Art. 4.
Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per l'interno, potra' istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.
Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per l'interno, potra' istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.