari, poi scaduta.
2) In data 25.2.2022, in seguito all’insorgenza di una patologia, ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
3) In data 15.6.2023 la Questura di Genova ha rilasciato il titolo di soggiorno per cure mediche con termine di scadenza al 31.8.2023.
4) In data 8.9.2023 ha richiesto la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro.
5) Con provvedimento n. -OMISSIS-, la Questura di Genova ha disposto l'archiviazione
della procedura di conversione del titolo di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro sulla base della seguente motivazione: “ LETTO l' art. 6, comma 1-bis, DLgs. 286/98 (come modificato dal DL 10.3.2023 n. 20) che elenca le diverse tipologie di permesso di soggiorno convertibili in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; CONSIDERATO a che la suddetta disposizione normativa (nella formulazione vigente al momento della presentazione della domanda) non contempla tra i permessi di soggiorno convertibili, quello per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis ”.
6) Nel frattempo il ricorrente, dal 24.5.2024, ha reperito un posto di lavoro.
7) Con il ricorso è stato impugnato il citato provvedimento di archiviazione.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
- il primo relativo alla violazione dell’art. 6, comma 1-bis del TUI in quanto l’art. 7, comma 2, del DL n. 20/2023 ha fatto salva la conversione dei permessi di soggiorno per cure mediche in permessi di lavoro ove l’istanza di rilascio del primo titolo sia, come nel caso del ricorrente, anteriore all’entrata in vigore del citato DL n. 20/2023;
- il secondo relativo alla violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/90 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
- il terzo riguardante la violazione dell'art. 19 comma 1.1 del DLgs. n. 286/98 in quanto il ricorrente, se dovesse essere espulso e rimpatriato in Egitto, sarebbe sottoposto a trattamenti inumani anche in considerazione alla patologia di cui soffre;
- il quarto relativo alla violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
8) Si sono costituiti in giudizio la Questura di Genova e il Ministero dell’Interno, con richiesta di rigetto del gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’atto impugnato è stato cautelarmente sospeso sulla base del periculum in mora e, all’udienza pubblica del 6.3.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Il ricorso è fondato.
10) Con il PRIMO MOTIVO il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 2, del DL n. 20/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 50/2023.
La censura merita accoglimento.
Con la L. n. 50 del 5.5.2023 è stato convertito in legge il DL n. 20/2023, il cui art. 7 ha modificato l’art. 6, comma 1-bis, del DLgs. n. 286/98 (Testo unico dell’immigrazione) precludendo la convertibilità in permesso di lavoro del permesso per cure mediche.
Tuttavia il comma 2 del citato art. 7 ha introdotto la norma transitoria secondo la quale “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto … continua ad applicarsi la disciplina previgente ”.
Il ricorrente ha ritenuto che l’“istanza” indicata dall’art. 7, comma 2, si riferisca a quella del 25.2.2022 con cui egli ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e non a quella di conversione di tale titolo di soggiorno.
Sebbene la giurisprudenza non sia unanime sul punto, il Collegio condivide quella del Consiglio di Stato secondo cui “ l’unica esegesi rispettosa della littera legis e coerente con gli indici ermeneutici testé evidenziati non può che essere quella che ascrive rilevanza al momento di presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche quale discrimen temporale agli effetti dell’applicabilità della novella legislativa preclusiva della convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ” (Cons. Stato, Sez. III, 5.12.2025 n. 9634).
Calando tali coordinate ermeneutiche nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso per cure mediche del 25.2.2022 risulta anteriore al 6.5.2023, talchè il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare del regime transitorio accedendo alla correlativa facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro.
Alla luce di ciò il motivo deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
11) Le successive doglianze possono essere assorbite atteso che l’accoglimento della prima censura è idoneo a far conseguire il bene della vita richiesto dal ricorrente.
12) La peculiarità interpretativa sottesa alla controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RU, Presidente
EL LO, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LO | GI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.