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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carbotta, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Franco, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Fatto e diritto Con atto depositato il 13.5.2024, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 0592024900328849000 (in relazione agli avvisi di addebito n. 35920160001344647000, n. 35920160004198636000, n. 35920170002088125000, n. 3592018000670965000, n. 35920180005678716000, n. 35920190005379071000, n. 35920210001806120000, n. 35920220001072413000, n. 35920220004940405000), eccependone la nullità per la mancata notifica degli atti prodromici, nonché rilevando la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 35920160004198636000. Le parti convenute, disgiuntamente costituitesi, hanno resistito, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini dappresso riassunti, occorre rammentare, quanto alla notifica degli avvisi di addebito prodromici eseguita tramite servizio postale, che, ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.L. n. 8/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_2 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982.
1 Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento, poi, alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso), in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 D.L. n. 78/2010. Poste tali premesse, la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' comprova la rituale notifica degli atti prodromici (ad eccezione di quella CP_2 relativa all'avviso di addebito n. 35920170002088125000, per il quale non vi è modo di verificare se ed in che termini sia stata infruttuosamente svolta attività di notifica presso la residenza del destinatario dell'atto, sì da poter legittimamente procedere alla relativa notifica tramite deposito presso la casa comunale), sicché la doglianza di parte opponente può ritenersi fondata esclusivamente nei limiti dappresso tratteggiati.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dell'avviso di addebito n. 35920160004198636000, occorre, sotto tale profilo, premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione
2 del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_2 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso in termini generali, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non può, tuttavia, che essere disattesa, avendo Controparte_1
debitamente documentato di aver tempestivamente e validamente interrotto
[...] il termine quinquennale che viene in rilievo per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189007719257000 (validamente eseguita tramite la compiuta giacenza senza la necessità dell'inoltro di una successiva raccomanda informativa, dovendosi fare riferimento alle regole del servizio postale ordinario che, come già precisato, non prevedono detto ulteriore adempimento), nonché essendo decorso un tempo inferiore al lustro (maggiorato di ulteriori gg. 311 giorni ex D.L. n. 18/2020 e D.L. n.183/2020, che, segnatamente, hanno previsto la sospensione della prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30
3 giugno 2021) tra la data di notifica del suddetto atto interruttivo e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento n. 05920249003208849000 è, in conclusione, da ritenere inefficace limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920170002088125000, difettando la prova della notifica di tale atto prodromico. L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.5.2024, da
[...] nei confronti di ed così provvede: Pt_1 Controparte_1 CP_2 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 05920249003208849000 limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920170002088125000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 19 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carbotta, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Franco, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Fatto e diritto Con atto depositato il 13.5.2024, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 0592024900328849000 (in relazione agli avvisi di addebito n. 35920160001344647000, n. 35920160004198636000, n. 35920170002088125000, n. 3592018000670965000, n. 35920180005678716000, n. 35920190005379071000, n. 35920210001806120000, n. 35920220001072413000, n. 35920220004940405000), eccependone la nullità per la mancata notifica degli atti prodromici, nonché rilevando la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 35920160004198636000. Le parti convenute, disgiuntamente costituitesi, hanno resistito, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini dappresso riassunti, occorre rammentare, quanto alla notifica degli avvisi di addebito prodromici eseguita tramite servizio postale, che, ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.L. n. 8/2010, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_2 comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di tale ultima previsione, la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982.
1 Ne discende che, come già asseverato dalla Suprema Corte (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica. L'applicazione di tali forme nel procedimento di riscossione, in relazione all'analoga previsione contenuta per le cartelle esattoriali nell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 175 del 2018) sul presupposto che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (così da ultimo anche da Cass. 10131/2020). Con riferimento, poi, alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito di cui si discute, è, dunque, irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario (spedizione raccomandata informativa e affissione di avviso), in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 D.L. n. 78/2010. Poste tali premesse, la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' comprova la rituale notifica degli atti prodromici (ad eccezione di quella CP_2 relativa all'avviso di addebito n. 35920170002088125000, per il quale non vi è modo di verificare se ed in che termini sia stata infruttuosamente svolta attività di notifica presso la residenza del destinatario dell'atto, sì da poter legittimamente procedere alla relativa notifica tramite deposito presso la casa comunale), sicché la doglianza di parte opponente può ritenersi fondata esclusivamente nei limiti dappresso tratteggiati.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente in relazione al decorso di un termine superiore al quinquennio a far data dalla notifica dell'avviso di addebito n. 35920160004198636000, occorre, sotto tale profilo, premettere, che, se per un verso, l'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, sicché l'inutile decorso di detto termine comporta, come detto, l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione, per altro verso, laddove - come in relazione all'eccezione in esame - venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione
2 del titolo esecutivo, qual è, appunto, la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, configurandosi la relativa doglianza quale “opposizione all'esecuzione” (come tale non assoggettata ai termini perentori sopra indicati), essa è, in ogni caso, da considerare ammissibile e non può che essere apprezzata nel merito (cfr. Cass. 12 aprile 2002 n. 5279). Occorre, poi, aggiungere, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella CP_2 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso in termini generali, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non può, tuttavia, che essere disattesa, avendo Controparte_1
debitamente documentato di aver tempestivamente e validamente interrotto
[...] il termine quinquennale che viene in rilievo per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189007719257000 (validamente eseguita tramite la compiuta giacenza senza la necessità dell'inoltro di una successiva raccomanda informativa, dovendosi fare riferimento alle regole del servizio postale ordinario che, come già precisato, non prevedono detto ulteriore adempimento), nonché essendo decorso un tempo inferiore al lustro (maggiorato di ulteriori gg. 311 giorni ex D.L. n. 18/2020 e D.L. n.183/2020, che, segnatamente, hanno previsto la sospensione della prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30
3 giugno 2021) tra la data di notifica del suddetto atto interruttivo e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento n. 05920249003208849000 è, in conclusione, da ritenere inefficace limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920170002088125000, difettando la prova della notifica di tale atto prodromico. L'accoglimento della opposizione proposta nei circoscritti termini sopra riassunti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.5.2024, da
[...] nei confronti di ed così provvede: Pt_1 Controparte_1 CP_2 accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 05920249003208849000 limitatamente alla parte avente ad oggetto i crediti di cui all'avviso di addebito 35920170002088125000; rigetta la parte residua dell'opposizione; spese di lite integralmente compensate. Lecce, 19 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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