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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 11060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11060 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA RE GL, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 19234 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Checchi Parte_1 come in atti RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1
, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.5.2025 e ritualmente notificato all' la
CP_1 parte ricorrente ha esposto: di aver diritto ai ratei di assegno m di assistenza art. 13 l. 118/71 con decorrenza da febbraio 2024 in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 19.12.2024 (RG 18346/2024) notificato all' in data 2.1.2025; di aver trasmesso all' la
CP_1 CP_1 documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della prestazione economica in data 22.1.2025; che l' non ha provveduto al pagamento di quanto
CP_1 dovuto. Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale di
CP_1
Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendone la condanna al pagamento dei ratei di assegno di invalidità dovuti, con vittoria di spese, da distrarsi. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con decreto di omologa del 19.12.2024, emesso all'esito del giudizio RG 18346/2024, è stata accertata in capo alla odierna parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione dell'assegno di invalidità da febbraio 2024; il suddetto decreto è stato notificato all' in CP_1 data 2.1.2025 (all. 1 ric.), mentre in data 22.1.2025 è stata tras la documentazione relativa ai requisiti c.d. socio economici come da documentazione depositata da parte ricorrente (all. 2). A norma del 5° comma dell'art. 445-bis, il decreto di omologa, “non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Pertanto, considerato che il requisito sanitario è stato accertato come da decreto di omologa e che devono ritenersi sussistenti i requisiti c.d. socio- economici, come da documentazione in atti, non contestata dall' va CP_1 dichiarato il diritto della parte ricorrente ai ratei di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 per il periodo indicato nel decreto di omologa e l' il quale non ha provato di aver effettivamente disposto il pagamento, CP_1 ndannato al pagamento in favore della stessa delle somme dovute, detratte le somme eventualmente corrisposte nelle more, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della totale assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae origine da un mero ritardo nel pagamento da parte dell' . CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna l' al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. CP_1
13 l. 118/71 da febbraio 2024 come da decreto di omologa del 19.12.2024 (RG 18346/2024), oltre interessi a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo, detratte le somme eventualmente corrisposte nelle more;
compensa per metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 2.700,00, ponendo a carico dell' la restante metà, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 02/11/2025
Il giudice
2 MA RE GL
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